Ordinanza n. 103 del 2019

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ORDINANZA N. 103

ANNO 2019

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso dal Tribunale ordinario di Forlì in persona del Giudice onorario di pace nel procedimento penale a carico di A. V., con ordinanza del 26 febbraio 2018, iscritta al n. 85 del registro ordinanze 2018, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 febbraio 2019 il Giudice relatore Giovanni Amoroso.

Ritenuto che, con ordinanza del 26 febbraio 2018, il Tribunale ordinario di Forlì in persona del Giudice onorario di pace ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede l’applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida a seguito di condanna per il delitto di omicidio stradale (art. 589-bis del codice penale) o di lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590-bis cod. pen.), ossia per reati che prevedono condotte diverse sotto il profilo della colpa, della offensività e della pericolosità;

che il giudice rimettente premette che A. V. è stato tratto a giudizio per il reato di cui all’art. 590-bis, primo e settimo comma, cod. pen. per lesioni personali gravi, risultate guaribili in un periodo superiore a quaranta giorni, patite da F. R. a seguito di un sinistro stradale in data 7 luglio 2016;

che «la contestazione del comma 7 del menzionato articolo presuppone il riconoscimento della colpa concorrente in capo alla persona offesa»;

che in ipotesi di condanna dell’imputato conseguirebbe la revoca della patente di guida, la quale non può essere di nuovo conseguita prima che siano decorsi cinque anni;

che all’udienza del 23 ottobre 2017 il difensore dell’imputato ha eccepito l’illegittimità costituzionale dell’art. 222 cod. strada, nella parte in cui prevede l’applicazione della medesima sanzione accessoria della revoca della patente di guida a fronte di condanne per reati che prevedono condotte diverse sotto il profilo della colpa, dell’offensività e della pericolosità, risultando così violati i principi dettati dagli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.;

che – secondo il rimettente − il legislatore, rendendo applicabile la medesima sanzione accessoria a condotte di offensività e di grado di colpa di livello diverso, ha disatteso il canone della ragionevolezza e della proporzionalità della pena, violando altresì il principio di uguaglianza;

che con atto depositato il 26 giugno 2018 è intervenuto nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare le questioni non fondate.

Considerato che l’ordinanza di rimessione, assai sintetica, è priva di un’adeguata descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo, mancando del tutto la descrizione della condotta contestata all’imputato e della colpa allo stesso ascritta per violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale;

che l’insufficiente descrizione della fattispecie impedisce il necessario controllo in punto di rilevanza e rende le questioni manifestamente inammissibili (ex multis, ordinanze n. 7 del 2018, n. 210 del 2017 e n. 237 del 2016);

che comunque questa Corte, con sentenza n. 88 del 2019, successiva all’ordinanza di rimessione, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell’art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Forlì in persona del Giudice onorario di pace con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Giovanni AMOROSO, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2019. prile 2019.