ORDINANZA N. 34
ANNO 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Paolo GROSSI Presidente
- Giorgio LATTANZI Giudice
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
- Augusto Antonio BARBERA ”
- Giulio PROSPERETTI ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), come convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49, promosso dal Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Viterbo nel procedimento penale a carico di H.D.L. con ordinanza dell’8 aprile 2013, iscritta al n. 94 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell’anno 2016.
Udito nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2017 il Giudice relatore Marta Cartabia.
Ritenuto che, con ordinanza dell’8 aprile 2013 (r.o. n. 94 del 2016), il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Viterbo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 77, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), come convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49;
che, a sostegno dell’ordinanza di rimessione, il giudice si è limitato a dichiarare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale «recependo “in toto” la motivazione di cui alla sentenza della Corte di Appello di Roma – Sezione III penale, che qui deve intendersi integralmente riportata e trascritta, perché totalmente condivisa e che si allega alla presente ordinanza».
Considerato che, con la sentenza n. 32 del 2014, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis del d.l. n. 272 del 2005, come convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 49 del 2006;
che, anche a prescindere da ogni considerazione sulla carenza di motivazione dell’ordinanza di rimessione, la sollevata questione è manifestamente inammissibile perché divenuta priva di oggetto (ex multis, ordinanze n. 271, n. 181 e n. 4 del 2016 e n. 280 del 2013).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 1, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), come convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 77, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dal Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Viterbo con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 gennaio 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 febbraio 2017.