Ordinanza n. 60 del 2020

ORDINANZA N. 60

ANNO 2020

Commenti alla decisione di

1. Renzo Dickmann, Ancora in tema di legittimazione al conflitto di attribuzione dei singoli membri delle Camere… ma non dei gruppi parla-mentari (nota a Corte cost., ord. 26 marzo 2020, n. 60), per g.c. di Forum di Quaderni Costituzionali

2. Marco Armanno, Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato come strumento di verifica della regolarità del procedimento legislativo e l’invalicabile soglia del controllo di ammissibilità, per g.c. dell’Osservatorio AIC

3. Lio Sambucci, Quello che la Corte non dice. Tre osservazioni a proposito di un rinnovato conflitto sulla procedura di bilancio, per g.c. del Forum di Quaderni Costituzionali

4. Antonio Gusmai, Sulla legittimità costituzionale dei soggetti della rappresentanza politica a sollevare conflitti di attribuzione, negli Studi 2022/I di Consulta OnLine, 257

5 Alessandro Lauro, BIS IN “NIET” (a margine dell’ord. n. 60/2020 della Corte costituzionale), negli Studi 2021/II di Consulta OnLine, 379

6. Giovanni Natali, Asincronie fra decisioni di bilancio ed esigenze del contradditorio parlamentare: la Corte costituzionale conferma la necessità di un bilanciamento (in concreto), per g.c. de La Rivista della Corte dei conti

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Marta CARTABIA;

Giudici: Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi per conflitto di attribuzioni tra poteri sorti a seguito dell’iter e approvazione della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), promossi da Mariastella Gelmini, in proprio nonché nella qualità di Presidente e legale rappresentante del gruppo parlamentare «Forza Italia - Berlusconi Presidente» presso la Camera dei deputati, e altri, nella qualità di deputati appartenenti al medesimo gruppo; da Giorgia Andreuzza e altri, tutti in qualità di deputati appartenenti al gruppo parlamentare «Lega - Salvini Premier» presso la Camera dei deputati; da Francesco Lollobrigida, in proprio e nella qualità di Presidente e legale rappresentante del gruppo parlamentare «Fratelli d’Italia» presso la Camera dei deputati, e altri, nella qualità di deputati appartenenti al medesimo gruppo, con ricorsi depositati in cancelleria il 14 gennaio e il 5 febbraio 2020, iscritti rispettivamente ai numeri 3, 4 e 5 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2020, fase di ammissibilità.

Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 2020 il Giudice relatore Giuliano Amato;

deliberato nella camera di consiglio del 27 febbraio 2020.

Ritenuto che, con ricorso depositato il 14 gennaio 2020 (reg. confl. poteri n. 3 del 2020), l’on. Mariastella Gelmini, in proprio e quale Presidente e legale rappresentante del gruppo parlamentare «Forza Italia - Berlusconi Presidente» presso la Camera dei deputati, e altri 42 deputati del medesimo gruppo, hanno promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato – nei confronti del Governo, della V^ Commissione permanente (Bilancio, Tesoro e programmazione), della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari (da qui: Conferenza dei capigruppo), dell’Assemblea e del Presidente della Camera dei deputati, nonché, per quanto occorra, della V^ Commissione permanente (Bilancio), della Conferenza dei capigruppo, dell’Assemblea e del Presidente del Senato della Repubblica – avverso l’iter di approvazione della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022);

che, a guisa di premessa, i ricorrenti ricordano che l’ordinanza di questa Corte n. 17 del 2019, pur dichiarando nella circostanza inammissibile il conflitto di attribuzione relativo alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), volto a censurare analoghe forzature dell’iter di approvazione, espresse un monito secondo cui, in altre situazioni, una simile compressione delle funzioni costituzionali dei parlamentari avrebbe potuto portare a esiti differenti; monito che sarebbe stato manifestamente disatteso già nel ciclo di bilancio immediatamente successivo, in cui, anzi vi sarebbero state violazioni di maggior gravità;

