Costituzione della Repubblica italiana
(G.U. 27
dicembre 1947, n. 298, ed. straord.)
PRINCIPI FONDAMENTALI
1. L’Italia è una Repubblica democratica,
fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene
al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
2. La Repubblica riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali
ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
3. Tutti i cittadini hanno pari dignità
sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di
opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È
compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e
sociale del Paese.
4. La Repubblica riconosce a tutti i
cittadini il diritto al lavoro e promuove le
condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il
dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività
o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
5. La Repubblica, una e indivisibile,
riconosce e promuove le autonomie locali, attua nei servizi che dipendono dallo
Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi
della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.
6. La Repubblica tutela con apposite norme le
minoranze linguistiche.
7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno
nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono
regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due
parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
8. Tutte le confessioni religiose sono
egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose
diverse dalla cattolica hanno diritto di
organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con
l’ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo
Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative
rappresentanze.
9. La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il
patrimonio storico e artistico della Nazione.
Tutela l’ambiente, la biodiversità e
gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello
Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali (1).
(1) Comma aggiunto dall’art. 1, comma
1, della l. cost. 11 febbraio 2022, n. 1. A tenore
dell’art. 3, comma 1, della medesima l. cost. “La legge dello Stato che disciplina i modi e le forme di tutela degli
animali, di cui all’articolo 9 della Costituzione, come modificato
dall’articolo 1 della presente legge costituzionale, si applica alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti
delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti”.
10. L’ordinamento giuridico italiano si
conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica
dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati
internazionali.
Lo straniero, al quale
sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto
d’asilo nel territorio della Repubblica,
secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa
l’estradizione dello straniero per reati politici (1).
(1) V. però la l. cost. 21 giugno
1967, n. 1, Estradizione per i delitti di genocidio, per il cui art. un. “L’ultimo comma dell’art. 10 e l’ultimo comma
dell’art. 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio”.
11. L’Italia ripudia la guerra come strumento
di offesa alla libertà degli altri popoli e
come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente,
in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità
necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le
Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale
scopo.
12. La bandiera della Repubblica è il
tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
PARTE PRIMA
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO I – Rapporti
Civili
13. La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna
di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra
restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità
giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In
casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge,
l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che
devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se
questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati
e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza
fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i
limiti massimi della carcerazione preventiva.
14. Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono
eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi
stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della
libertà personale.
Gli accertamenti e le
ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e
fiscali sono regolati da leggi speciali.
15. La libertà e la segretezza della
corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può
avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie
stabilite dalla legge.
16. Ogni cittadino può circolare e
soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le
limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di
sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero
di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi
di legge.
17. I cittadini hanno diritto di riunirsi
pacificamente e senz’armi.
Per le riunioni, anche in
luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo
pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle
soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
18. I cittadini hanno diritto di associarsi
liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli
dalla legge penale.
Sono proibite le
associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi
politici mediante organizzazioni di carattere militare.
19. Tutti hanno diritto di professare
liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o
associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il
culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
20. Il carattere
ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od
istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di
speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni
forma di attività.
21. Tutti hanno diritto di manifestare
liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di
diffusione.
La stampa non può essere
soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a
sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di
delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel
caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione
dei responsabili.
In
tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo
intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può
essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente,
e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se
questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro
s’intende revocato e privo d’ogni effetto.
La legge può stabilire,
con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento
della stampa periodica.
Sono vietate le
pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni
contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a
prevenire e a reprimere le violazioni.
22. Nessuno può essere privato, per motivi
politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
23. Nessuna prestazione
personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
24. Tutti possono agire in giudizio per la
tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto
inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non
abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni
giurisdizione.
La legge determina le
condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
25. Nessuno può essere distolto dal giudice
naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito
se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto
commesso.
Nessuno può essere
sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
26. L’estradizione del
cittadino può essere consentita soltanto
ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso
essere ammessa per reati politici (1).
(1) V. però la l.
cost. 21 giugno 1967, n. 1, Estradizione per i delitti di genocidio, supra sub art. 10,
nt. 1.
27. La responsabilità penale è personale.
L’imputato non è
considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono
consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla
rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di
morte (1).
(1) Il precedente inciso “, se
non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra” è stato soppresso dalla l. cost. 2 ottobre 2007, n. 1.
28. I funzionari e i dipendenti dello Stato e
degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali,
civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali
casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
TITOLO II – Rapporti
etico-sociali
29. La Repubblica riconosce i diritti della
famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato
sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla
legge a garanzia dell’unità familiare.
30. È dovere e diritto dei genitori
mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati
fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità
dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai
figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile
con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e
i limiti per la ricerca della paternità.
31. La Repubblica agevola con misure
economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento
dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità,
l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
32. La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e
garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere
obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di
legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto
della persona umana.
33. L’arte e la scienza sono libere e libero
ne è l’insegnamento.
La Repubblica detta le
norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli
ordini e gradi.
Enti e privati hanno il
diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo
Stato.
La legge, nel fissare i
diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve
assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico
equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di
Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione
di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.
Le istituzioni di alta
cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi
nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
34. La scuola è aperta a tutti.
L’istruzione inferiore,
impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli,
anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli
studi.
La
Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle
famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
TITOLO III – Rapporti
economici
35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte
le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e
l’elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli
accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i
diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di
emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale,
e tutela il lavoro italiano all’estero.
