Allegata alla sentenza n. 16 del 2021
ORDINANZA 26 GENNAIO
ANNO 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Giancarlo CORAGGIO;
Giudici: Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Siciliana 19 luglio 2019, n. 13 (Collegato al DDL n. 476 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale'), promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso depositato il 25 settembre 2019 (reg. ric. n. 99 del 2019).
Rilevato che nel giudizio è intervenuta, ad opponendum, con atto depositato il 15 novembre 2019, l'associazione «ANCE Sicilia - Collegio regionale dei Costruttori edili siciliani»;
che, con atto depositato il 4 gennaio 2021, ANCE Sicilia ha altresì chiesto a questa Corte di essere autorizzata ad accedere agli atti processuali di causa;
che con ordinanza n. 8 del 2021 la richiesta di accesso agli atti processuali è stata ritenuta tardiva e dunque è stata dichiarata inammissibile;
che, pertanto, la decisione sull'ammissibilità dell'intervento resta riservata alla ordinaria sede di cognizione del merito del giudizio cui esso accede.
Considerato che l'associazione interveniente si qualifica «[o]rganismo associativo regionale che assume la rappresentanza regionale della categoria imprenditoriale inquadrata nel sistema associativo facente capo all'Ance» e che afferma di «rappresenta[re] in via esclusiva gli interessi della categoria nei confronti della Regione e nei confronti degli altri Enti pubblici»;
che va ribadito il costante orientamento di questa Corte, secondo il quale nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale non è ammessa la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui esercizio è oggetto di contestazione (ex plurimis, tra le più recenti, sentenza n. 3 del 2021 e allegata ordinanza letta all'udienza del 2 dicembre 2020, sentenza n. 134 del 2020, sentenza n. 56 del 2020 e allegata ordinanza letta all'udienza del 25 febbraio 2020; ordinanza n. 213 del 2019);
che ciò vale a fortiori alla luce del nuovo art. 4-ter delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, che consente alle formazioni sociali senza scopo di lucro e ai soggetti istituzionali portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalità di presentare alla Corte un'opinione scritta in qualità di amici curiae (ordinanze n. 111 e n. 37 del 2020);
che l'intervento di «ANCE Sicilia - Collegio regionale dei Costruttori edili siciliani» va pertanto dichiarato inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile l'intervento di «ANCE Sicilia - Collegio regionale dei Costruttori edili siciliani» nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con l'indicato ricorso r.r. n. 99 del 2019.
F.to: Giancarlo Coraggio