ORDINANZA N. 4
ANNO 2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alessandro CRISCUOLO Presidente
- Giuseppe FRIGO Giudice
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 150 e 159, primo comma, del codice penale, promosso dal Tribunale ordinario di Cagliari, prima sezione penale, nel procedimento penale a carico di L.S.A., con ordinanza del 10 dicembre 2014, iscritta al n. 70 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell’anno 2015.
Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 2015 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.
Ritenuto che, con ordinanza del 10 dicembre 2014 (r.o. n. 70 del 2015), il Tribunale ordinario di Cagliari, prima sezione penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 111, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (d’ora in avanti «CEDU»), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955 n. 848, questione di legittimità costituzionale dell’art. 159 del codice penale, «nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione anche in presenza delle condizioni di cui agli artt. 71 e 72 c.p.p., laddove sia accertata l’incapacità di partecipare coscientemente al procedimento dell’imputato per effetto di una patologia irreversibile e non suscettibile di miglioramenti»;
che, con la medesima ordinanza, il Tribunale rimettente ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 150 cod. pen., «nella parte in cui non prevede l’assoluta ed irreversibile incapacità di intendere [e] di volere sopravvenuta al fatto derivante da una lesione cerebrale ingravescente quale causa di estinzione del reato»;
che il giudice a quo – investito di un giudizio per il delitto previsto dall’art. 372 cod. pen. – nella prima udienza dibattimentale dell’8 maggio 2001 aveva disposto una perizia per accertare sia la capacità di intendere e di volere dell’imputato al momento di commissione del fatto, sia la sua capacità di partecipare coscientemente al processo;
che il perito nominato dal Tribunale – ritenuta la piena capacità dell’imputato all’epoca dei fatti – aveva escluso la sua attuale capacità di partecipare al processo, trattandosi di persona affetta da grave infermità di mente, in particolare da «demenza di tipo Alzheimer o vascolare grave, riscontrata anche tramite esami specialistici quale la T.C. del cranio e la risonanza magnetica»;
che, in conseguenza di ciò, il giudice a quo aveva sospeso il processo ai sensi dell’art. 71 del codice di procedura penale;
che, successivamente, sono stati disposti periodici accertamenti peritali, che hanno rilevato «un progressivo aggravamento [dell’imputato] sia sotto l’aspetto cognitivo che comportamentale, tanto che attualmente ha subito la perdita delle funzioni cognitive superiori, soffrendo di una demenza irreversibile in relazione alla quale non è possibile nessun miglioramento, né è conosciuta o ipotizzabile alcuna terapia farmacologica che possa determinare una regressione dei sintomi […] e comunque giammai in misura tale da far recuperare al paziente […] la capacità di interloquire ed interagire con gli altri»;
che la questione sollevata sarebbe rilevante, in quanto, se non vi fosse stata la sospensione determinata dall’incapacità dell’imputato di partecipare coscientemente al procedimento, il termine massimo di prescrizione relativo al delitto di falsa testimonianza, per il quale si procede, sarebbe maturato l’8 gennaio 2005;
che, da un lato, le perizie in atti escluderebbero l’incapacità di intendere e di volere dell’imputato all’epoca di commissione del reato e, dall’altro, non emergerebbero dagli atti processuali elementi per il suo proscioglimento;
che, richiamata la giurisprudenza di questa Corte e, in particolare, la sentenza n. 23 del 2013, il giudice a quo ha ritenuto la questione non manifestamente infondata con riferimento agli artt. 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 della CEDU;
che infatti la norma censurata, pur garantendo appieno il diritto di partecipazione personale e cosciente dell’imputato al processo, «produce anche effetti sfavorevoli sul piano degli interessi presidiati dai principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo»;
che situazioni di sospensione sine die del processo, quale quella determinata dall’incapacità irreversibile di partecipare al procedimento, inoltre, «danno ordinariamente vita a pluriennali pendenze, capaci di protrarsi per un tempo indefinito, destinate a chiudersi, in sostanza, solo con la morte dell’interessato e con la conseguente sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato»;
che l’applicabilità della disciplina della sospensione del termine di prescrizione alle ipotesi in cui l’impedimento è legato ad un’incapacità processuale irreversibile dell’imputato violerebbe il principio di uguaglianza, in quanto sarebbe irragionevole che «dalla condizione dell’imputato incapace in modo assolutamente irreversibile di partecipare al processo, tanto più se per cause fisiologiche, derivino le stesse conseguenze giuridiche previste dall’ordinamento nei casi di impedimenti transitori, quali un generico impedimento così come l’incapacità processuale transitoria e suscettibile di risoluzione, accertata ai sensi dell’articolo 70 c.p.p.»;