che, in riferimento alla vicenda di fatto, la difesa dei ricorrenti sottolinea che il disegno di legge di bilancio, presentato il 2 novembre 2019 in Senato, è stato approvato in prima lettura solo il successivo 16 dicembre, dopo numerosi e frequenti rinvii e annullamenti delle sedute della Commissione Bilancio, in virtù della prolungata trattativa politica nella maggioranza, e si è concluso con la presentazione di un maxi-emendamento del Governo parzialmente innovativo e sostitutivo della prima sezione del provvedimento, poi sottoposto al voto di fiducia dell’Assemblea;

che, pertanto, il testo del bilancio, assai ampio, è stato trasmesso alla Camera solo il 17 dicembre 2019, con l’effetto che la stessa avrebbe evidentemente potuto solo procedere alla mera approvazione, senza possibilità d’introdurre emendamenti;

che il cronoprogramma dei lavori della V^ Commissione, a cui, tra l’altro, il testo completo sarebbe stato consegnato solo nel pomeriggio del 21 dicembre, sarebbe stato del tutto irrituale, specie per gli emendamenti, da presentarsi entro meno di 24 ore dall’inizio dell’esame e con l’eliminazione dei tempi per i ricorsi contro le inammissibilità (eliminazione impropriamente compensata dalla possibilità di ricorrere direttamente al Presidente della Camera in sede d’esame dell’Assemblea);

che, dopo l’intervento (tardivo) in audizione del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri nella seduta del 19 dicembre, alla ripresa dei lavori, constatata l’assenza dei relatori, di gran parte dei componenti della Commissione e del rappresentante del Governo, i gruppi di opposizione, ritenendo ciò espressione di scarsa collaborazione istituzionale e della volontà di non prendere in considerazione alcuna modifica al testo, hanno abbandonato i lavori dell’organo;

 

che, in seguito alla discussione sul complesso degli emendamenti, nella seduta del 21 dicembre, i relatori e il Governo hanno espresso parere contrario sugli stessi, scelta motivata dalla necessità di scongiurare il ricorso all’esercizio provvisorio, la qual cosa ha portato all’abbandono dei lavori da parte dei deputati dei gruppi di opposizione, con conseguente reiezione di tutte le proposte emendative presentate;

che il 22 dicembre è iniziato l’esame dell’Assemblea, nel corso del quale, dopo la discussione generale, è stata posta dal Governo la questione di fiducia sull’art. 1 del disegno di legge, con l’approvazione definitiva della legge di bilancio alle ore 4.55 di martedì 24 dicembre 2019;

che, ciò precisato, riguardo ai profili soggettivi del conflitto sarebbe evidente la legittimazione dei singoli deputati, alla luce dei criteri indicati dall’ordinanza n. 17 del 2019, poiché le menomazioni censurate atterrebbero esattamente alle medesime prerogative richiamate nella stessa, trattandosi, appunto, di «violazioni manifeste delle prerogative costituzionali dei parlamentari», rilevabili nella loro evidenza già in sede di sommaria delibazione;

che parimenti dovrebbe essere riconosciuta la legittimazione del gruppo parlamentare «Forza Italia - Berlusconi Presidente», di cui risulterebbero lese le prerogative costituzionali, rientrando sicuramente i gruppi parlamentari tra le articolazioni del potere legislativo, quali organi che la Costituzione mostrerebbe come «presupposti», sia all’art. 72, terzo comma, sia all’art. 82, secondo comma, quale riflesso naturale dei partiti politici, unità di misura basilare degli organi parlamentari, nonché modulo organizzativo e di esercizio delle funzioni tipico dei singoli rappresentanti, con un ruolo indefettibile soprattutto nell’ambito del procedimento legislativo;

che, in riferimento ai profili oggettivi del conflitto, sarebbero violati nella specie gli artt. 67, 68, 70, 71, primo comma, e 72 della Costituzione, nonché il principio bicamerale e i principi di separazione dei poteri fra Governo e Parlamento, di effettività del circuito di responsabilità democratica, di leale collaborazione, delle prerogative delle opposizioni e delle minoranze parlamentari;

che, infatti, l’esercizio del libero mandato parlamentare e la rappresentanza della Nazione si sostanzierebbero anche e soprattutto nella partecipazione alle discussioni e alle deliberazioni, esprimendo «opinioni» e «voti» e, nello specifico ambito della funzione legislativa, nel potere di iniziativa, comprensivo del potere di proporre emendamenti, al fine di collaborare cognita causa alla formazione del testo, ché altrimenti la funzione legislativa delle Camere risulterebbe ridotta a una mera ratifica di scelte assunte altrove;