36. Il lavoratore ha diritto ad una
retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni
caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e
dignitosa.
La durata massima della
giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto
al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
37. La donna lavoratrice ha gli stessi
diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al
lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire
l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla
madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il
limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il
lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro,
il diritto alla parità di retribuzione.
38. Ogni cittadino inabile al lavoro e
sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e
all’assistenza sociale.
I lavoratori hanno
diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di
vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione
involontaria.
Gli inabili ed i minorati
hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.
Ai compiti previsti in
questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L’assistenza privata è
libera.
39. L’organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può
essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali
o centrali, secondo le norme di legge.
È condizione per la
registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a
base democratica.
I sindacati registrati
hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in
proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con
efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il
contratto si riferisce.
40. Il diritto di sciopero si esercita
nell’ambito delle leggi che lo regolano.
41. L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in
contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute,
all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana (1).
La legge determina i
programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e
privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali (2).
(1) Comma così
modificato dall’art. 2, comma 1, lett. a), della l. cost. 11 febbraio 2022, n.
1.
(2) Comma così modificato dall’art.
2, comma 1, lett. b), della l. cost. 11 febbraio 2022, n. 1.
42. La proprietà è pubblica o privata. I beni
economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La
proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i
modi di acquisto, il godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione
sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può
essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per
motivi d’interesse generale.
La legge stabilisce le norme
ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato
sulle eredità.
43. A fini di utilità generale la legge può riservare
originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo
Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate
imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici
essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano
carattere di preminente interesse generale.
44. Al fine di conseguire il razionale
sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone
obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua
estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica
delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità
produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
La legge dispone provvedimenti
a favore delle zone montane.
45. La Repubblica riconosce la funzione
sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e
favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni
controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla
tutela e allo sviluppo dell’artigianato.
46. Ai fini della elevazione economica e
sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica
riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti
stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
47. La Repubblica incoraggia e tutela il
risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio
del credito.
Favorisce l’accesso del
risparmio popolare alla proprietà
dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e
indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.
TITOLO IV – Rapporti
politici
48. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e
donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed
eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce
requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini
residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tal fine è istituita una
circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati
seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri stabiliti
dalla legge (1).
Il diritto di voto non
può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza
penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
(1) Comma introdotto dall’art. 1
della l. cost. 27 gennaio 2000, n. 1.
49. Tutti i cittadini
hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo
democratico a determinare la politica nazionale.
50. Tutti i cittadini possono rivolgere
petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni
necessità.
51. Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro
sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in
condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale
fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra
donne e uomini (1).
La legge può, per
l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai
cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi
è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo
necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
(1) Comma così modificato dall’art. 1
della l. cost. 30 maggio 2003, n. 1, che ha aggiunto l’attuale ultimo periodo.
52. La difesa della Patria è sacro dovere del
cittadino.
Il servizio militare è
obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non
pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l’esercizio dei diritti
politici.
L’ordinamento delle Forze
armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.
53. Tutti sono tenuti a
concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è
informato a criteri di progressività.
54. Tutti i cittadini hanno il dovere di
essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono
affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed
onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
PARTE SECONDA
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO I – Il Parlamento
(1)
(1) Cfr. C. cost. sentt. n. 106/2002
e 306/2002, secondo cui non spetta anche ai Consigli
regionali adottare la dizione “Parlamento” in quanto la peculiare forza connotativa della parola impedisce
“ogni sua declinazione intesa a circoscrivere in ambiti territorialmente più
ristretti quella funzione di rappresentanza nazionale che solo il Parlamento
può esprimere e che è ineluttabilmente evocata dall’impiego del relativo nomen”.
Sezione I – Le Camere
55. Il Parlamento si compone della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce
in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla
Costituzione.
56. (1) La Camera dei deputati è eletta a
suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di quattrocento (2),
otto (3) dei quali eletti nella circoscrizione Estero
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori
che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venti-cinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le
circoscrizioni fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circo-scrizione
Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale
risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per
trecentonovantadue (4) e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione
di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
(1) Articolo sostituito dall’art. 1 della
l. cost. 9 febbraio 1963, n. 2. Il testo originario era il seguente:
La Camera dei deputati è eletta a suffragio
uni-versale e diretto, in ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per
frazione superiore a quaranta-mila.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori
che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età”.
L’articolo è stato ulteriormente modificato
dall’art. 1 della l. cost. 23 gennaio 2001, n. 1, con riferimento alla
circoscrizione Estero.
(2) A decorrere dalla XIX legislatura, ex
artt. 1, comma 1, lett. a, e 4, della legge cost. 19 ottobre 2020, n. 1(in
precedenza: seicentotrenta).
(3) A decorrere dalla XIX legislatura, ex
artt. 1, comma 1, lett. a, e 4, della legge cost. 19 ottobre 2020, n. 1(in
precedenza: dodici).
(4) A decorrere dalla XIX legislatura ex
artt. 1, comma 1, lett. b, e 4, della legge cost. 19 ottobre 2020, n. 1 (in precedenza:
seicentodiciotto).
57. (1) Il Senato della Repubblica è eletto a
base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di duecento
(2), quattro (3) dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna regione o Provincia autonoma (4) può
avere un numero di senatori inferiore a tre (5); il Molise ne ha due, la Valle
d’Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le
Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma,
si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo
censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti (6).
(1) Articolo sostituito dall’art. 2 della
l. cost. 9 febbraio 1963, n. 2. Il testo originario era il seguente:
“Il Senato della Repubblica è eletto a base
regionale.
