Ordinanza n. 209 del 2015

ORDINANZA N. 209

ANNO 2015

 

Commento alla decisione di

 

Cecilia Siccardi

L’ordinanza n. 209 del 2015:

un’occasione per riflettere nuovamente sul ruolo delle parti private nel giudizio in via incidentale

 

per g.c. del Forum di Quaderni Costituzionali

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                    Presidente

-           Giuseppe                     FRIGO                                                 Giudice

-           Paolo                          GROSSI                                                     ”

-           Giorgio                       LATTANZI                                               ”

-           Aldo                            CAROSI                                                    ”

-           Marta                          CARTABIA                                               ”

-           Mario Rosario            MORELLI                                                 ”

-           Giancarlo                    CORAGGIO                                              ”

-           Giuliano                      AMATO                                                    ”

-           Silvana                        SCIARRA                                                  ”

-           Daria                           de PRETIS                                                 ”

-           Nicolò                         ZANON                                                     ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111; dell’art. 11 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14; dell’art. 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, promossi dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, con ordinanza del 18 marzo 2014 e dalla Corte d’appello di Roma con ordinanza del 18 febbraio 2015, rispettivamente iscritte al n. 138 del registro ordinanze 2014 e al n. 64 del registro ordinanze 2015 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell’anno 2014 e n. 17, prima serie speciale, dell’anno 2015.

 

Visti l’atto di costituzione di Capomolla Domenico ed altri, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nell’udienza pubblica del 6 ottobre 2015 e nella camera di consiglio del 7 ottobre 2015 il Giudice relatore Nicolò Zanon;

 

uditi l’avvocato Fabio Cintioli per Capomolla Domenico ed altri e l’avvocato dello Stato Maria Gabriella Mangia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, e la Corte d’appello di Roma, con dueordinanze di analogo tenore, hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, dell’art. 11 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, e dell’art. 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135;

 

che entrambe le ordinanze censurano le suddette norme nella parte in cui hanno disposto il trasferimento del personale dipendentedi ANAS spa, in servizio presso l’Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali (IVCA) alla data del 31 maggio 2012, dapprima all’Agenzia per le infrastrutture stradali ed autostradali e poi alla Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali, istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

 

che innanzi al TAR Lazio è impugnato il decreto 1° ottobre 2012, n. 341, con il quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha istituito la Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali, nonché tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, e tra questi la nota datata 27 settembre 2012 con cui ANAS spa ha individuato, anche nelle persone dei ricorrenti, il personale da trasferire alle dipendenze di tale organismo;

 

che il giudice rimettente espone che ANAS spa è gestore della rete stradale ed autostradale italiana di interesse nazionale, ha assunto la veste di società per azioni interamente partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze ed è sottoposta al controllo ed alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

 

che ANAS spa ha svolto, fino al 30 settembre 2012, le funzioni di concedente della rete autostradale a pedaggio e di vigilanza sulle società concessionarie, proprio attraverso l’IVCA, presso il quale prestavano servizio i ricorrenti nel giudizio a quo, tutti inquadrati con la qualifica di dirigenti;

 

che l’art. 36 del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, ha previsto, al comma 1, l’istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, dell’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali (d’ora in avanti anche «Agenzia»), disponendo, al comma 4, che «Entro la data del 30 settembre 2012, l’Agenzia subentra ad Anas s.p.a. nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere alla stessa data»;

 

che il comma 5 del medesimo art. 36 prevede che l’Agenzia eserciti ogni competenza già attribuita in materia all’IVCA e ad altri uffici di ANAS spa ovvero ad uffici di amministrazioni dello Stato, i quali sono conseguentemente soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2012;

 

che il medesimo comma prevede altresì che il personale degli uffici soppressi con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio alla data del 31 maggio 2012, sia trasferito all’Agenzia, per formarne il relativo ruolo organico, e che a tale personale trasferito si applichi la disciplina dei contratti collettivi nazionali relativi al comparto Ministeri e dell’Area I della dirigenza;

 

che, inoltre, sempre il comma in questione stabilisce che il personale trasferito mantenga il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento, nonché l’inquadramento previdenziale, e che, nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto, sia attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti;