che ciò varrebbe a maggior ragione per l’approvazione della legge di bilancio annuale – «in cui si concentrano le fondamentali scelte di indirizzo politico e in cui si decide della contribuzione dei cittadini alle entrate dello Stato e dell’allocazione delle risorse pubbliche: decisioni che costituiscono il nucleo storico delle funzioni affidate alla rappresentanza politica sin dall’istituzione dei primi parlamenti e che occorre massimamente preservare» (è citata l’ordinanza n. 17 del 2019) – ancor più in virtù del rilievo sempre maggiore della gestione delle finanze nello Stato sociale di diritto nella congiuntura della crisi, nonché del necessario raccordo fra istituzioni nazionali e sovranazionali nell’ambito del processo d’integrazione europea;

che, nel caso di specie, le modalità e le tempistiche attraverso cui la legge di bilancio per il 2020 è stata approvata avrebbero senz’altro menomato le prerogative di cui si assume la lesione, in quanto il pur diffuso malcostume di condensare i testi legislativi in innumerevoli commi di un unico articolo avrebbe superato ogni margine di tollerabilità, tradendo una violazione dell’art. 72, primo comma, Cost.;

che palesemente violato sarebbe anche il principio di leale collaborazione (sono richiamate le sentenze n. 168 del 2013, n. 23 del 2011 e n. 262 del 2009), non sussistendo alcuna motivazione, se non la pura inerzia o il volontario ritardo, per comprimere oltremodo le prerogative dei parlamentari e non rilevando a tal fine neppure la necessità di scongiurare l’esercizio provvisorio, ipotesi espressamente prevista e disciplinata dalla Costituzione che, quindi, non rappresenterebbe affatto un’eventualità da evitare a qualunque prezzo;

che le anomalie dell’iter parlamentare sarebbero state censurate anche dai Presidenti delle Camere e riconosciute da taluni deputati della maggioranza (quali il senatore Matteo Renzi e l’on. Tabacci), nonché ammesse dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, impegnatosi a garantire tempi più congrui nel prossimo ciclo di bilancio;

che, inoltre, nessuna delle ragioni giustificative ravvisate nella citata ordinanza n. 17 del 2019 – cioè la serrata trattativa con l’Unione europea, le nuove modifiche al regolamento del Senato e l’esservi stata almeno una lettura effettiva da parte di ciascuna Camera – ricorrerebbe nel caso di specie, poiché le istituzioni europee avrebbero avallato il progetto di bilancio in via definitiva già il 20 novembre 2019, alla Camera dei deputati nessuna riforma regolamentare sarebbe intervenuta, mentre l’intervento del secondo ramo del Parlamento, in cui siedono, tra l’altro, il maggior numero di rappresentanti del corpo elettorale, sarebbe stato completamente obliterato, restituendo l’immagine di un preoccupante e patologico slittamento di un già allarmante bicameralismo di facciata a un illegittimo monocameralismo di fatto;

che, in ogni caso, il conflitto non è volto a sindacare il contenuto del disegno di legge annuale di bilancio, quanto piuttosto a ristabilire il corretto esercizio delle competenze costituzionalmente previste;

che, in conclusione, i ricorrenti chiedono a questa Corte di dichiarare che non spettava: al Governo, presentare il testo della manovra di bilancio in forma di maxi-emendamento, senza rispettare le scadenze previste dalla legislazione vigente; al Presidente della Commissione Bilancio, alla Conferenza dei capigruppo e al Presidente del Senato, organizzare e condurre i lavori con modalità tali da comprimere oltremodo le prerogative costituzionali dei deputati; al Presidente della V^ Commissione, alla Conferenza dei capigruppo e al Presidente della Camera, organizzare e condurre i lavori omettendo di riservare all’esame e all’approvazione del disegno di legge di bilancio il tempo ragionevolmente sufficiente ad acquisire adeguata conoscenza dello stesso, di discuterlo e con ciò di esprimere un voto consapevole; al Presidente della Camera, porre in votazione il testo del disegno di legge di bilancio in tale situazione; all’Assemblea della Camera, approvare il disegno di legge di bilancio senza che fossero stati garantiti l’esame in Commissione e la possibilità di conoscere, discutere e proporre emendamenti al testo;