A ciascuna Regione è attribuito un senatore
per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori
inferiore a sei.
La Valle d'Aosta ha un solo senatore”.
L’articolo è stato successivamente modificato
dall’art. 2 della l. cost. 27 dicembre 1963, n. 3, con riferimento
all’istituzione della Regione Molise, e dall’art. 2 della l. cost. 23 gennaio 2001,
n. 1, con riferimento alla circoscrizione Estero.
(2) A decorrere dalla XIX legislatura ex
artt. 2, comma 1, lett. a, e 4, della legge cost. 19 ottobre 2020, n. 1 (in
precedenza: trecentoquindici).
(3) A decorrere dalla XIX legislatura ex
artt. 2, comma 2, lett. a, e 4, della legge cost. 19 ottobre 2020, n. 1 (in
precedenza: sei).
(4) Parole così sostituite (in precedenza:
Nessuna Regione) dall’artt. 2, comma 1, lett. b, e 4, della legge cost. 19
ottobre 2020, n. 1.
(5) A decorrere dalla XIX legislatura ex
artt. 2, comma 1, lett. b, e 4, della legge cost. 19 ottobre 2020, n. 1 (in
precedenza: sette)
(6) Comma così sostituito ex artt. 2,
comma 1, lett. c, e 4, della legge cost. 19 ottobre 2020, n. 1. Il testo
originario era il seguente:
“La ripartizione dei seggi tra le Regioni,
fatto sal-vo il numero dei seggi assegnati alla
circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente
comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni quale risulta
dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti
resti”.
58. I senatori sono eletti a suffragio
universale e diretto (1).
Sono eleggibili a
senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
(1) Comma così
modificato dall’art. 1 della legge cost. 18 ottobre 2021, n. 1. Il testo
originario era:
“I senatori sono eletti a suffragio universale e
diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.”.
59. È senatore di
diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a
vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo
sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei
senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun
caso essere superiore a cinque. (1).
(1) Comma così
sostituito dall’art. 3 della legge cost. 19 ottobre 2020, n. 1. Il testo
originario era:
“Il Presidente della Repubblica può nomina-re
senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi
meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e lettera-rio”.
60. (1) La Camera dei deputati e il Senato
della Repubblica sono eletti per cinque anni.
La
durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto
in caso di guerra.
(1) Articolo sostituito dall’art. 3
della l. cost. 9 febbraio 1963, n. 2.
61. Le elezioni delle nuove Camere hanno
luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha
luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le
nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
62. Le Camere si riuniscono di diritto il
primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può
essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del
Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via
straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l’altra.
63. Ciascuna Camera elegge fra i suoi
componenti il Presidente e l’Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si
riunisce in seduta comune, il Presidente e l’Ufficio di presidenza sono quelli
della Camera dei deputati.
64. Ciascuna Camera
adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le
sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due
Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in
seduta segreta.
Le deliberazioni di
ciascuna Camera e del Parlamento non sono
valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non
sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva
una maggioranza speciale.
I membri del Governo,
anche se non fanno parte delle Camere, hanno
diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono
essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
65. La legge determina i casi di
ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere
contemporaneamente alle due Camere.
66. Ciascuna Camera giudica dei titoli di
ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e
di incompatibilità.
67. Ogni membro del Parlamento rappresenta la
Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
68. (1) I membri del
Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e
dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione
della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere
sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o
altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo
che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto
nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto
obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è
richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi
forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
(1) Articolo così sostituito
dall’art. 1 della l. cost. 29 ottobre 1993, n. 3. Il testo originario era il
seguente:
“I membri del Parlamento non possono essere
perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro
funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale
appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento
penale; né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale,
o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto
nell’atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o
l’ordine di cattura.
Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in
arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una
sentenza anche irrevocabile”.
Si noti la perdurante applicabilità del
previgente testo dell’art. 68 ai giudici costituzionali.
69. I membri del Parlamento ricevono una
indennità stabilita dalla legge (1).
(1) A mente
dell’art. 1, comma 1, ultimo periodo, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. nella l. 15
luglio 2011, n. 111, “Fermo il principio costituzionale di autonomia, per
i componenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati il costo
relativo al trattamento economico
omnicomprensivo annualmente corrisposto in funzione
della carica ricoperta non può superare la media ponderata rispetto al PIL
del costo relativo ai componenti dei Parlamenti nazionali”.
Sezione II – La formazione delle leggi
70. La funzione legislativa è esercitata
collettivamente dalle due Camere.
71. L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli
organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita
l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno
cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
72. Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera
è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi
dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione
finale.
Il regolamento stabilisce
procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza.
Può altresì stabilire in
quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti
a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la
proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della
sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il
Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione
richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia
sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il
regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di
esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i
disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di
delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
73. Le leggi sono promulgate dal Presidente
della Repubblica entro un mese dall’approvazione.
Se le
Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano
l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi
sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi
stesse stabiliscano un termine diverso.
74. Il Presidente della Repubblica, prima di
promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova
deliberazione.
Se le Camere approvano
nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
75. È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o
parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque
Consigli regionali.
Non
è ammesso il referendum per le leggi
tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a
ratificare trattati internazionali (1).
Hanno diritto di
partecipare al referendum tutti i
cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato
alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la
maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le
modalità di attuazione del referendum.