 

che, infine, il comma in esame prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si provveda all’individuazione delle unità di personale da trasferire all’Agenzia e alla riduzione delle dotazioni organiche e delle strutture delle amministrazioni interessate al trasferimento delle funzioni, in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito;

 

che tuttavia, espone il rimettente, i termini previsti per l’adozione dello statuto dell’Agenzia sono stati più volte prorogati, dapprima fino al 31 marzo 2012 (ai sensi dell’art. 11 del d.l. n. 216 del 2011, nel testo originario), poi fino al 31 luglio 2012 (per effetto della modifica del citato art. 11 ad opera della legge di conversione n. 14 del 2012) e, da ultimo, fino al 30 settembre 2012 (ai sensi dell’art. 12 del d.l. n. 95 del 2012, come convertito);

 

che l’art. 11 del d.l. n. 216 del 2011, come convertito, nel testo modificato dal d.l. n. 95 del 2012, come convertito, ha infine previsto, al comma 5, che in caso di mancata adozione, entro il termine del 30 settembre 2012, dello statuto e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l’Agenzia sia soppressa e le attività e i compiti già attribuiti alla medesima siano trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dal 1° ottobre 2012, con contestuale trasferimento a quest’ultimo delle risorse finanziarie umane e strumentali relative all’Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali;

 

che, essendo mancata, nonostante i ripetuti rinvii, l’adozione dello statuto dell’Agenzia ed approssimandosi il termine previsto dalla legge per il trasferimento al competente Ministero delle funzioni e dei dipendenti in servizio presso l’IVCA, ANAS spa ha inviato a questi ultimi la nota datata 27 settembre 2012, con la quale ha comunicato il trasferimento della titolarità del contratto di lavoro, ex lege e senza soluzioni di continuità, in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

 

che, con il decreto ministeriale 1° ottobre 2012, n. 341, impugnato nel giudizio a quo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha istituito, al suo interno, la Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali (più avanti «Struttura»), alla quale sono state affidate le funzioni che avrebbero dovuto essere svolte dall’Agenzia per le infrastrutture stradali ed autostradali;

 

che, sempre con tale decreto, alle dipendenze della Struttura è stato trasferito il personale ex ANAS a tempo indeterminato in servizio presso l’IVCA alla data del 31 maggio 2012, con applicazione della disciplina dei contratti collettivi nazionali relativi al comparto Ministeri e all’Area I della dirigenza, secondo le modalità previste dalla legge;

 

che il giudice rimettente evidenzia come le disposizioni di legge descritte abbiano infine comportato il trasferimento tout court, in ruoli ministeriali, di parte del personale dipendente da ANAS spa, senza il previo superamento di un pubblico concorso, in contrasto con i principi di eguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, nonché con il principio dell’accesso ai pubblici impieghi mediante pubblico concorso, in violazione, quindi, dell’art. 97 Cost., oltre che degli artt. 3 e 51 Cost.;

 

che si sono costituiti i ricorrenti nel giudizio a quo, i quali hanno diffusamente ripercorso le vicende normative che hanno interessato l’ufficio IVCA e che si porrebbero tutte in frontale contrasto con la regola dell’accesso nei ruoli della pubblica amministrazione mediante pubblico concorso;

 

che, ad avviso dei ricorrenti, il trasferimento del personale già allocato presso l’ufficio IVCA di ANAS spa avrebbedovuto essere strettamente collegato all’istituzione dell’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, creata allo scopo di evitare la commistione, in capo ad ANAS spa, delle funzioni, da un lato, di concedente della rete autostradale e, dall’altro, di concessionario ex lege della rete stradale di interesse nazionale;

 

che, invece, secondo la difesa delle parti costituite, tale obbiettivo di interesse pubblico generale – che avrebbe potuto giustificare una deroga alla regola dell’accesso mediante concorso nei ranghi della pubblica amministrazione – risulterebbe di fatto non perseguito, come dimostrerebbe il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72 (Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), impugnato con separato ricorso innanzi al TAR Lazio, con il quale i ricorrenti sono stati inquadrati in una Direzione generale che non si occupa dell’esercizio delle funzioni di concedente della rete autostradale, cioè proprio delle funzioni in vista del cui esercizio il loro allontanamento da ANAS spa era stato disposto;