che, con ricorso depositato il 14 gennaio 2020 (reg. confl. poteri n. 4 del 2020), l’on. Giorgia Andreuzza e altri 124 deputati, tutti appartenenti al gruppo parlamentare «Lega - Salvini Premier» presso la Camera dei deputati, hanno promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato – nei confronti del Governo, della «Conferenza dei Capigruppo, Presidenza di Assemblea, Presidenza di Commissione e Relatori» – per le modalità con cui la Camera dei deputati ha approvato la legge n. 160 del 2019;

che, premessa un’ampia disamina dei fatti, secondo la difesa dei ricorrenti l’iter di approvazione della legge n. 160 del 2019 avrebbe violato le prerogative proprie dei parlamentari e del gruppo da essi composto, formazione a cui la Costituzione attribuirebbe diretto rilievo, senza il ricorrere di alcuna regione giustificativa, con violazione degli artt. 1, secondo comma, 67, 68, 70, 71, 72, 81 e 94 Cost.;

che, infatti, i tempi assegnati in sede di programmazione dei lavori e il concreto svolgimento degli stessi sarebbero stati del tutto incongrui, in sé e rispetto alla incipiente istruttoria, già dimidiata a causa del difetto persino delle fonti di cognizione, determinando una manifesta privazione di ogni effettivo potere e diritto di quelli che la Costituzione riconosce ai singoli parlamentari (e alle articolazioni organizzative delle quali siano componenti);

che, pur prescindendo da ogni rilievo critico circa la compatibilità dell’istituto della questione di fiducia con il sistema costituzionale della forma di governo, nel caso di specie la posizione della questione di fiducia sull’art. 1 determinerebbe, rispetto alla disciplina di cui all’art. 94 Cost., un elemento di anormale accidentalità nella procedura ordinaria prescritta per l’approvazione del bilancio, sostituendo l’oggetto tipico della procedura di cui all’art. 72, quarto comma, Cost., con l’aggravante ulteriore della posizione della fiducia sul solo art. 1, nella versione già previamente approvata dal Senato, la qual cosa pregiudicherebbe l’unitario disegno contabile-finanziario, coartando la discussione e la votazione sugli ulteriori articoli;

che, in tal modo, sarebbe stato alterato il regolare ordine della relazione fiduciaria e di responsabilità politica, che, nella fattispecie della legge di bilancio, potrebbe essere implicata soltanto in sede di valutazione politica da parte del Governo;

che, in ogni caso, pur quando si ritenga che il Governo possa porre la questione di fiducia sulla legge di bilancio, il provvedimento normativo non potrebbe essere messo in votazione se non all’esito dell’iter puntualmente previsto e prescritto dall’art. 72, quarto comma, Cost.;

che altresì violato sarebbe l’art. 70 Cost., poiché la legge di bilancio sarebbe stata approvata dal solo Senato della Repubblica e non già da entrambe le Camere collettivamente, con una vanificazione del diritto di voto di cui all’art. 48 Cost., essendosi sottratta agli elettori ogni effettiva possibilità di partecipazione, mediante i propri rappresentanti, alla fondamentale scelta di indirizzo politico di cui all’art. 81 Cost.;

che verrebbe leso anche il principio di leale collaborazione tra poteri e tra organi dello Stato, sia a causa della tardiva presentazione del disegno di legge di bilancio al Senato, sia per il ricorso alla questione di fiducia;

che, infine, vi sarebbe violazione anche dell’art. 81 Cost., in combinato funzionale con l’art. 97, primo comma, Cost., poiché, in virtù della prevalenza della decisione di bilancio rispetto a ogni altra manifestazione di volontà normativa, la mancata partecipazione della Camera alla formazione di tale decisione si ripercuoterebbe, con effetti di dimidiazione, anche sull’ulteriore e diversa attività normativa, ancora una volta in violazione dell’art. 70 Cost.;

che da siffatti vizi deriverebbe altresì l’invalidità dei suddetti atti e di quelli a essi conseguenti, ivi compresa la legge n. 160 del 2019;

