SENTENZA N. 17
ANNO 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Giancarlo CORAGGIO
Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 15 e 27 della legge della Regione Puglia 30 dicembre 2020, n. 35 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2021), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 1° marzo 2021, depositato in cancelleria il 4 marzo 2021, iscritto al n. 16 del registro ricorsi 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell’anno 2021.
Visto l’atto di costituzione della Regione Puglia;
udito nell’udienza pubblica del 1° dicembre 2021 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;
uditi l’avvocato dello Stato Marco Corsini per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Anna Bucci e Isabella Fornelli per la Regione Puglia, quest’ultime in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 18 maggio 2021;
deliberato nella camera di consiglio del 2 dicembre 2021.
Ritenuto in fatto
1.– Con ricorso spedito per la notifica il 1° marzo 2021 e depositato il successivo 4 marzo (reg. ric. n. 16 del 2021), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 15 e 27 della legge della Regione Puglia 30 dicembre 2020, n. 35 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2021), in riferimento agli artt. 3, 9, 32, 81, 97 e 117, commi secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione.
1.1.– In primo luogo, il ricorrente impugna, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., l’art. 15 della legge reg. Puglia n. 35 del 2020, che modifica gli artt. 5 e 7 della legge della Regione Puglia 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), ritenendo che il combinato disposto della norma impugnata con l’art. 6, comma 2, lettera c-bis), della legge reg. Puglia n. 14 del 2009 violi gli artt. 135, 143 e 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e la legge 9 gennaio 2006, n. 14 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000).
Ciò in quanto le norme impugnate consentirebbero la proroga temporale della disciplina che, introdotta nel 2009, consentiva, eccezionalmente, la realizzazione di interventi straordinari di ampliamento, demolizione e ricostruzione di immobili anche nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.
Inoltre, ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, la norma impugnata violerebbe anche l’art.117, terzo comma, Cost., ponendosi in contrasto – in relazione alla materia «governo del territorio» di competenza legislativa concorrente – con i princìpi fondamentali stabiliti dall’art. 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), dal decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) e dall’art. 14 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)».
Infine, il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che la disposizione censurata violi anche i princìpi di ragionevolezza e di buon andamento dell’azione amministrativa di cui agli artt. 3 e 97 Cost.
1.2.– Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, inoltre, l’art. 27 della legge reg. Puglia n. 35 del 2020, ai sensi del quale «[è] istituita la sesta centrale operativa 118 la cui sede è nel territorio di competenza della ASL BT» (comma 1); «[l]a Giunta Regionale, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, provvede all’attuazione di cui al comma 1» (comma 2); «[g]li oneri finanziari sono a carico del fondo sanitario regionale» (comma 3).
Ad avviso del ricorrente, la disposizione impugnata violerebbe l’art. 32 Cost., ponendosi in contrasto con il decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera), che, al punto 9.1.1., quarto alinea, dell’Allegato 1, stabilisce che ogni centrale operativa 118 deve avere «un bacino di riferimento orientativamente non inferiore a 0,6 milioni ed oltre di abitanti».
L’Avvocatura generale dello Stato evidenzia, in particolare, che il proposito della Regione Puglia di dotare la nuova Provincia di Barletta-Andria-Trani di una centrale operativa del 118 non può considerarsi «funzionale alla logica di miglioramento della gestione delle attività di emergenza», essendo indubbio che un minor numero di centrali favorisca il pronto ricovero dei pazienti presso le strutture ospedaliere maggiormente idonee al caso.
Inoltre, ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, la disposizione impugnata, ponendo gli oneri finanziari dell’istituzione della sesta centrale operativa 118 a carico del Fondo sanitario regionale, inciderebbe pregiudizievolmente sulle esigenze di equilibrio della finanza pubblica, violando anche gli artt. 81 e 117, terzo comma, Cost.
2.– Si è costituita in giudizio la Regione Puglia chiedendo dichiararsi inammissibili o, comunque, non fondate le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri.
2.1.– Quanto alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 15 della legge reg. Puglia n. 35 del 2020, la difesa regionale rileva che l’art. 1 della legge della Regione Puglia 24 marzo 2021, n. 3, recante «Modifica all’articolo 6 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e disposizioni in materia di prezzario regionale delle opere pubbliche», ha abrogato l’art. 6, comma 2, lettera c-bis), della legge reg. Puglia n. 14 del 2009, determinando così il venir meno dell’interesse del ricorrente all'impugnazione.
