Ordinanza allegata alla Sentenza 16 dicembre
2016, n. 276
ORDINANZA
4 OTTOBRE
ANNO
2016
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
composta dai
signori:
- Paolo
GROSSI
Presidente
- Alessandro
CRISCUOLO Giudice
- Giorgio
LATTANZI
”
- Aldo
CAROSI
”
- Marta
CARTABIA
”
- Mario
Rosario MORELLI
”
- Giancarlo
CORAGGIO
”
- Giuliano
AMATO
”
- Silvana
SCIARRA
”
- Daria
de PRETIS ”
- Nicolò
ZANON
”
- Franco
MODUGNO
”
- Giulio
PROSPERETTI ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Rilevato che nel giudizio promosso dal Tribunale di
Napoli, prima sezione civile, con ordinanza
del 22 luglio 2015 (reg. ord. n. 323 del 2015), si sono costituiti come
parti del giudizio a quo, tra gli
altri, il Movimento difesa del cittadino, A.L. e G.G. (con atto depositato il 19 gennaio 2016);
che questi soggetti sono intervenuti nel
giudizio principale, prima della pronuncia dell’ordinanza di rimessione;
che, con riferimento al Movimento difesa del
cittadino e ad A.L., il Tribunale ha dichiarato
l’intervento inammissibile;
che, in base all’art. 25 della legge 11
marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte
costituzionale), e all’art. 3 delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale del 7 ottobre 2008, nel giudizio di
legittimità costituzionale in via incidentale possono costituirsi i
soggetti che erano parti del giudizio a
quo al momento dell’ordinanza di rimessione (ex multis, sentenze n. 223 del
2012 e n.
356 del 1991, ordinanze allegate alle sentenze n. 236
e n. 24 del 2015);
che il Movimento difesa del cittadino e A.L., pertanto, non sono legittimati a partecipare al
giudizio costituzionale quali parti del giudizio a quo, poiché il loro intervento in esso è stato
dichiarato inammissibile con la stessa ordinanza di rimessione;
che l’atto di costituzione del Movimento
difesa del cittadino e di A.L. va, dunque, dichiarato
inammissibile.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile l’atto di costituzione del
Movimento difesa del cittadino e di A.L. nel presente
giudizio di costituzionalità.
F.to: Paolo Grossi,
Presidente