che, in conclusione, a detta dei ricorrenti, non spettava: al Presidente e alla Conferenza dei capigruppo, disporre e dare esecuzione alla calendarizzazione dei lavori di cui al riunione della Conferenza medesima del 17 dicembre 2019; al Governo, il potere di presentare un maxi-emendamento sostitutivo dell’art. 1 del disegno di legge e di porre la questione di fiducia sulla sua approvazione e, correlativamente, al Presidente della Camera, il potere di ricevere e ammettere alla votazione l’uno e l’altra; al Presidente della Camera, porre in votazione il disegno di legge e il suddetto maxi-emendamento in difetto d’istruttoria;

che, con ricorso depositato il 5 febbraio 2020 (reg. confl. poteri n. 5 del 2020), l’on. Francesco Lollobrigida, in proprio e quale Presidente e legale rappresentante del gruppo parlamentare «Fratelli d’Italia» presso la Camera dei deputati, e altri 7 deputati del medesimo gruppo, nonché lo stesso gruppo parlamentare, hanno promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato – nei confronti del Governo, della V^ Commissione, della Conferenza dei capigruppo, dell’Assemblea e del Presidente della Camera (nonché degli organi corrispondenti presso il Senato) – avverso l’iter di approvazione della legge n. 160 del 2019, riproponendo, sostanzialmente, le argomentazioni e le conclusioni di cui al ricorso iscritto al n. 3 del reg. confl. poteri 2020.

Considerato che, con separati ricorsi (reg. confl. poteri numeri 3, 4 e 5 del 2020), i Presidenti, i componenti dei gruppi parlamentari presso la Camera dei deputati «Forza Italia - Berlusconi Presidente», «Lega Salvini Premier» e «Fratelli d’Italia», nonché i medesimi gruppi, hanno promosso conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato – nei confronti del Governo, del Presidente e della V^ Commissione permanente (Bilancio, Tesoro e programmazione), della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari (da qui: Conferenza dei capigruppo), del Presidente, dell’Assemblea e dei Relatori della Camera dei deputati (nonché, per i ricorsi di cui ai numeri 3 e 5 del reg. confl. poteri 2020, della Commissione Bilancio, della Conferenza dei capigruppo, dell’Assemblea e del Presidente del Senato della Repubblica) – avverso la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) e il relativo iter di approvazione, ai fini dell’accertamento dell’avvenuta violazione delle prerogative costituzionali spettanti agli stessi ricorrenti (chiedendo, nel ricorso di cui al n. 4 del reg. confl. poteri 2020, altresì l’annullamento dei relativi atti, ivi compresa la legge n. 160 del 2019);

che, nello specifico, i ricorsi censurano l’approvazione del disegno di legge di bilancio a seguito della presentazione al Senato di un maxi-emendamento sostitutivo dell’art. 1, su cui è stata posta dal Governo la questione di fiducia, voto a cui ha fatto seguito un esame in tempi ridotti alla Camera, ove nel corso del dibattito in Assemblea è stata ancora posta la questione di fiducia sull’art. 1, nel testo approvato dal Senato, la qual cosa non avrebbe di fatto consentito ai deputati d’intervenire nel procedimento di bilancio, rendendolo sostanzialmente monocamerale;

che i ricorsi, aventi il medesimo oggetto, presentano argomentazioni in larga parte sovrapponibili, e, pertanto, i relativi giudizi di ammissibilità possono essere riuniti per essere decisi con unica ordinanza;

che, in questa fase del giudizio, la Corte costituzionale è chiamata esclusivamente a verificare, ai sensi dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), in camera di consiglio e senza contraddittorio, se sussistano i requisiti, sul piano soggettivo e oggettivo, di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato e a valutare l’esistenza della materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza;

che i conflitti sono sollevati sia dai singoli parlamentari, sia dai relativi gruppi di appartenenza, lamentandosi la lesione delle medesime prerogative costituzionali;

che, in via preliminare, va risolta negativamente la questione della legittimazione ad agire, nella specie, dei gruppi parlamentari presso la Camera dei deputati «Forza Italia - Berlusconi Presidente», «Lega Salvini Premier» e «Fratelli d’Italia»;