2.2.– Quanto, invece, alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 27 della legge reg. Puglia n. 35 del 2020, la difesa regionale, preliminarmente, ne eccepisce l’inammissibilità per difetto di motivazione, in quanto il ricorrente, pur individuando le norme interposte poste a presidio della tutela della salute di cui all’art. 32 Cost., non avrebbe chiarito, «anche alla luce del contenuto non imperativo della norma interposta invocata (punto 9.1.1. dell’All. 1 al D.M. 70/2015), dove si anniderebbe esattamente la violazione denunziata ed in quale modo, di conseguenza, la norma regionale censurata si porrebbe in contrasto con le disposizioni costituzionali invocate».
Inoltre, la difesa regionale eccepisce l’inammissibilità delle questioni per l’inconferenza del parametro evocato dal ricorrente, dovendosi ricondurre la norma impugnata non all’art. 32 Cost. ma alla materia concorrente «tutela della salute» di cui all’art. 117, terzo comma, Cost.
Infine, ad avviso della Regione, le questioni in esame dovrebbero ritenersi inammissibili anche in considerazione della natura meramente programmatica della disposizione censurata, la quale risulterebbe ex se inidonea ad invadere ambiti costituzionalmente riservati allo Stato, con conseguente difetto di interesse alla sua impugnazione.
2.3.– Ad avviso della Regione Puglia, tutte le questioni promosse dal ricorrente non sarebbero, in ogni caso, fondate nel merito.
In particolare, la Regione evidenzia che, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, il d.m. n. 70 del 2015 non definisce alcun parametro demografico vincolante, limitandosi a individuare un criterio di massima, meramente orientativo, a cui uniformarsi nella revisione organizzativa del sistema di emergenza 118, come chiaramente stabilito nello stesso punto 9.1.1., quarto alinea, dell’Allegato 1 del detto decreto, ai sensi del quale sarebbe appunto «percorribile una revisione organizzativa che preveda una centrale operativa con un bacino di riferimento orientativamente non inferiore a 0,6 milioni ed oltre di abitanti».
Quanto, poi, alle censure formulate in riferimento alla dedotta violazione degli artt. 81 e 117, terzo comma, Cost., la difesa regionale ne sostiene la non fondatezza, rilevando che gli oneri finanziari derivanti dall’istituzione della nuova centrale operativa 118 sono posti dalla norma impugnata a carico del Fondo sanitario regionale, senza pertanto alcun ulteriore aggravio per la finanza pubblica.
3.– In data 26 luglio 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato atto di rinuncia parziale al ricorso, in conformità della delibera adottata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 13 luglio 2021 relativamente alle questioni promosse con riferimento all’art. 15 della legge reg. Puglia n. 35 del 2020, in ragione della sopravvenuta abrogazione dell’art. 6, comma 2, lettera c-bis), della legge reg. Puglia n. 14 del 2009 ad opera dell’art. 1 della legge reg. Puglia n. 3 del 2021.
4.– In data 18 agosto 2021, la Regione Puglia ha depositato una memoria con la quale ha accettato la suddetta rinuncia.
5.– Con memoria integrativa depositata il 5 novembre 2021, la difesa regionale ha ribadito le argomentazioni già illustrate nell’atto di costituzione in giudizio e ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
Considerato in diritto
1.– Con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 16 del 2021), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 9, 32, 81, 97 e 117, commi secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 15 e 27 della legge della Regione Puglia 30 dicembre 2020, n. 35 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2021).
2.– In via preliminare, si deve rilevare che, nelle more del giudizio, l’art. 6, comma 2, lettera c-bis), della legge della Regione Puglia 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) – ai sensi del quale i comuni, con deliberazione del consiglio comunale potevano disporre motivatamente «[l]’individuazione di ambiti territoriali nonché di immobili ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR), approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 176/2015, nei quali consentire, secondo gli indirizzi e le direttive del PPTR, gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, purché gli stessi siano realizzati, oltre che alle condizioni previste dalla presente legge, utilizzando per le finiture, materiali e tipi architettonici legati alle caratteristiche storico-culturali e paesaggistiche dei luoghi» – è stato abrogato dall’art. 1 della legge della Regione Puglia 24 marzo 2021, n. 3, recante «Modifica all’articolo 6 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e disposizioni in materia di prezzario regionale delle opere pubbliche».
A seguito di tale sopravvenienza normativa, il Consiglio dei ministri ha deliberato, in data 13 luglio 2021, la rinuncia al ricorso, limitatamente all’impugnazione dell’art. 15 della legge reg. Puglia n. 35 del 2020.
Tale rinuncia è stata accettata dalla Regione Puglia con atto depositato in data 18 agosto 2021 e, di conseguenza, il processo va dichiarato estinto, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigenti ratione temporis, limitatamente alle censure promosse nei confronti dell’art. 15 della legge reg. Puglia n. 35 del 2020 (ex multis, sentenze n. 104 e n. 72 del 2021).