(1) In base all’art. 2, comma 1,
della l. cost. 11 marzo 1953, n. 1: “Spetta alla Corte costituzionale giudicare se le richieste di referendum abrogativo presentate
a norma dell’art. 75 della Costituzione siano ammissibili ai sensi del
secondo comma dell’articolo stesso” .
76. L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
77. Il Governo non può, senza delegazione
delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi
straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di
legge, deve il giorno stesso presentarli per
la conversione alle Camere che, anche
se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque
giorni.
I decreti perdono
efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta
giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei
decreti non convertiti.
78. Le Camere deliberano lo stato di guerra e
conferiscono al Governo i poteri necessari.
79. (1) L’amnistia e l’indulto sono concessi
con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna
Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge che concede
l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
In ogni caso l’amnistia e
l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla
presentazione del disegno di legge.
(1) Articolo così sostituito
dall’art. 1 della l. cost. 6 marzo 1992, n. 1. Il testo originario era il
seguente:
“L’amnistia e l’indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su
legge di delegazione delle Camere.
Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di
delegazione”.
80. Le Camere autorizzano con legge la
ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono
arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od
oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
81. (1) Lo Stato assicura l’equilibrio tra le
entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e
delle fasi favorevoli del ciclo economico.
Il ricorso all’indebitamento
è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e,
previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei
rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
Ogni legge che importi
nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
Le Camere ogni anno
approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal
Governo.
L’esercizio provvisorio
del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non
superiori complessivamente a quattro mesi.
Il contenuto della legge
di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio
tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del
complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a
maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei
princìpi definiti con legge costituzionale (2).
(1) Articolo così sostituito
dall’art. 1 della l. cost. 20 aprile 2012, n. 1. Il testo originario era il
seguente:
“Le Camere
approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal
Governo.
L’esercizio provvisorio del bilancio non può
essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a
quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si
possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori
spese deve indicare i mezzi per farvi fronte”.
(2) Si tratta della l. 24 dicembre 2012, n. 243, Disposizioni per
l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81,
sesto comma, della Costituzione.
82. Ciascuna Camera può disporre inchieste su
materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i
propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la
proporzione dei vari gruppi. La commissione d’inchiesta procede alle indagini e
agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità
giudiziaria.
TITOLO II – Il Presidente
della Repubblica
83. Il Presidente della Repubblica è eletto
dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All’elezione partecipano
tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia
assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo
delegato.
L’elezione del Presidente
della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi
dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
84. Può essere eletto Presidente della
Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei
diritti civili e politici.
L’ufficio di Presidente
della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
L’assegno e la dotazione
del Presidente sono determinati per legge.
85. Il Presidente della Repubblica è eletto
per sette anni.
Trenta
giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati
convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il
nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono
sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo
entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel
frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
86. Le funzioni del Presidente della
Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal
Presidente del Senato.
In caso di impedimento
permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il
Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente
della Repubblica entro quindici giorni,
salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca
meno di tre mesi alla loro cessazione.
87. Il Presidente della Repubblica è il capo
dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.
Può inviare messaggi alle
Camere.
Indice le elezioni delle
nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la
presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed
emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti
dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati
dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i
rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando
occorra, l’autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze
armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge,
dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio
superiore della magistratura.
Può concedere grazia e
commutare le pene.
Conferisce
le onorificenze della Repubblica.
88. (1) Il Presidente della Repubblica può,
sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non
può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato salvo che
essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.
(1) Il comma 2 di quest’articolo è
stato così modificato dall’art. 1 della l. cost. 4 novembre 1991, n. 1. Il
testo originario era il seguente:
“Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato”.
89. Nessun atto del
Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri
proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore
legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal
Presidente del Consiglio dei ministri.
90. Il Presidente della Repubblica non è
responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che
per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in
stato di accusa dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi
membri.
91. Il Presidente della Repubblica, prima di
assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di
osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
TITOLO III – Il Governo
Sezione I – Il Consiglio dei ministri
92. Il Governo della Repubblica è composto
del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il
Consiglio dei ministri.
Il Presidente della
Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di
questo, i ministri.
93. Il Presidente del Consiglio dei ministri
e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del
Presidente della Repubblica.
94. Il Governo deve avere la fiducia delle
due Camere.
Ciascuna Camera accorda o
revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla
sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una
o d’entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di
dimissioni.
La mozione di sfiducia
deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può
essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
95. Il Presidente del Consiglio dei ministri
dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità
di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività
dei ministri.
I ministri sono
responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei
Ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede
all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le
attribuzioni e l’organizzazione dei ministeri.
96. (1) Il Presidente del Consiglio dei
ministri e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i
reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione
ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge
costituzionale.
(1) Articolo così sostituito
dall’art. 1 della l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1.
Sezione II – La Pubblica Amministrazione
97. (1) Le pubbliche amministrazioni, in
coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei
bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.
I pubblici uffici sono
organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon
andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.
Nell’ordinamento degli
uffici sono determinate le sfere di
competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti
dalla legge.
(1) Articolo
così modificato dall’art. 2 della l. cost. 20 aprile 2012, n. 1, che ha introdotto l’attuale comma 1.
98. I pubblici impiegati sono al servizio
esclusivo della Nazione.
Se sono membri del
Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.
Si possono con legge
stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi ai partiti politici per i
magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e
consolari all’estero.
Sezione III – Gli organi ausiliari
99. Il Consiglio nazionale dell’economia e del
lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di
rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro
importanza numerica e qualitativa.
È organo di consulenza
delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono
attribuite dalla legge.