che, infatti, l’indiscutibile ruolo svolto dai gruppi parlamentari quali espressioni istituzionali del pluralismo politico (sentenze n. 174 del 2009, n. 193 del 2005, n. 298 del 2004 e n. 49 del 1998) – venendo garantita dagli artt. 72, terzo comma, e 82, secondo comma, della Costituzione la tendenziale proporzionalità ai gruppi stessi nella composizione delle commissioni – non comporta, di per sé, che si debba riconoscere agli stessi la titolarità delle medesime prerogative spettanti a ciascun membro del Parlamento;

che, tuttavia, nel caso di specie i ricorsi lamentano nei confronti dei gruppi proprio la lesione delle stesse prerogative indicate in riferimento ai singoli deputati, senza una specifica e articolata argomentazione, basata sulla Costituzione, sul perché tali prerogative dovrebbero essere riconosciute nella stessa identica declinazione ai gruppi;

che, con riferimento alla legittimazione dei singoli parlamentari, la stessa è stata riconosciuta da questa Corte, nell’ordinanza n. 17 del 2019, a tutela delle attribuzioni costituzionali di cui agli artt. 67, 68, 69, 71, primo comma, e 72 Cost.;

che, nondimeno, la pronuncia da ultimo indicata ha precisato che il singolo parlamentare può ritenersi legittimato a sollevare conflitto di attribuzione solo quando siano prospettate «violazioni manifeste delle prerogative costituzionali dei parlamentari […] rilevabili nella loro evidenza già in sede di sommaria delibazione» e, di conseguenza, è necessario che il parlamentare «alleghi e comprovi una sostanziale negazione o un’evidente menomazione della funzione costituzionalmente attribuita al ricorrente, a tutela della quale è apprestato il rimedio giurisdizionale innanzi a questa Corte ex art. 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953»;

che, al fine di valutare il grado delle lesioni invocate dai ricorrenti, va rilevato che le procedure legislative, finalizzate originariamente alla valorizzazione del contraddittorio, col passare degli anni hanno dovuto altresì farsi carico dell’efficienza e tempestività delle decisioni parlamentari, primieramente in materia economica e di bilancio, in ragione di fini, essi stessi desunti dalla Costituzione ovvero imposti dai vincoli europei, che hanno portato a un necessario bilanciamento con le ragioni del contraddittorio;

che tale inevitabile bilanciamento si è tradotto sia in revisioni dei regolamenti parlamentari (che hanno previsto, fra l’altro, il voto palese, il contingentamento dei tempi, l’istituzione della sessione di bilancio), sia nell’utilizzazione di strumenti esistenti, con indubbie deformazioni e dilatazioni rispetto alle prassi applicative iniziali con aspetti non privi di criticità, ma avvalendosi della naturale elasticità delle regole e degli istituti propri della vita delle istituzioni politiche;

che da ciò, pertanto, sono sorte nuove prassi, che costituiscono, come già sottolineato da questa Corte, «un fattore non privo di significato all’interno del diritto parlamentare, contrassegnato da un elevato tasso di flessibilità e di consensualità» e delle quali fanno parte, proprio per le leggi di natura finanziaria, altre forme di interlocuzione, come il «coinvolgimento della Commissione Bilancio nella definizione del testo su cui il Governo poneva la fiducia» (ordinanza n. 17 del 2019);

che in questa prospettiva le predette deformazioni e dilatazioni non sono, di per sé e prima facie, espressione di violazioni, dovendo emergere a tal fine che esse danno patentemente luogo a bilanciamenti di cui non si colgono le ragioni e il complessivo equilibrio;

che, nel caso di specie, non sono state prospettate quelle evidenti lesioni delle prerogative dei parlamentari richieste dall’ordinanza n. 17 del 2019;

che va precisato anzitutto che non assume rilievo l’assenza, rilevata dai ricorrenti, delle circostanze giustificative richiamate da questa Corte nell’ordinanza n. 17 del 2019, trattandosi di ragioni riferite a uno specifico caso concreto, che non costituiscono una tassonomia esaustiva di elementi giustificativi;

che è pertanto necessario valutare le circostanze specifiche relative all’approvazione della legge n. 160 del 2019;

 

che, a tal proposito, deve sottolinearsi che il documento di economia e finanza (da qui: DEF) era stato approvato da un Governo diverso da quello che ha poi presentato il disegno di legge di bilancio, insediatosi solo nel settembre del 2019;

