ORDINANZA N. 224
ANNO 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Paolo GROSSI Presidente
- Giorgio LATTANZI Giudice
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
- Augusto Antonio BARBERA ”
- Giulio PROSPERETTI ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1 e 3, della legge della Regione Lombardia 1° ottobre 2014, n. 27 (Adempimenti derivanti dagli obblighi nei confronti dell’Unione Europea relativi alle attività estrattive di cava), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 28 novembre - 1° dicembre 2014, depositato in cancelleria il 2 dicembre 2014 ed iscritto al n. 89 del registro ricorsi 2014.
Visto l’atto di costituzione della Regione Lombardia;
udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2017 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 28 novembre - 1° dicembre 2014, depositato in cancelleria il 2 dicembre 2014, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l’art. 2, commi 1 e 3, della legge della Regione Lombardia 1 ottobre 2014, n. 27 (Adempimenti derivanti dagli obblighi nei confronti dell’Unione Europea relativi alle attività estrattive di cava), in riferimento all’art. 117, primo comma e secondo comma, lettera s), della Costituzione;
che, ad avviso del ricorrente, le disposizioni censurate dovevano ritenersi in contrasto con gli articoli 6, 13, 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) nonché con la direttiva del 27 giugno 2001 n. 2001/42/CE (Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente);
che si è costituita in giudizio la Regione Lombardia, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, in subordine, la reiezione dello stesso per infondatezza;
che in data 4 agosto 2015, la Regione resistente ha depositato una memoria con la quale ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere a seguito dell’emanazione della legge della Regione Lombardia 8 aprile 2015 n. 8 (Legge europea regionale 2015. Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea), il cui art. 2 ha abrogato il comma 3 dell’art. 2 oggetto di censure e ha modificato il tenore del comma 1 dello stesso articolo in termini tali, ad avviso della resistente, da neutralizzare i rilievi di illegittimità costituzionale sollevati dal Governo;
che con atto depositato il 4 gennaio 2017 e notificato il 5 gennaio 2017, il Governo ricorrente, vista la deliberazione assunta dal Consiglio dei ministri in data 23 dicembre del 2016, ha dichiarato di rinunciare al ricorso in ragione della rilevata sopravvenienza normativa;
che con deliberazione assunta dalla Giunta regionale della Lombardia nella seduta del 13 febbraio 2017, depositata il 1 marzo 2017, la Regione resistente ha dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso.
Considerato che nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale la rinuncia al ricorso, accettata dalla resistente costituita, determina l’estinzione dei processi ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 107 del 2017 e n. 189 del 2016; ordinanze n. 186 e n. 78 del 2017; n. 93 del 2015).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 settembre 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 ottobre 2017.