che la norma impugnata violerebbe anche l’art. 24 Cost., in quanto la ratio sottesa alla disciplina della sospensione del processo, in caso di incapacità processuale irreversibile, rappresentata dalla garanzia del diritto di difesa dell’imputato, rischierebbe di essere frustrata dalle conseguenze della sospensione del corso della prescrizione, perché, nell’eventuale e improbabile ipotesi in cui l’incapacità venisse meno, l’imputato si troverebbe costretto a difendersi nell’ambito di un processo per fatti risalenti nel tempo, con le evidenti difficoltà di apprestare un’adeguata strategia difensiva;
che il Tribunale rimettente ritiene non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo comma, Cost., anche la questione di legittimità costituzionale dell’art. 150 cod. pen., «nella parte in cui non prevede l’assoluta ed irreversibile incapacità di intendere [e] di volere sopravvenuta al fatto derivante da una lesione cerebrale ingravescente quale causa di estinzione del reato»;
che la questione sarebbe rilevante, perché il suo «eventuale accoglimento comporterebbe la definitiva decisione del caso in esame»;
che, inoltre, la questione sarebbe non manifestamente infondata, in quanto entrambi gli eventi – la morte e la sopravvenuta incapacità irreversibile di partecipare al processo – «determinano, in concreto, l’impossibilità definitiva ed irreversibile dell’imputato di gestire il rapporto processuale come di essere destinatario della sanzione», con la conseguenza che l’estinzione del reato si impone «quale diretto riflesso del principio di personalità della responsabilità penale sancito dall’art. 27, comma primo, Cost.»;
che la norma censurata violerebbe altresì l’art. 3 Cost., in quanto tratterebbe in modo difforme «fattispecie simili, quanto meno con riferimento ai concreti effetti […] sul rapporto processuale».
Considerato che, con ordinanza del 10 dicembre 2014 (r.o. n. 70 del 2015), il Tribunale ordinario di Cagliari, prima sezione penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 111, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955 n. 848, questione di legittimità costituzionale dell’art. 159 del codice penale, «nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione anche in presenza delle condizioni di cui agli artt. 71 e 72 c.p.p., laddove sia accertata l’incapacità di partecipare coscientemente al procedimento dell’imputato per effetto di una patologia irreversibile e non suscettibile di miglioramenti»;
che, con la medesima ordinanza, il Tribunale rimettente ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 150 cod. pen., «nella parte in cui non prevede l’assoluta ed irreversibile incapacità di intendere [e] di volere sopravvenuta al fatto derivante da una lesione cerebrale ingravescente quale causa di estinzione del reato»;
che le questioni sono manifestamente inammissibili, in quanto l’ordinanza di rimessione prospetta il petitum in forma ancipite, proponendo quesiti collegati da un nesso di irrisolta alternatività;
che infatti il giudice rimettente censura, da un lato, l’art. 159 cod. pen., nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione anche in presenza delle condizioni di cui agli artt. 71 e 72 del codice di procedura penale, laddove sia accertata l’incapacità irreversibile dell’imputato di partecipare coscientemente al processo, e, dall’altro lato, l’art. 150 cod. pen., nella parte in cui non prevede, quale causa di estinzione del reato, l’assoluta ed irreversibile incapacità di intendere e di volere sopravvenuta al fatto;
che entrambe le questioni – ancorché sollevate con riferimento a norme diverse e a parametri costituzionali parzialmente diversi – mirano a rimediare al medesimo vulnus denunciato dal giudice a quo, determinato dal fatto che, in caso di incapacità irreversibile dell’imputato di partecipare coscientemente al processo, si origina una situazione di sospensione sine die, che dà «vita a pluriennali pendenze, capaci di protrarsi per un tempo indefinito, destinate a chiudersi, in sostanza, solo con la morte dell’interessato e con la conseguente sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato»;
che, tuttavia, le due questioni non sono poste in via subordinata e porterebbero a risultati diversi, in quanto l’una mira a far decorrere la prescrizione nonostante la sospensione del processo per l’incapacità dell’imputato di parteciparvi, l’altra a definire immediatamente il processo, mediante una pronuncia di estinzione del reato;
che le due soluzioni, non prospettate in un rapporto di subordinazione, sono tra loro alternative, in quanto, se si accogliesse la questione di legittimità costituzionale dell’art. 150 cod. pen., mediante un pronuncia additiva che equipari alla morte del reo l’incapacità sopravvenuta ed irreversibile dello stesso, diventerebbe priva di rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell’art. 159 cod. pen.;
che, indipendentemente dal suo carattere ancipite, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 159, primo comma, cod. pen. è manifestamente inammissibile, anche perché, con la sentenza n. 45 del 2015, è stata già dichiarata l’illegittimità costituzionale della norma censurata, «nella parte in cui, ove lo stato mentale dell’imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e questo venga sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertato che tale stato è irreversibile», e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, le questioni concernenti norme medio tempore dichiarate illegittime sono manifestamente inammissibili (ex multis, ordinanza n. 129 del 2015).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 150 e 159, primo comma, del codice penale, sollevate dal Tribunale ordinario di Cagliari, prima sezione penale, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 gennaio 2016.