3.– Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, in riferimento agli artt. 32, 81 e 117, terzo comma, Cost, l’art. 27 della legge reg. Puglia n. 35 del 2020, ai sensi del quale «[è] istituita la sesta centrale operativa 118 la cui sede è nel territorio di competenza della ASL BT» (comma 1); «[l]a Giunta Regionale, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, provvede all’attuazione di cui al comma 1» (comma 2); «[g]li oneri finanziari sono a carico del fondo sanitario regionale» (comma 3).
Ad avviso del ricorrente, la norma impugnata violerebbe l’art. 32 Cost., ponendosi in contrasto con il criterio stabilito al punto 9.1.1., quarto alinea, dell’Allegato 1 al decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera), ai sensi del quale ogni centrale operativa del servizio 118 deve essere istituita in relazione a «un bacino di riferimento orientativamente non inferiore a 0,6 milioni ed oltre di abitanti».
Il ricorrente ritiene, infatti, che le disposizioni del d.m. n. 70 del 2015, adottato in attuazione dell’art. l, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», avrebbero lo scopo di garantire la tutela della salute, di cui all’art. 32 Cost., attraverso la definizione, in modo uniforme, per l’intero territorio nazionale, degli standard non solo qualitativi, strutturali e tecnologici ma anche quantitativi delle strutture sanitarie dedicate all’assistenza ospedaliera.
Inoltre, ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, l’art. 27 della legge reg. Puglia n. 35 del 2020 – ponendo gli oneri finanziari dell’istituzione della nuova centrale operativa 118 a carico del Fondo sanitario regionale – inciderebbe, pregiudizievolmente, sulle esigenze di equilibrio della finanza pubblica, con la conseguente violazione degli artt. 81 e 117, terzo comma, Cost.
3.1.− Preliminarmente, la difesa regionale ha eccepito l’inammissibilità della questione sollevata in relazione all'art. 32 Cost., in quanto il ricorrente non avrebbe articolato una chiara motivazione a fondamento della denunzia di violazione dell'indicato parametro costituzionale, limitandosi ad un generico rilievo in ordine alla ratio delle norme interposte ritenute violate.
L’eccezione non è fondata.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, «il ricorrente ha l’onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali lamenta la violazione e di svolgere una motivazione che non sia meramente assertiva», indicando le «ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati» (così, da ultimo, sentenza n. 194 del 2020).
Tuttavia, allorquando l’atto introduttivo, pur nella sua sintetica formulazione, consenta di individuare «con sufficiente chiarezza il parametro asseritamente violato [...] e la ratio del prospettato contrasto della disposizione denunciata con il parametro stesso» (sentenza n. 187 del 2020), l’impugnazione proposta è ammissibile.
Nella specie, tali requisiti sono soddisfatti, dal momento che le ragioni del contrasto tra la norma impugnata e la disciplina statale posta dal d.m. n. 70 del 2015 sono illustrate dal ricorrente in modo chiaro e sufficientemente articolato.
3.2.− La Regione ha, inoltre, eccepito l’inammissibilità della questione in esame a causa della inconferenza del parametro costituzionale evocato, ritenendo che la disposizione impugnata vada ricondotta non all’art. 32 Cost, ma alla potestà legislativa concorrente in materia «tutela della salute», di cui all’art. 117, terzo comma, Cost.
L’eccezione non può essere accolta, perché, attenendo alla fondatezza della questione, investe profili non di ammissibilità ma di merito.
3.3.– La Regione Puglia ha, infine, eccepito l’inammissibilità del ricorso in considerazione della natura meramente programmatica della disposizione impugnata.
Ad avviso della resistente, infatti, la norma impugnata sarebbe priva di una propria e autonoma forza precettiva e, in quanto tale, non avrebbe la capacità di ledere, per sé stessa, come invece lamentato dal ricorrente, la sfera della competenza statale, a qualsivoglia ambito materiale di competenza o parametro costituzionale la si voglia ricondurre, discendendone «il difetto, in capo alla ricorrente, di un diretto e attuale interesse a sostenere l’impugnazione proposta» (sentenza n. 346 del 2010).
Anche tale eccezione non è fondata.
La norma regionale impugnata, pur non disponendo per l’immediato, ha, infatti, uno specifico contenuto precettivo, consistente nell’impegnare la Giunta regionale a svolgere tutte le azioni necessarie per l’istituzione della sesta centrale operativa 118 entro sei mesi dalla data di pubblicazione della legge.
3.4.– Venendo al merito del ricorso, la questione proposta con riferimento all’art. 32 Cost. non è fondata.
