Ordinanza n. 8 del 2021

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ORDINANZA N. 8

ANNO 2021

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giancarlo CORAGGIO;

Giudici: Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO’, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, commi 1 e 2, e 13 della legge della Regione Siciliana 19 luglio 2019, n. 13 (Collegato al DDL n. 476 ‘Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di stabilità regionale’), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato a mezzo di posta elettronica certificata il 23 settembre 2019, depositato in cancelleria il 25 settembre 2019, iscritto al n. 99 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visto l’atto di costituzione della Regione Siciliana;

visti l’atto di intervento e la successiva richiesta di accesso agli atti del fascicolo dell’associazione ANCE Sicilia – Collegio regionale dei Costruttori edili siciliani;

udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2021 il giudice relatore Nicolò Zanon;

deliberato nella camera di consiglio del 26 gennaio 2021.

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato a mezzo di posta elettronica certificata in data 23 settembre 2019 e depositato il 25 settembre 2019 (reg. ric. n. 99 del 2019), ha impugnato, tra gli altri, gli artt. 4, commi 1 e 2, e 13 della legge della Regione Siciliana 19 luglio 2019, n. 13 (Collegato al DDL n. 476 ‘Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di stabilità regionale’);

che nel giudizio così instaurato la Regione Siciliana si è costituita al solo scopo di eccepire l’inammissibilità del ricorso, asseritamente determinata dal vizio relativo alla notifica dello stesso, in quanto effettuata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (di seguito PEC);

che, con atto depositato il 15 novembre 2019, l’associazione ANCE Sicilia – Collegio regionale dei Costruttori edili siciliani (di seguito ANCE Sicilia) ha spiegato atto di intervento ad opponendum, con specifico riferimento alle censure mosse nei confronti dell’art. 4 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2019;

che, in data 5 ottobre 2020, l’Avvocatura ha depositato memoria, in cui ha, tra le altre cose, eccepito l’inammissibilità dell’intervento di ANCE Sicilia;

che, con ordinanza n. 242 del 2020, questa Corte ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla Regione Siciliana, riconoscendo la possibilità che la notifica dei ricorsi introduttivi dei giudizi di legittimità costituzionale in via principale sia validamente effettuata mediante PEC;

che, con la medesima ordinanza, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo al fine di consentire alle parti di depositare eventuali memorie illustrative e di discutere il merito del ricorso in una successiva udienza pubblica, restando comunque «impregiudicata ogni altra valutazione», sia sull’ammissibilità dell’atto d’intervento di ANCE Sicilia, «sia su ogni eventuale, ulteriore profilo di ammissibilità delle censure sollevate»;

che, con atto depositato in data 4 gennaio 2021, ANCE Sicilia ha richiesto l’accesso agli atti del fascicolo di causa.

Considerato che gli artt. 4 e 4-bis delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale – come modificate dalla delibera della stessa Corte in sede non giurisdizionale dell’8 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, serie generale, del 22 gennaio 2020, ed entrata in vigore il giorno successivo alla suddetta pubblicazione ai sensi dell’art. 8 della medesima delibera – disciplinano le modalità di intervento nel giudizio costituzionale di soggetti diversi dalle parti del giudizio a quo;

che l’art. 23 delle stesse Norme integrative, come modificato, sancisce che anche ai giudizi aventi ad oggetto questioni di legittimità costituzionale in via principale si applicano, tra gli altri, gli artt. 4, commi da 1 a 6, e 4-bis delle stesse Norme integrative;

che, secondo quanto già affermato da questa Corte, tali previsioni si applicano «con effetto immediato anche nei giudizi in corso» (ordinanze n. 111 e n. 37 del 2020);

che, ai sensi dell’art. 4-bis, comma 1, delle Norme integrative, l’interveniente può chiedere di prendere visione e trarre copia degli atti processuali depositando, contestualmente all’atto di intervento, separata istanza di fissazione anticipata della sola questione relativa all’ammissibilità dell’intervento stesso;

che, secondo quanto stabilito dall’art. 4-bis, comma 2, delle Norme integrative, questa Corte decide sull’ammissibilità dell’intervento con deliberazione da assumere in camera di consiglio, e ove l’intervento venga dichiarato ammissibile, l’interveniente potrà accedere agli atti processuali;

che, per contro, ove l’interveniente una tale istanza non presenti, la decisione sull’ammissibilità dell’intervento resta riservata alla ordinaria sede di cognizione del merito del giudizio cui esso accede;

che, nel presente giudizio, è intervenuta ad opponendum con atto depositato il 15 novembre 2019 – quindi prima dell’entrata in vigore delle ricordate modifiche alle Norme integrative – l’associazione ANCE Sicilia;

che, con atto depositato il 4 gennaio 2021, ANCE Sicilia ha altresì chiesto a questa Corte di essere autorizzata ad accedere agli atti processuali di causa;

che tale richiesta deve essere considerata tardiva;

che, infatti, la regola sancita dall’art. 4-bis, comma 1, delle Norme integrative – secondo cui siffatta istanza deve essere depositata contestualmente all’atto di intervento – comporta che anche l’istanza di accesso agli atti è soggetta allo stesso termine previsto dall’art. 4, comma 4, delle Norme integrative per il deposito dell’atto di intervento, ossia venti giorni, decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’atto introduttivo del giudizio;

che, nelle ipotesi in cui l’atto di intervento sia stato depositato – come nel caso di specie – prima dell’entrata in vigore dell’art. 4-bis delle Norme integrative, il termine di venti giorni per il deposito dell’istanza di accesso agli atti decorre dalla data (23 gennaio 2020) di entrata in vigore delle ricordate modifiche;

che, pertanto, va dichiarata inammissibile l’istanza di accesso agli atti del fascicolo di causa, depositata solo in data 4 gennaio 2021, mentre resta impregiudicata ogni valutazione sull’ammissibilità dell’intervento in giudizio, che deve essere scrutinata unitamente al merito.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile l’istanza di accesso agli atti del fascicolo di causa depositata in data 4 gennaio 2021 da «ANCE Sicilia – Collegio Regionale dei Costruttori Edili Siciliani» nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Nicolò ZANON, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2021.