Ordinanza n. 137 del 2017

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ORDINANZA N. 137

ANNO 2017

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Paolo                           GROSSI                                            Presidente

-           Giorgio                        LATTANZI                                        Giudice

-           Aldo                            CAROSI                                                   ”

-           Marta                           CARTABIA                                              ”

-           Mario Rosario             MORELLI                                                ”

-           Giancarlo                     CORAGGIO                                             ”

-           Giuliano                      AMATO                                                   ”

-           Silvana                        SCIARRA                                                 ”

-           Daria                            de PRETIS                                                ”

-           Nicolò                          ZANON                                                    ”

-           Franco                         MODUGNO                                             ”

-           Augusto Antonio         BARBERA                                               ”

-           Giulio                          PROSPERETTI                                        ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 460, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale ordinario di Ferrara nel procedimento penale a carico di A. M., con ordinanza del 10 dicembre 2015, iscritta al n. 98 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell’anno 2016.

 Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 udito nella camera di consiglio del 12 aprile 2017 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.

Ritenuto che il Tribunale ordinario di Ferrara, con ordinanza del 10 dicembre 2015 (r.o. n. 98 del 2016), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, una questione di legittimità costituzionale dell’art. 460, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna debba contenere l’avviso all’imputato che ha facoltà di chiedere la sospensione del procedimento per messa alla prova unitamente all’atto di opposizione»;

che nei confronti dell’imputato è stato emesso, in data 18 gennaio 2015, un decreto penale di condanna per il reato previsto dall’art. 186, commi 2, lettera b), 2-bis e 2-sexies, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e che l’imputato ha proposto opposizione, con atto del 3 febbraio 2015, senza chiedere riti alternativi o la sospensione del procedimento con messa alla prova;

che nell’udienza del 10 dicembre 2015 l’imputato ha chiesto la sospensione del procedimento con messa alla prova;

che la richiesta dovrebbe essere dichiarata inammissibile perché, trattandosi di un giudizio conseguente all’opposizione a un decreto penale di condanna, avrebbe dovuto essere presentata con l’atto di opposizione;

che però, se la questione di legittimità costituzionale sollevata fosse accolta, l’imputato sarebbe rimesso in termini per chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova;

che, esclusa la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente conforme, il giudice rimettente ritiene che l’omessa previsione da parte del legislatore di uno specifico avviso, contenuto nel decreto penale di condanna, che rappresenti all’imputato la facoltà di presentare, a pena di decadenza, l’istanza di messa alla prova unitamente all’opposizione al decreto contrasterebbe «con gli artt. 24 e 3 della Costituzione, e in particolare, con il canone di ragionevolezza, in quanto determina una irragionevole  disparità di trattamento tra la disciplina e le garanzie di avviso, previste per i riti alternativi e l’oblazione e quelle invece sancite, nel caso, per la sospensione del processo con messa alla prova»;

che peraltro la violazione del principio di ragionevolezza e di uguaglianza sarebbe ancor più accentuata dalla considerazione che la scelta del procedimento alternativo al giudizio dibattimentale, nel caso di opposizione a decreto penale di condanna, «deve essere compiuta al di fuori di un’udienza»;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata;

che secondo l’Avvocatura generale non sarebbe configurabile la violazione dell’art. 24 Cost., in quanto il legislatore può ben modulare le forme di esercizio del diritto di difesa secondo le caratteristiche dei vari riti e, quindi, stabilire diverse modalità di informazione in relazione ad essi;

che, inoltre, l’indicazione del termine per proporre opposizione, contenuta nel decreto penale di condanna, sarebbe sufficiente a garantire il diritto di difesa dell’imputato, che può farsi assistere da un difensore e chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova;

che non sussisterebbe neanche la denunciata disparità di trattamento, considerata l’eterogeneità del nuovo istituto «rispetto ai veri e propri riti alternativi».

Considerato che il Tribunale ordinario di Ferrara, con ordinanza del 10 dicembre 2015, dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 460, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna debba contenere l’avviso all’imputato che ha facoltà di chiedere la sospensione del procedimento per messa alla prova unitamente all’atto di opposizione»;

che, con la sentenza n. 201 del 2016, questa Corte ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 460, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., «nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna contenga l’avviso della facoltà dell’imputato di chiedere mediante l’opposizione la sospensione del procedimento con messa alla prova»;

che, in seguito alla declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata con la sentenza n. 201 del 2016, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile, perché divenuta priva di oggetto (ex multis, ordinanze n. 38 e n. 34 del 2017, n. 181 e n. 4 del 2016).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 1, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 460, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Ferrara, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 giugno 2017.