Ha l’iniziativa
legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e
sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
100. Il Consiglio di Stato è organo di
consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia
nell’amministrazione.
La Corte dei conti
esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche
quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi
e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria
degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente
alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
La legge assicura
l’indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.
TITOLO IV – La
Magistratura
Sezione I – Ordinamento giurisdizionale
101. La giustizia è amministrata in nome del
popolo.
I giudici sono soggetti
soltanto alla legge.
102. La funzione giurisdizionale è esercitata
da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento
giudiziario.
Non possono essere
istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi
presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate
materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla
magistratura.
La legge regola i casi e
le forme della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della
giustizia.
103. Il Consiglio di Stato e gli altri organi
di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti
della Pubblica Amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari
materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha
giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate
dalla legge.
I tribunali militari in
tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace
hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle
Forze Armate.
104. La magistratura costituisce un ordine
autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore
della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto
il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono
eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle
varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori
ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di
esercizio.
Il Consiglio elegge un
vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del
Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non
possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né
far parte del Parlamento o di un
Consiglio regionale.
105. Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento
giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni
e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
106. Le nomine dei magistrati hanno luogo per
concorso.
La
legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di
magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del
Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all’ufficio di
consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di
università in materie giuridiche e avvocati
che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi
speciali per le giurisdizioni superiori.
107. I magistrati sono inamovibili. Non
possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o
funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della
magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite
dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della
giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare.
I magistrati si
distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il pubblico ministero
gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento
giudiziario.
108. Le norme sull’ordinamento giudiziario e
su ogni magistratura sono stabilite con legge.
La legge assicura
l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero
presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione della
giustizia.
109. L’autorità giudiziaria dispone
direttamente della polizia giudiziaria.
110. Ferme le competenze del Consiglio
superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia
l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
Sezione II – Norme sulla giurisdizione
111. (1) La giurisdizione si attua mediante
il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge
nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice
terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la
legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo
possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa
elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per
preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o
di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di
ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle
stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a
suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la
lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è
regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La
colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni
rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio
da parte dell’imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in
cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso
dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto
di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti
giurisdizionali devono essere motivati.
Contro
le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli
organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in
Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per
le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del
Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso
per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
(1) I commi da 1 a 5 sono stati
premessi al precedente articolato dall’art. 1 della l. cost. 23 novembre 1999,
n. 2.
112. Il pubblico ministero ha l’obbligo di
esercitare l’azione penale.
113. Contro gli atti
della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei
diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione
ordinaria o amministrativa.
Tale tutela
giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di
impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge determina quali
organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione
nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.
TITOLO V – Le Regioni,
le Province,
i Comuni (1)
(1) Il presente titolo è stato
oggetto di modificazioni da parte della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, il cui
art. 10 ha altresì disposto che “1. Sino all’adeguamento
dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si
applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di
Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie
rispetto a quelle già attribuite”.
114. (1) La Repubblica è costituita dai
Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le
Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri
e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della
Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.
(1) Articolo sostituito dall’art. 1
della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Il
testo originario era il seguente:
“La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni.”
115. (1).
(1) Articolo abrogato dall’art. 9,
comma 2, della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario era il
seguente:
“Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni
secondo i principi fissati nella Costituzione”.
116. (1) Il Friuli Venezia
Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la
Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste
dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i
rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto
Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e
condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo
comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo
articolo alle lettere l),
limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere
attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione
interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui
all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei
componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.
(1) Articolo sostituito dall’art. 2
della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario era il seguente:
“Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia
Giulia e alla Valle d’Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di
autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali”.
117. (1) La potestà
legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e
dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione
esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e
rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea;
diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti
all’Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la
Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate;
sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del
risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci
pubblici; perequazione delle risorse finanziarie (2);
f) organi dello Stato e
relative leggi elettorali; referendum
statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e
organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e
sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato
civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme
processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono
essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali
sull’istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale,
organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città
metropolitane;
q) dogane, protezione dei
confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e
determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico
dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;
s) tutela dell’ambiente,
dell’ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di
legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con
l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione
professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi;
tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile;
governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della
comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario;
valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di
risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di
credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà
legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali,
riservata alla legislazione dello Stato (3).
Spetta alle Regioni la
potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro
competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti
normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli
accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle
norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità
di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La
potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione
esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle
Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane
hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e
dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le
leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle
donne nella vita sociale, culturale ed
economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle
cariche elettive.
La legge regionale
ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio
delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua
competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti
territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da
leggi dello Stato.
(1) Articolo sostituito dall’art. 3
della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario era il seguente:
“La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti
dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché’ le
norme stesse non siano in contrasto con l’interesse nazionale e con quello di
altre Regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti
amministrativi dipendenti dalla Regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed
ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale e
assistenza scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tranvie e linee automobilistiche d’interesse
regionale;
viabilità, acquedotti e lavori pubblici di
interesse regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato.
Altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla
Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.”
(2) Lettera ulteriormente modificata
dall’art. 3, comma 1, lett. a), della l. cost. 20 aprile 2012, n. 1, con
l’inserimento della materia “armonizzazione
dei bilanci pubblici”.
(3) Comma ulteriormente modificato
dall’art. 3, comma 1, lett. b), della l. cost. 20 aprile 2012, n. 1, con la
soppressione della materia “armonizzazione
dei bilanci pubblici”.
