ORDINANZA N. 35
ANNO 2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Marta CARTABIA Presidente
- Giuseppe FRIGO Giudice
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
- Franco MODUGNO ”
- Augusto Antonio BARBERA ”
- Giulio PROSPERETTI ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera m), della legge della Regione Lombardia 26 novembre 2014, n. 29, recante «Disposizioni in materia di servizio idrico integrato. Modifiche al Titolo V, Capi I, II e III, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 23-28 gennaio 2015, depositato in cancelleria il 27 gennaio 2015 ed iscritto al n. 15 del registro ricorsi 2015.
Visto l’atto di costituzione della Regione Lombardia;
udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 2016 il Giudice relatore Daria de Pretis.
Ritenuto che con ricorso notificato il 23-28 gennaio 2015, depositato in cancelleria il 27 gennaio 2015 (iscritto al n. 15 del registro ricorsi del 2015), il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso giudizio di legittimità costituzionale dell’art. l, comma l, lettera m), della legge della Regione Lombardia 26 novembre 2014, n. 29, recante «Disposizioni in materia di servizio idrico integrato. Modifiche al Titolo V, Capi I, II e III, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)», in riferimento all’art. 117, commi primo e secondo, lettere e) e s), della Costituzione;
che la disposizione impugnata modifica la legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003, prevedendo che: «al secondo periodo del comma l dell’articolo 49 le parole “non superiore a venti anni” sono sostituite dalle seguenti: “non superiore a trenta anni. Tale termine si applica anche alle concessioni già sottoscritte”»;
che, ad avviso del ricorrente, tale norma, introducendo una «proroga ope legis» della durata dell’affidamento del servizio idrico anche per le concessioni già sottoscritte, si porrebbe in contrasto con l’art. 149-bis, comma l, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) – secondo cui è riservata all’ente di governo dell’ambito la deliberazione della forma di gestione del servizio idrico fra quelle previste dall’ordinamento europeo e il conseguente affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica –, e invaderebbe quindi la competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle materie della «tutela dell’ambiente» e della «tutela della concorrenza» (art. 117, secondo comma, lettere e e s, Cost.);
che, sotto altro profilo, la disposta proroga delle concessioni in atto violerebbe l’art. 117, primo comma, Cost., in quanto l’ordinamento comunitario riconduce il servizio idrico alla categoria dei servizi di interesse economico generale (art. 106 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), come tale soggetto al principio della libera concorrenza e dell’affidamento dei servizi mediante procedura ad evidenza pubblica;
che il 2 marzo 2015 si è costituita in giudizio la Regione Lombardia, replicando che la prospettata «proroga ope legis» delle concessioni già sottoscritte costituirebbe una mera facoltà per l’ente di governo e per il soggetto gestore del servizio di estendere la durata del rapporto concessorio al massimo per 30 anni in luogo dei precedenti 20 anni (coerentemente peraltro con quanto stabilito dall’art. 151 del d.lgs. n. 152 del 2006), e aggiungendo da un lato che il servizio idrico integrato non sarebbe riconducibile alla categoria dei servizi di interesse economico generale e dall’altro che proprio l’attuale disciplina statale sulle modalità di affidamento del servizio idrico integrato (art. 149-bis, comma l, del d.lgs. 152 del 2006) confermerebbe la possibilità del ricorso per la sua gestione all’in house providing;
che, con successiva memoria depositata il 4 agosto 2015, la Regione Lombardia, nel ribadire e confermare le difese esposte nell’atto di costituzione, ha fatto presente di avere emanato nel frattempo la legge 8 aprile 2015, n. 8 (Legge europea regionale 2015. Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea), il cui art. 3 così dispone: «1. All’articolo 49, comma l, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), come modificato dall’articolo l, comma l, lettera m), della legge regionale 26 novembre 2014, n. 29 (Disposizioni in materia di servizio idrico integrato. Modifiche al Titolo V, Capi I, II e III, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”), sono apportate le seguenti modifiche: a) al secondo periodo le parole “e per un periodo non superiore a trenta anni” sono soppresse; b) il terzo periodo è soppresso»;
che, a parere della Regione, tale sopravvenienza legislativa avrebbe determinato la cessazione della materia del contendere, in quanto la norma impugnata, oltre ad essere stata abrogata, non avrebbe avuto medio tempore alcuna applicazione;
che, con atto depositato il 9 dicembre 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri, vista la delibera del 12 ottobre 2015 del Consiglio dei ministri, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, con la motivazione che il citato art. 3 della legge regionale n. 8 del 2015 ha modificato la norma impugnata sopprimendo il riferimento alla durata degli affidamenti e che la disposizione censurata non ha avuto medio tempore applicazione;
che con nota depositata il 21 gennaio 2016 la Regione Lombardia ha dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso.
Considerato che nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale la rinuncia alla impugnazione della parte ricorrente, accettata dalla resistente costituita, determina l’estinzione dei processi ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 82 e n. 77 del 2015; ordinanze n. 93, n. 79 e n. 73 del 2015).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’estinzione del processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 2016.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Daria de PRETIS, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 febbraio 2016.