Ordinanza dibattimentale 22 marzo 2022 (sent. n. 117-2022)

Ordinanza dibattimentale del 22 marzo 2022

allegata alla sentenza n. 117 del 2022

ANNO 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giuliano AMATO;

Giudici: Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8, commi 9 e 14, 10 e 16 della legge della Provincia autonoma di Trento 21 ottobre 2020, n. 9 recante «Modificazioni della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7), della legge provinciale sull'energia 2012, della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 e della legge provinciale sull'agricoltura 2003», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso depositato il 24 dicembre 2020 (reg. ric. n. 104 del 2020).

Rilevato che nel giudizio è intervenuta ad adiuvandum (per la maggior parte delle questioni) la società Enel Green Power Italia, con atto depositato il 9 febbraio 2021;

che la società interveniente, in vista dell'odierna udienza, ha depositato, in data 1° marzo 2022, una memoria con la quale ha ribadito, in via preliminare, le ragioni di ritenuta ammissibilità dell'intervento spiegato nel giudizio;

che tali ragioni, asseritamente idonee a superare l'orientamento di questa Corte in senso contrario all'ammissibilità dell'intervento di terzi nei giudizi in via principale, rinviano, fra l'altro, al tenore dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente ratione temporis, il quale richiama disposizioni che presupporrebbero la possibilità di partecipazione di terzi al giudizio di legittimità costituzionale, nonché alla disciplina concernente il ruolo degli amici curiae, a sua volta ritenuta significativa dell'apertura del procedimento al contributo di soggetti ulteriori;

che Enel Green Power Italia ricorda, inoltre, come già in precedenza questa Corte abbia ritenuto ammissibile l'intervento di una Regione in un giudizio in via principale che opponeva allo Stato una diversa Regione (sentenza n. 344 del 2005), ammettendo, dunque, che un terzo portatore di un interesse particolarmente qualificato possa partecipare anche a un tal genere di giudizio di legittimità costituzionale;

che l'assunto troverebbe conferma anche in pronunce che hanno ammesso l'intervento di privati in giudizi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (sentenze n. 76 del 2001 e n. 154 del 2004);

che l'interveniente si presenta quale soggetto di primario rilievo nel settore della produzione di energia mediante fonti rinnovabili, tanto da gestire sul territorio nazionale 599 diversi impianti, e da rientrare nel novero, particolarmente ristretto, delle imprese munite dei requisiti tecnici, finanziari, organizzativi e patrimoniali la cui disciplina è dettata dalla legge provinciale impugnata;

che pertanto l'interveniente sarebbe «soggetto direttamente inciso dalla normativa censurata».

Considerato che, secondo il costante orientamento di questa Corte, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale non è ammessa la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui esercizio è oggetto di contestazione;

che tale orientamento è stato confermato anche dopo le recenti modifiche recate alle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, con delibera di questa Corte in data 8 gennaio 2020, sul presupposto che dette modifiche non incidono «sui requisiti di ammissibilità degli interventi nei giudizi in via principale» (ordinanza letta all'udienza del 25 febbraio 2020, allegata alla sentenza n. 56 del 2020);

che la stessa soluzione è stata adottata in numerose occasioni successive (ex plurimis, tra le più recenti, ordinanza letta all'udienza dell'8 giugno 2021, allegata alla sentenza n. 187 del 2021; ordinanza letta all'udienza del 26 gennaio 2021, allegata alla sentenza n. 16 del 2021; sentenza n. 134 del 2020; ordinanza letta all'udienza del 25 febbraio 2020, allegata alla sentenza n. 56 del 2020; ordinanza n. 213 del 2019), osservandosi, tra l'altro, che l'istituita possibilità della presentazione di memorie da parte di amici curiae rafforza, e non già invalida, la preclusione dell'intervento (sentenza n. 16 del 2021 e allegata ordinanza, letta all'udienza del 26 gennaio 2021).

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile l'intervento della società Enel Green Power Italia nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Provincia autonoma di Trento, iscritto al n. 104 del registro ricorsi 2020.

F.to: Giuliano Amato, Presidente