 

che da ciò è derivata, come già per il 2018, una presentazione tardiva del progetto di bilancio alle Camere (avvenuta il 2 novembre 2019), le cui scelte allocative, oltre a non poter essere pienamente corrispondenti all’elaborazione del DEF, non recavano ancora taluni degli interventi maggiormente discussi nel corso del successivo esame parlamentare;

che tali ragioni hanno senz’altro portato a un allungamento dei tempi d’esame in prima lettura al Senato (durato circa sei settimane), sebbene tale allungamento sia stato comunque espressivo di un’interlocuzione parlamentare, soprattutto ma non solo, tra le forze di maggioranza, testimoniata dai numerosi emendamenti e sub-emendamenti approvati già in fase referente, con la conseguente contrazione dell’esame alla Camera, previsto in Commissione nei soli giorni 18-21 dicembre 2019 e in Assemblea già il successivo 22 dicembre;

che a ciò si è aggiunta la trattazione parlamentare del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 2019, n. 157, parte sostanziale della manovra finanziaria e oggetto di un esame tendenzialmente parallelo presso la Camera, che lo ha trasmesso il 6 dicembre 2019 al Senato, il quale, pur svolgendo un ben ridotto ruolo istruttorio, ne ha dovuto collocare le risultanze nella legge di bilancio, impegnando così parte del suo tempo;

che, d’altronde, mentre per l’approvazione della legge n. 145 del 2018 si era avuta la presentazione in Assemblea al Senato di un maxi-emendamento del Governo senza che la Commissione in sede referente avesse completato l’esame e votato un testo, nell’iter per l’approvazione della legge n. 160 del 2019 il testo del maxi-emendamento presentato dal Governo al Senato ha riprodotto, con modeste varianti, quanto discusso e approvato dalla Commissione Bilancio;

che il testo trasmesso da quest’ultima all’Assemblea era diverso solo per sottrazione, in virtù delle espunzioni e delle modifiche dovute alle inammissibilità già proclamate dal Presidente del Senato e al parere adottato dalla stessa Commissione sulla base della relazione tecnica predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato;

che, pertanto, la questione di fiducia in Senato è stata votata il 16 dicembre 2019 su un testo sostanzialmente noto e istruito, in cui sono state accolte istanze espresse nel corso del dibattito parlamentare;

che, sebbene il disegno di legge di bilancio sia stato trasmesso alla Camera solo il 17 dicembre 2019, tale pur ridotto periodo ha comunque consentito una fase di esame in Commissione Bilancio, tanto che i deputati hanno qui presentato 1130 emendamenti (ben oltre il numero di 350 che in sede di Ufficio di presidenza i gruppi parlamentari avevano concordato al fine di ritenerli tutti segnalati per la votazione, come risulta dal verbale della seduta del 20 dicembre 2019);

che la mancata votazione degli emendamenti e la reiezione degli stessi è stata anche conseguenza della scelta delle opposizioni di non partecipare ai lavori della Commissione, in seguito alla decisione del Governo di fornire parere contrario – come era nella sua indiscussa facoltà – sul complesso degli emendamenti, al fine di evitare l’esercizio provvisorio;

che anche per l’esame in Assemblea si registra la presentazione di circa 800 emendamenti, sebbene la votazione degli stessi non abbia avuto luogo in virtù della decisione del Governo di porre, nella seduta del 22 dicembre 2019, la questione di fiducia sull’art. 1 del disegno di legge, nel testo frutto dell’approvazione del maxi-emendamento al Senato;

 

che, sebbene i ricorrenti prospettino l’apposizione della questione di fiducia come ragione impeditiva dei più lunghi tempi di discussione da loro ritenuti necessari, in nessun caso sarebbe sindacabile da questa Corte la questione di fiducia ai fini dell’approvazione senza emendamenti di un disegno di legge in seconda lettura;

che, inoltre, come già ricordato, la stessa Camera aveva discusso, emendato e approvato il decreto fiscale, parte sostanziale esso stesso della manovra di bilancio, che il Senato avrebbe poi approvato senza discussione;

che, in conclusione, dalla sequenza oggettiva dei fatti non emerge un irragionevole squilibrio fra le esigenze in gioco nelle procedure parlamentari e, quindi, un vulnus delle attribuzioni dei parlamentari grave e manifesto;

che, di conseguenza, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 marzo 2020.