Ordinanza allegata all’Ordinanza 27
febbraio 2015, n. 24
ORDINANZA 10 FEBBRAIO
ANNO 2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alessandro CRISCUOLO Presidente
- Paolo
Maria NAPOLITANO Giudice
- Giuseppe FRIGO ”
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario
Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Considerato che l’art. 23 della legge n. 87 del 1953 prevede che il Giudice, nel
sollevare la questione di legittimità costituzionale, "sospende il giudizio in
corso” e che, pertanto, è a tale data che questa Corte fa riferimento per
l’ammissione delle parti al giudizio incidentale;
rilevato che, nel caso di specie, la stessa Federfarma
deduce di essersi costituita nel processo a quo dopo il termine di cui
al citato art. 23 della legge n. 87 del 1953.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la costituzione, nel presente giudizio di costituzionalità,
di Federfarma, Federazione nazionale unitaria dei
titolari di farmacia italiani.
F.to:Alessandro
Criscuolo, Presidente