118. (1) Le funzioni
amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio
unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato,
sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed
adeguatezza.
I Comuni, le Province e
le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di
quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive
competenze.
La
legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle
materie di cui alle lettere
b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di
intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città
metropolitane, Province e Comuni favoriscono
l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di
attività di interesse generale, sulla base del principio di
sussidiarietà.
(1) Articolo sostituito dall’art. 4
della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario era il seguente:
“Spettano alla Regione le funzioni
amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di
interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi
della Repubblica alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali.
Lo Stato può con legge delegare alla Regione
l’esercizio di altre funzioni amministrative.
La Regione esercita normalmente le sue funzioni
amministrative delegandole alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali, o
valendosi dei loro uffici”.
119. (1) I Comuni, le
Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e
concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari
derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea (2).
I Comuni, le Province, le
Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e
applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i
princìpi di coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al
gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato
istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori
con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti
dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province,
alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni
pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo
sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli
squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle
loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi
speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e
Regioni.
La Repubblica riconosce
le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli
svantaggi derivanti dall’insularità (3).
I Comuni, le Province, le
Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito
secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere
all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale
definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli
enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio. È esclusa
ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti (4).
(1) Articolo sostituito dall’art. 5
della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario era il seguente:
“Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti
stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello
Stato, delle Provincie e dei Comuni.
Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e
quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese
necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.
Per provvedere a scopi determinati, e
particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per
legge a singole Regioni contributi speciali.
La Regione ha un proprio demanio e patrimonio,
secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica”.
(2) Comma ulteriormente modificato
dall’art. 4, comma 1, lett. a), della l. cost. 20 aprile 2012, n. 1, con
l’aggiunta delle parole “, nel
rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare
l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento
dell’Unione europea”.
(3) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, della l. cost. 7 novembre 2022,
n. 2.
(4) Comma ulteriormente modificato
dall’art. 4, comma 1, lett. b), della l. cost. 20 aprile 2012, n. 1, con
l’aggiunta delle parole “, con la
contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il
complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di
bilancio”.
120. (1) La Regione non può istituire dazi di
importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare
provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare
l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo può
sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e
dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o
della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la
sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica
o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini
territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire
che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di
sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.
(1) Articolo
sostituito dall’art. 6 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo
originario era il seguente:
“La Regione non può
istituire dazi d’importazione o esportazione o transito fra le Regioni.
Non può adottare provvedimenti che ostacolino in
qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le
Regioni.
Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare
in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o
lavoro”.
121. (1) Sono organi della Regione: il
Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale
esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni
conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle
Camere.
La Giunta regionale è
l’organo esecutivo delle Regioni.
Il
Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta
e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige
le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi
alle istruzioni del Governo della Repubblica.
(1) Articolo risultante dalle
modifiche introdotte dall’art. 1 della l. cost. 2 novembre 1999, n. 1.
122. (1) Il sistema di elezione e i casi di
ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei
consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei
principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce
anche la durata degli organi elettivi.
Nessuno può appartenere
contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle
Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale,
ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i
suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali
non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti
dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della
Giunta regionale, salvo che lo statuto
regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e
diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.
(1) Articolo sostituito dall’art. 2
della l. cost. n. 22 novembre 1999, n. 1.
123. (1) Ciascuna Regione ha uno statuto che,
in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi
fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l’esercizio
del diritto di iniziativa e del referendum
su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle
leggi e dei regolamenti regionali.
Lo
statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive
adottate ad intervallo non minore di due mesi [Per tale legge non è richiesta l’apposizione del visto da parte del
Commissario del Governo (2)]. Il Governo della Repubblica può promuovere la
questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla
Corte costituzionale
entro trenta giorni dalla loro pubblicazione (3).
Lo statuto è sottoposto a
referendum popolare qualora entro tre
mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli
elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo
statuto sottoposto a referendum non è
promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
In ogni Regione, lo statuto disciplina il
Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione
e gli enti locali (5).
(1) Articolo sostituito dall’art. 3
della l. cost. 22 novembre 1999, n. 1.
(2) Si noti peraltro che tale organo
ha cessato d’essere preveduto dai successivi artt. 124 e 127.
(3) Cfr. C. cost. sent.
n. 304/2002 secondo cui “il termine per promuovere il controllo
di legittimità costituzionale (…) decorre dalla pubblicazione notiziale della
delibera statutaria e non da quella, successiva alla promulgazione, che è
condizione per l’entrata in vigore
(4) Comma aggiunto dall’art. 7 della
l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3.
124. (1).
(1) Articolo abrogato dall’art. 9, comma
2, della l. cost. 15 ottobre 2001, n. 3.
125. (1) Nella Regione sono istituiti organi
di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l’ordinamento stabilito da
legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal
capoluogo della Regione.
(1) Un originario comma 1 è stato
abrogato dall’art. 9, comma 2, della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3.
126. (1) Con decreto motivato del Presidente
della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la
rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla
Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione
possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto
è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le
questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica (2).
Il Consiglio regionale
può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante
mozione motivata, sottoscritta da almeno un
quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a
maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione
prima di tre giorni dalla presentazione.
L’approvazione della
mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a
suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento permanente,
la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della
Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono
alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.
(1) Articolo sostituito dall’art. 4
della l. cost. 22 novembre 1999, n. 1.
