ORDINANZA N. 211
ANNO 2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alessandro CRISCUOLO Presidente
- Giuseppe FRIGO Giudice
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera del Senato della Repubblica del 29 gennaio 2009 (doc. IV-ter, n. 5-A), relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Costantino Garraffa nei confronti del dott. Stapino Greco, promosso dalla Corte d’appello di Palermo con ricorso trasmesso il 29 dicembre 2014, depositato in cancelleria il 13 febbraio 2015 ed iscritto al n. 3 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2014, fase di merito.
Visto l’atto di costituzione del Senato della Repubblica;
udito nella camera di consiglio del 23 settembre 2015 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.
Ritenuto che, con ordinanza-ricorso del 4-6 marzo 2014, depositata il successivo 9 maggio, la Corte d’appello di Palermo, nel corso di un giudizio civile per il risarcimento dei danni, instaurato da Stapino Greco nei confronti del senatore Costantino Garraffa, ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, chiedendo a questa Corte di dichiarare che non spettava al Senato della Repubblica affermare, con deliberazione del 29 gennaio 2009 (doc. IV-ter, n. 5-A), che le dichiarazioni rese da Costantino Garraffa, senatore all’epoca dei fatti, nei confronti di Stapino Greco concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, come tali insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, e di adottare i provvedimenti consequenziali;
che la Corte palermitana – investita dell’appello avverso la decisione di primo grado che, dopo aver sospeso il giudizio in attesa della deliberazione del Senato ai sensi dell’art. 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), aveva condannato il convenuto al risarcimento dei danni patiti dall’attore – espone che i fatti oggetto del giudizio riguardano le dichiarazioni rese dal Garraffa nel corso di una conferenza stampa tenutasi il 3 novembre 2003;
che, in quell’occasione, il Garraffa affermò di aver ricevuto una minaccia di morte da parte di un anonimo interlocutore telefonico a causa dell’attività di controllo svolta sulla contabilità dell’Ente autonomo Fiera del Mediterraneo, aggiungendo, in particolare, alla presenza di numerosi giornalisti, che: «Non è un caso che la telefonata sia arrivata proprio il 1° novembre, cioè il giorno seguente alla scadenza dell’incarico del commissario dell’Ente Stapino Greco»;
che, ad avviso della Corte ricorrente, le dichiarazioni oggetto del procedimento civile non potrebbero essere coperte dalla guarentigia di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione – come, invece, ritenuto dal Senato della Repubblica con l’atto oggetto del conflitto che ha fatto riferimento ad un’interrogazione parlamentare del senatore Garraffa del 3 ottobre 2003, concernente la gestione commissariale dell’ente, sotto il profilo finanziario e contabile, da parte del Greco – non potendosi individuare, alla luce della giurisprudenza costituzionale e della Corte europea dei diritti dell’uomo citata nel ricorso, uno specifico «nesso funzionale» tra le dichiarazioni rese extra moenia e l’attività parlamentare, ravvisabile solo se sussista una corrispondenza contenutistica tra l’atto parlamentare e detta manifestazione di pensiero;
che, nel caso in esame, non vi sarebbe detta corrispondenza, non controvertendosi, nel giudizio civile, sulla valenza diffamatoria delle critiche alla gestione dell’ente formulate con la citata interrogazione parlamentare, bensì sull’implicito riferimento («accostamento») all’appellato delle minacce di morte, evidentemente del tutto estranee, anche perché successive, all’interrogazione stessa;
che questa Corte, con ordinanza n. 271 del 2014, ha dichiarato, a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, rilevando, sotto il profilo del requisito soggettivo, che il conflitto è sollevato da un organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, nell’esercizio delle funzioni attribuitegli, la volontà del potere cui appartiene e che, parimenti, è legittimato ad essere parte il Senato della Repubblica, nei cui confronti il conflitto medesimo è stato sollevato, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all’applicabilità dell’art. 68, primo comma, Cost.;
che, per quanto attiene al profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto, dal momento che il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, da parte della impugnata deliberazione del Senato della Repubblica;
che, in questa fase di giudizio, si è costituito il Senato della Repubblica che ha concluso per l’inammissibilità, improcedibilità ovvero infondatezza del conflitto.
Considerato che questa Corte, con la citata ordinanza n. 271 del 2014, in base all’art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, ha assegnato alla Corte d’appello ricorrente il termine di sessanta giorni, con decorso dalla comunicazione della stessa, per notificare al Senato della Repubblica il ricorso e l’ordinanza dichiarativa dell’ammissibilità, e il successivo termine di trenta giorni dall’ultima notificazione per il deposito degli stessi atti nella cancelleria di questa Corte;
che la Corte d’appello di Palermo ha ricevuto in data 10 dicembre 2014 la comunicazione dell’ordinanza di ammissibilità del conflitto e ne ha trasmesso copia, a mezzo posta, al Senato della Repubblica, copia ricevuta il 29 dicembre 2014, come risulta dal timbro di ricezione apposto alla busta indirizzata al Senato della Repubblica;
che, successivamente, la Corte d’appello di Palermo ha spedito a mezzo posta a questa Corte la suddetta copia il 10 febbraio 2015, pervenuta in data 13 febbraio 2015;
che, ai sensi dell’art. 28, comma 2, delle norme integrative, nel caso di deposito effettuato avvalendosi del servizio postale, ai fini dell’osservanza dei termini per il deposito, vale la data di spedizione postale;
che, a prescindere da ogni rilievo in ordine alla ritualità della notificazione eseguita con dette modalità, è assorbente la considerazione che il prescritto deposito risulta effettuato oltre il termine di trenta giorni stabilito dall’art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
che, per reiterata affermazione di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 88 del 2005 e n. 172 del 2002 ed ordinanze n. 317 del 2011, n. 41 del 2010, n. 188 del 2009, n. 430 del 2008, n. 253 del 2007 e n. 304 del 2006), il predetto termine – al pari del termine per la notificazione del ricorso e della relativa ordinanza di ammissibilità – ha carattere perentorio e deve essere osservato a pena di decadenza, perché da esso decorre l’intera catena degli ulteriori termini stabiliti per la prosecuzione del giudizio, con la fase procedurale destinata a concludersi con la decisione definitiva sul merito;
che, dunque, non può procedersi allo svolgimento della fase di merito del giudizio sul conflitto di attribuzione, non risultando rispettato il termine perentorio per il deposito degli atti notificati nella cancelleria di questa Corte.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Corte d’appello di Palermo, nei confronti del Senato della Repubblica, indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 settembre 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 ottobre 2015.