Obiettivo fondamentale del Servizio di emergenza territoriale (118) è quello di garantire, attraverso l’intervento già sul luogo dell’evento, il migliore raccordo tra le esigenze della medicina extra-ospedaliera e quella ospedaliera, mediante un’opera di coordinamento e gestione degli interventi di soccorso, sia in caso di emergenza singola, sia in caso di catastrofe e maxi-emergenza.
Il servizio ha assunto, nel tempo, una tale complessità che il relativo modello organizzativo si è notevolmente diversificato nelle Regioni, anche in considerazione dei bacini di utenza e della popolazione servita.
Ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, la norma impugnata, prevedendo l’istituzione di una sesta centrale operativa 118 nel territorio di competenza della ASL della Provincia di Barletta-Andria-Trani, non risulterebbe, tuttavia, «funzionale alla logica di miglioramento della gestione delle attività di emergenza», in quanto un minor numero di centrali favorirebbe il tempestivo intervento e il ricovero dei pazienti presso le strutture ospedaliere maggiormente idonee.
La disposizione impugnata, anzi, secondo il ricorrente, ponendosi in esplicito contrasto con il criterio demografico stabilito al punto 9.1.1., quarto alinea, dell’Allegato 1 al d.m. n. 70 del 2015 – il quale prevede che ogni centrale operativa del servizio 118 abbia «un bacino di riferimento orientativamente non inferiore a 0,6 milioni ed oltre di abitanti» – violerebbe l’art. 32 Cost.
A ben vedere, tuttavia, l’ampiezza del bacino di utenza considerato dalla disciplina statale con riferimento all’istituzione delle centrali operative 118, a prescindere dalla natura delle norme contenute nell’allegato al decreto ministeriale citato, non ha carattere vincolante ma solo orientativo, come, del resto, risulta chiaramente dal tenore letterale della stessa disposizione del d.m. n. 70 del 2015 richiamata dall’Avvocatura generale dello Stato, che fa, appunto, riferimento a un bacino «orientativamente non inferiore a 0,6 milioni ed oltre di abitanti».
Inoltre, i dati forniti dalla Regione Puglia (e non contestati dall’Avvocatura generale dello Stato) evidenziano che la popolazione residente nei territori delle due Province di Bari e di Barletta-Andria-Trani, pari a circa 1,6 milioni di persone, è stata sinora servita da un’unica centrale operativa 118; per cui, in base agli stessi criteri fissati dal d.m. n. 70 del 2015, l’istituzione di una nuova centrale operativa 118 risulterebbe giustificata.
Alla luce di ciò, non risulta, pertanto, alcuna contraddizione tra i criteri fissati dalla disciplina statale e la norma impugnata, per cui la questione promossa in riferimento all’art. 32 Cost. non è fondata.
3.5.– È fondata, invece, la questione promossa in riferimento all’art. 81 Cost.
Il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene che la disposizione impugnata, stabilendo che «gli oneri finanziari sono a carico del fondo sanitario regionale», pregiudicherebbe le esigenze di equilibrio della finanza pubblica, in violazione degli artt. 81 e 117, terzo comma, Cost.
La norma impugnata, in effetti, imponendo alla Giunta regionale di provvedere all’istituzione della sesta centrale operativa 118 entro sei mesi dalla data di pubblicazione della legge, comporta inevitabilmente degli oneri, e pertanto essa avrebbe dovuto individuare e quantificare i mezzi finanziari necessari per la sua attuazione.
Come questa Corte ha già avuto modo di sottolineare (ex multis, sentenze n. 26 del 2013, n. 115 e n. 70 del 2012), infatti, l’equilibrio tendenziale dei bilanci pubblici non si realizza soltanto attraverso il rispetto del meccanismo di autorizzazione della spesa, il quale viene salvaguardato dal limite dello stanziamento di bilancio, ma anche mediante la preventiva quantificazione e copertura degli oneri derivanti dalle nuove disposizioni.
Né, d’altra parte, la previsione che gli oneri finanziari siano a carico del Fondo sanitario regionale, ritenuta dalla difesa regionale idonea ad escludere la violazione del parametro costituzionale evocato dal ricorrente, può ritenersi sufficiente allo scopo, mancando appunto qualsivoglia quantificazione dei mezzi finanziari necessari per verificare la copertura degli oneri stessi.
Di qui, dunque, l’accoglimento della questione prospettata per violazione dell’art. 81, terzo comma, Cost., con contestuale assorbimento delle censure prospettate in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost.
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la illegittimità costituzionale dell’art. 27 della legge della Regione Puglia 30 dicembre 2020, n. 35 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2021);
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27 della legge reg. Puglia n. 35 del 2020, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 32 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara estinto il processo, limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 15 della legge reg. Puglia n. 35 del 2020, promosse, in riferimento agli artt. 3, 9, 97 e 117, commi secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 24 gennaio 2022.