(2) Ai sensi dell’art. 11 della l.
cost. 18 ottobre 2001, n. 3, “1. Sino alla revisione delle norme del titolo
I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di
rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla
Commissione parlamentare per le questioni regionali.
2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma
dell’articolo 117 e all’articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni
sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata
ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole
condizionato all’introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la
Commissione che ha svolto l’esame in sede referente non vi si sia adeguata,
sulle corrispondenti parti del progetto di legge l’Assemblea delibera a maggioranza
assoluta dei suoi componenti”.
127. (1) Il Governo, quando ritenga che una
legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione
di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta
giorni dalla sua pubblicazione.
La Regione, quando
ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di
un’al-tra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione
di legittimità costituzionale dinanzi alla
Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della
legge o dell’atto avente valore di legge.
(1) Articolo sostituito dall’art. 8
della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3.
128. (1).
(1) Articolo abrogato dall’art. 9,
comma 2, della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3.
129. (1).
(1) Articolo abrogato dall’art. 9,
comma 2, della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3.
130. (1).
(1) Articolo abrogato dall’art. 9, comma
2, della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3.
131. (1) Sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle d’Aosta (2); Lombardia; Trentino-Alto Adige (2);
Veneto; Friuli-Venezia Giulia (3); Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria;
Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria;
Sicilia; Sardegna.
(1) Articolo modificato dall’art. 2
della l. cost. 27 dicembre 1963, n. 3, con riferimento all’istituzione della
Regione Molise.
(2) Peraltro, per la denominazione
bilingue di questa Regione, v. l’art. 116.
(3) Per tale mutata denominazione, v.
l’art. 116, anche se la precedente dizione ricompare nel titolo della
successiva l. cost. 28 luglio 2016, n. 1.
132. Si può con legge
costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni
esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione
d’abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che
rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia
approvata con referendum dalla
maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con
l’approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle
Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa con referendum e con legge della Repubblica,
sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano
richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un’altra.
133. Il mutamento delle circoscrizioni
provinciali e la istituzione di nuove Province nell’ambito d’una Regione sono
stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la
stessa Regione.
La Regione, sentite le
popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio
nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
TITOLO VI – Garanzie
costituzionali
Sezione I – La Corte costituzionale
134. (1) La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie
relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza
di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di
attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e
tra le Regioni
sulle accuse promosse
contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.
(1) Articolo così modificato
dall’art. 2 della l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1, con riferimento alla soppressione della competenza penale della Corte
nei confronti dei Ministri.
135. (1) La Corte costituzionale è composta
di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per
un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme
magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte
costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni
superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in
materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
I giudici della Corte
costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal
giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine
il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni.
La Corte elegge fra i
suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che
rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i
termini di scadenza dall’ufficio di giudice.
L’ufficio di giudice
della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un
Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni
carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d’accusa
contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un
elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore
che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse
modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
(1) Articolo
sostituito dall’art. 1 della l. cost. 22 novembre 1967, n. 2. Il testo
originario era il seguente: "La Corte costituzionale è composta di
quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un
terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature
ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a
riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori
ordinari di università in materie giuridiche o gli avvocati dopo venti anni di
esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni,
decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere
nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e
dall’esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla
legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile,
fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice.
L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del
Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di
avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i
Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri
tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità
a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le
stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari".
L’articolo è stato ulteriormente modificato
dall’art. 2 della l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1, con
riferimento alla soppressione della competenza penale della Corte nei confronti
dei Ministri.
136. Quando la Corte dichiara l’illegittimità
costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma
cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della
decisione.
La decisione della Corte
è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati,
affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.
137. Una legge costituzionale stabilisce le
condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità
costituzionale (1), e le garanzie d’indipendenza dei giudici della Corte (2).
Con legge ordinaria sono
stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento
della Corte (3).
Contro le decisioni della
Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.
(1) Cfr. anche gli artt. 123 e 127
della Costituzione, nonché gli artt. 1 e 2 della l.
cost. 9 febbraio 1948, n. 1.
(2) V. l’art. 5 della l.
cost. 9 febbraio 1948, n. 1, e gli artt. 5-8 e 11 della l.
cost. 11 marzo 1953, n. 1.
(3) V. gli artt. 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41 e 42 della l. 11
marzo 1953, n. 87, nonché la l. 25
gennaio 1962, n. 20.
Sezione II – Revisione della Costituzione.
Leggi costituzionali
138. Le leggi di revisione della Costituzione
e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due
successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate
a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda
votazione.
Le leggi stesse sono
sottoposte a referendum popolare
quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione,
ne facciano domanda un quinto dei membri
di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
La legge sottoposta a referendum non
è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata
nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei
suoi componenti.
139. La forma repubblicana non può essere
oggetto di revisione costituzionale (1).
(1) In particolare, secondo C. cost. sent.
n. 1146/1988 “La Costituzione italiana contiene alcuni principi
supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto
essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi
costituzionali. Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione
esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione
costituzionale, quale la forma repubblicana (art. 139 Cost.), quanto i principi
che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al
procedimento di revisione costituzionale, appartengono all’essenza dei valori
supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana.
Questa Corte, del resto, ha già riconosciuto in numerose decisioni come i
principi supremi dell’ordinamento costituzionale abbiano una valenza
superiore rispetto alle altre norme o leggi di rango costituzionale, sia quando
ha ritenuto che anche le disposizioni del Concordato, le quali godono della
particolare ‘copertura costituzionale’
fornita dall’art. 7, comma secondo, Cost., non si sottraggono all’accertamento
della loro conformità ai ‘principi supremi dell’ordinamento costituzionale’.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
I. Con l’entrata in vigore della Costituzione
il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della
Repubblica e ne assume il titolo.
