ORDINANZA N. 226
ANNO 2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alessandro CRISCUOLO Presidente
- Giuseppe FRIGO Giudice
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44, promossi dalla Commissione tributaria provinciale di Campobasso con due ordinanze del 6 novembre 2014, rispettivamente iscritte ai nn. 3 e 4 del registro ordinanze 2015 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell’anno 2015.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 2015 il Giudice relatore Nicolò Zanon.
Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Campobasso, con due ordinanze di identico tenore, deliberate, in due distinti procedimenti, il 6 novembre 2014, ha sollevato, con riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44;
che la disposizione censurata prevede che, fatti salvi i limiti previsti dalla legislazione vigente per le assunzioni nel pubblico impiego, l’Agenzia delle dogane, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia del territorio sono autorizzate ad espletare procedure concorsuali, da completare entro il 31 dicembre 2013, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − legge finanziaria 2007), e all’art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248; che «[n]elle more dell’espletamento di dette procedure l’Agenzia delle dogane, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia del territorio, salvi gli incarichi già affidati, potranno attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso»; che tali incarichi sono attribuiti «con apposita procedura selettiva applicando l’articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; che «[a]i funzionari cui è conferito l’incarico compete lo stesso trattamento economico dei dirigenti»; infine, che, «[a] seguito dell’assunzione dei vincitori delle procedure concorsuali di cui al presente comma, l’Agenzia delle dogane, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia del territorio non potranno attribuire nuovi incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
che la Commissione tributaria rimettente, chiamata a giudicare su ricorsi proposti avverso due avvisi di accertamento emessi dalla Direzione provinciale di Campobasso dell’Agenzia delle entrate, riferisce che i ricorrenti hanno eccepito in udienza la nullità assoluta, come tale rilevabile d’ufficio, degli atti impugnati, in quanto sottoscritti da funzionari non in possesso della prescritta qualifica dirigenziale;
che la rimettente riferisce che, presso il Consiglio di Stato, è incardinato un ricorso avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, per l’annullamento della delibera del comitato di gestione dell’Agenzia della entrate, sulla cui base erano stati conferiti incarichi dirigenziali a funzionari privi della relativa qualifica, e che il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, come convertito;
che, quanto alla rilevanza della questione, il giudice a quo osserva come un’eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata sarebbe rilevante nei giudizi pendenti, poiché comporterebbe la «nullità/inesistenza» del provvedimento opposto, per carenza del necessario requisito soggettivo, ritenendo, in particolare, il rimettente che, dovendosi escludere la valida investitura del funzionario, e non potendosi ricorrere alla teoria del “funzionario di fatto”, mancherebbe «il rapporto organico di immedesimazione tra soggetto preposto all’ufficio e l’ufficio stesso»;
che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice a quo assume che l’art. 8, comma 24, del citato d.l. n. 16 del 2012, come convertito, consentendo l’attribuzione a funzionari di incarichi propri di una qualifica attinente ad un ruolo diverso, contrasterebbe con l’art. 97 Cost., in base al quale agli uffici pubblici si accede per concorso;
che sarebbe violato anche l’art. 3 Cost., in quanto la regola del concorso pubblico per l’accesso ai pubblici uffici può essere derogata dalla legge ordinaria, ma solo in conformità al principio di ragionevolezza, nella fattispecie non rispettato (è richiamata, sul punto, la sentenza della Corte costituzionale n. 205 del 2004);
che gli artt. 3 e 97 Cost. sarebbero altresì violati poiché la preposizione ad un organo amministrativo di un soggetto privo dei necessari requisiti, e senza concorso, contrasterebbe con i principi di legalità, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione;
che, infine, la disposizione censurata, consentendo l’accesso ad un pubblico ufficio senza il previo superamento di un concorso, si porrebbe in contrasto anche con l’art. 51 Cost., in quanto violerebbe sia le «condizioni di uguaglianza» tra i cittadini che aspirano ai pubblici uffici, sia l’ulteriore condizione del rispetto dei «requisiti stabiliti dalla legge»;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in ciascuno dei due giudizi con atti di identico tenore, depositati il 3 marzo 2015, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate;
che, secondo l’Avvocatura generale dello Stato, l’art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, come convertito, non incorrerebbe nelle censure prospettate con l’ordinanza di rimessione, in quanto si tratterebbe di norma a carattere temporaneo ed eccezionale, introdotta al solo fine di garantire, nelle more dell’espletamento del concorso, il buon andamento degli uffici dell’Agenzia delle entrate;
che, in particolare, la disposizione in parola non consentirebbe un passaggio automatico nella qualifica dirigenziale dei funzionari dell’Agenzia delle entrate inquadrati nella terza area funzionale, bensì si limiterebbe ad attribuire a costoro mansioni direttive per il solo tempo necessario allo svolgimento del concorso (è richiamata, sul punto, la sentenza di questa Corte n. 212 del 2012);
che l’eccezionalità e la temporaneità della previsione contenuta nella disposizione censurata sarebbero, inoltre, dimostrate dal fatto che l’Agenzia delle entrate ha dato avvio a procedure concorsuali per il reclutamento di personale dirigente, ancora in corso;
che la disposizione in parola sarebbe volta semmai ad evitare le conseguenze pregiudizievoli nei riguardi delle finanze pubbliche e della collettività, che si verificherebbero qualora gli uffici delle Agenzie rimanessero privi di un responsabile;
che l’Avvocatura generale dello Stato rileva, infine, che l’art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, come convertito, è stato modificato dall’art. 1, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2014, n. 15, il quale ha prorogato il termine «per il completamento delle procedure concorsuali» di cui all’art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, «al 31 dicembre 2014», ed ha stabilito che «Nelle more, ferma restando la possibilità di prorogare o modificare gli incarichi già attribuiti ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 24 dell’articolo 8 del decreto-legge n. 16 del 2012, non è in nessun caso consentito il conferimento di nuovi incarichi oltre il limite complessivo di quelli attribuiti», con ciò confermando la volontà del legislatore di garantire, da un lato, l’efficiente organizzazione degli uffici dell’Agenzia, e, dall’altro, la copertura delle vacanze organiche nel rispetto del principio generale del pubblico concorso;
Considerato che la Commissione tributaria provinciale di Campobasso, con due ordinanze di identico tenore, ha sollevato, con riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44;
che i giudizi, data l’identità dell’oggetto, vanno riuniti;
che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 37 del 2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, come convertito, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., nonché, in via consequenziale, dell’art. 1, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2014, n. 15, e dell’art 1, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), poi convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2015, n. 11, che avevano prorogato, per due volte, il termine del 31 dicembre 2013 per l’espletamento delle procedure concorsuali;
che, dunque, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Campobasso devono essere dichiarate manifestamente inammissibili per sopravvenuta carenza di oggetto, poiché, a seguito della sentenza sopra citata, l’art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, censurato dal giudice a quo, è già stato rimosso dall’ordinamento con efficacia ex tunc (ex plurimis, ordinanze n. 173 e n. 30 del 2015, n. 261 e n. 206 del 2014, n. 321 e n. 177 del 2013, n. 315 e n. 182 del 2012);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Campobasso, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 novembre 2015.