ORDINANZA N. 170
ANNO 2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Paolo GROSSI Presidente
- Alessandro CRISCUOLO Giudice
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
- Franco MODUGNO ”
- Giulio PROSPERETTI ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 325 e 441, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), promossi dalle Regioni Lombardia e Piemonte con ricorsi notificati il 25 febbraio 2014, depositati in cancelleria il 5 ed il 7 marzo 2014 ed iscritti ai nn. 16 e 20 del registro ricorsi 2014.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 14 giugno 2016 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;
uditi l’avvocato Giandomenico Falcon per le Regioni Lombardia e Piemonte e l’avvocato dello Stato Wally Ferrante per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, con ricorsi depositati, rispettivamente, il 5 e il 7 marzo 2014, la Regione Lombardia e la Regione Piemonte hanno impugnato l’art. 1, commi 325 e 441, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), in riferimento agli artt. 1, 3, 5, 81, 97, 114, 117, primo comma (in relazione all’art. 3 della Carta europea dell’autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, ratificata e resa esecutiva con legge 30 dicembre 1989, n. 439), 136 della Costituzione e VIII disposizione transitoria e finale Cost., nonché in relazione all’art. 15, comma 2, e 21 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione);
che, con atti depositati il 4 aprile 2014, si è costituito nei rispettivi giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o infondati;
che, in data 5 gennaio 2016, le Regioni ricorrenti hanno depositato memoria, segnalando che, dopo la presentazione del ricorso, è entrata in vigore la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), e ribadendo l’incostituzionalità delle disposizioni censurate;
che, nella medesima data, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato, in entrambi i giudizi, memoria, asserendo che il mutato quadro normativo confermava la natura transitoria della normativa impugnata e la sua legittimità ed insistendo sulle proprie conclusioni rassegnate nell’atto di costituzione;
che, successivamente, le Regioni Lombardia e Piemonte, con atti depositati nella cancelleria di questa Corte, rispettivamente, in data 1° e 7 giugno 2016, hanno rinunciato, ciascuna, al proprio ricorso;
che in data 13 giugno 2016, per entrambi i ricorsi è stata depositata accettazione della rinuncia da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, come da delibera del Consiglio dei ministri del 10 giugno 2016.
Considerato che, i ricorsi, aventi ad oggetto le medesime disposizioni, vanno riuniti;
che con riguardo alle questioni proposte vi è stata rinuncia da parte delle Regioni ricorrenti e accettazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;
che, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte costituita, comporta l’estinzione del processo (ex multis, ordinanze n. 119 e n. 35 del 2016, n. 93, n. 79 e n. 73 del 2015).
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara estinti i processi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Carmelinda MORANO, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2016.