II. Se alla data della elezione del
Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali,
partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.
III. Per la prima composizione del Senato
della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della
Repubblica, i deputati dell’Assemblea Costituente che posseggono i requisiti
di legge per essere senatori e che:
sono stati presidenti del
Consiglio dei ministri o di assemblee legislative;
hanno fatto parte del
disciolto Senato;
hanno avuto almeno tre
elezioni, compresa quella all’Assemblea Costituente;
sono stati dichiarati
decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;
hanno
scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a
condanna del Tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.
Sono nominati altresì
senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto
Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.
Al diritto di essere
nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina.
L’accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al
diritto di nomina a senatore.
IV. Per la prima elezione del Senato il
Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che
gli compete in base alla sua popolazione.
V. La disposizione dell’art. 80 della
Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri
alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione
delle Camere.
VI. Entro cinque anni dall’entrata in vigore
della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di
giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di
Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.
Entro un anno dalla
stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo
militare in relazione all’art. 111 (1).
(1) Il Tribunale supremo militare è
stato soppresso con la l. 7 maggio 1981, n. 180, mentre la competenza a
decidere sui ricorsi contro i provvedimenti dei giudici militari è stata
attribuita, dalla stessa legge, ad una sezione ordinaria della Corte di
cassazione.
VII. (1) Fino a quando non sia emanata la
nuova legge sull’ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione,
continuano ad osservarsi le norme dell’ordinamento vigente.
Fino a quando non entri
in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate
nell’art. 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti
all’entrata in vigore della Costituzione.
(1) Articolo modificato dall’art. 7
della l. cost. 22 novembre 1967, n. 2.
VIII. Le elezioni dei Consigli regionali e
degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un
anno dall’entrata in vigore della Costituzione (1).
Leggi
della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio
delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non si sia
provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative
fra gli enti locali restano alle Province ed ai Comuni le funzioni che
esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l’esercizio.
Leggi della Repubblica
regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato,
anche delle amministrazioni centrali, che sia reso
necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le
Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da
quello dello Stato e degli enti locali.
(1) Termine prorogato
al 30 ottobre 1949 con l. 24 dicembre 1948, n. 1465 e ancora successivamente al
31 dicembre 1950 con l. 15 ottobre 1949, n. 762.
IX. La Repubblica, entro tre anni dall’entrata in vigore della
Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla
competenza legislativa attribuita alle Regioni.
X. Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di
cui all’art. 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V
della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in
conformità con l’articolo 6.
XI. Fino a cinque anni dall’entrata in vigore
della Costituzione (1) si possono, con leggi costituzionali, formare altre
Regioni, a modificazione dell’elenco di cui all’art. 131, anche senza il
concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell’art. 132, fermo
rimanendo tuttavia l’obbligo di sentire le popolazioni interessate.
(1) Termine prorogato al 31 dicembre
1963 dall’art. un. della l. cost. 18 marzo 1958, n. 1.
XII. È vietata la riorganizzazione, sotto
qualsiasi forma, del disciolto partito fascista (1).
In deroga all’art. 48,
sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall’entrata in vigore
della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla
eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.
(1) In base
all’art. 1 della l. 20 giugno 1952, n. 645, “Ai fini della XII disposizione
transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, si ha riorganizzazione
del disciolto partito fascista quando una associazione o un movimento persegue
finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando
o usando la violenza quale metodo di lotta politico o propugnando la
soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la
democrazia, le sue istituzioni e i valori della resistenza o svolgendo
propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di
esponenti, principii, fatti e metodi propri del predetto partito o compie
manifestazioni esteriori di carattere fascista”.
XIII. [I membri e i discendenti di Casa
Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche
elettive.
Agli ex re di Casa
Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l’ingresso
e il soggiorno nel territorio nazionale] (1).
I beni, esistenti nel
territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei
loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le
costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2
giugno 1946, sono nulli.
(1) A tenore
dell’art. 1 della l. cost. 23 ottobre 2002, n. 1: “I commi primo e secondo
della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione esauriscono i
loro effetti e decorrere dalla data di entrata in vigore della [medesima] legge costituzionale”.
XIV. I titoli nobiliari non sono
riconosciuti.
I predicati di quelli
esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.
L’Ordine mauriziano è
conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.
La legge regola la
soppressione della Consulta araldica.
.
XV. Con l’entrata in vigore della
Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo
luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull’ordinamento provvisorio dello
Stato.
XVI. Entro un anno dall’entrata in vigore
della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle
precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o
implicitamente abrogate.
XVII. L’Assemblea
Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il
31 gennaio 1948, sulla legge per l’elezione del Senato della Repubblica, sugli
statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.
Fino al giorno delle
elezioni delle nuove Camere, l’Assemblea Costituente
può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie
attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3,
comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
In
tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte
di emendamenti.
I deputati possono
presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.
L’Assemblea
Costituente, agli effetti di cui al
secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su
richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.
XVIII. La presente
Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni
dalla sua approvazione da parte dell’Assemblea Costituente, ed entra in
vigore il 1° gennaio 1948.
Il
testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune
della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l’anno 1948, affinché
ogni cittadino possa prenderne cognizione.
La Costituzione, munita
del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e
dei decreti della Repubblica.
La Costituzione dovrà
essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i
cittadini e dagli organi dello Stato.