 

che, inoltre, le disposizioni censurate, attraverso univoci riferimenti, identificherebbero nominativamente i soggetti da trasferire, palesando la propria natura di norme sostanzialmente provvedimentali, che non potrebbero superare lo stretto scrutinio di costituzionalità imposto dalla giurisprudenza di questa Corte per tale genere di norme;

 

che la Corte d’appello di Roma (r.o. n. 64 del 2015) ha sollevato le questioni di legittimità costituzionale già sopra indicate nell’ambito del giudizio introdotto da un reclamo avverso una sentenza di condanna del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in favore di un ex dipendente a tempo determinato di ANAS spa, addetto, all’epoca del licenziamento, all’ufficio IVCA;

 

che il rimettente ha premesso, in punto di rilevanza, che la decisione della pregiudiziale eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dipende dalla risoluzione delle questioni di legittimità costituzionale delle medesime norme censurate dal TAR Lazio nell’ordinanza di rimessione r.o. n. 138 del 2014;

 

che, quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni, la Corte d’appello di Roma ha ripercorso integralmente i passaggi motivazionali dell’ordinanza del TAR Lazio;

 

che, in entrambi i giudizi e con analoghe argomentazioni, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l’infondatezza delle sollevate questionidi legittimità costituzionale;

 

che, sostiene l’Avvocatura generale, in tema di procedure di mobilità nel pubblico impiego sarebbe possibile superare la regola generale dell’assunzione di personale tramite pubblico concorso, laddove ci si trovi in presenza di disposizioni normative speciali che espressamente prevedano il trasferimento di risorse umane e strumentali da un ente ad un altro, in virtù di un dislocamento di funzioni;

 

che esattamente questo sarebbe avvenuto nel caso di specie, in particolare per la necessità di eliminare la sovrapposizione, in capo ad ANAS spa, dei ruoli di concedente e concessionario pubblico, nonché di organo di vigilanza su altri concessionari;

 

che, in particolare, la fattispecie rientrerebbe nell’ambito applicativo dell’art. 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che assoggetta alla disciplina del trasferimento di azienda ex art. 2112 del codice civile le vicende relative al trasferimento o conferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni o enti pubblici, o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, con passaggio automatico al cessionario dei rapporti di lavoro concernenti gli addetti all’attività ceduta, per effetto di successione legale che non necessita del consenso del contraente ceduto (ossia del dipendente trasferito);

 

che l’Avvocatura generale dello Stato ha inoltre sottolineato che il personale in questioneera stato assunto da ANAS spa mediante esperimento di procedura concorsuale e/o di selezione pubblica, sicché sarebbe improprio ragionare di costituzione di un nuovo rapporto di impiego, trattandosi, piuttosto, di trasformazione di un già esistente rapporto di natura pubblicistica in altro rapporto avente caratteristiche analoghe;

 

che, con memoria depositata nell’imminenza dell’udienza pubblica, i ricorrenti nel giudizio iscrittoal n. 138 del registro ordinanze 2014 hanno replicato alle difese spiegate dall’Avvocatura generale, richiamando, quanto alla prospettata applicabilità dell’art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001 (da cui discenderebbe la superfluità dell’espletamento di un pubblico concorso), la giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo cui tale norma non si riferisce alla cessione di funzioni da parte di soggetti privati in favore di enti pubblici, in quanto, in tal caso, si verificherebbe un passaggio di status – da dipendenti privati a dipendenti pubblici (ancorché in regime di lavoro privatizzato) – che richiede una prova concorsuale aperta al pubblico;

 

che, quanto all’argomentazione fondata sul già avvenuto superamento di un pubblico concorso da parte dei ricorrenti, questi ultimi l’hanno contrastata rilevando che «nessuno degli odierni deducenti ha all’epoca sostenuto alcuna selezione per il ruolo che attualmente ricopre, né tantomeno partecipato ad alcun concorso pubblico, per l’accesso alla dirigenza in Anas».

 

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, e la Corte d’appello di Roma, con due ordinanze di analogo tenore, dubitano della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, dell’art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, dell’art. 11 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, e dell’art. 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135;

 

che i due giudizi hanno ad oggetto le stesse norme, censurate con riferimento agli stessi parametri, sotto gli stessi profili e in gran parte con le stesse argomentazioni, sicché, ponendo identiche questioni, vanno riuniti e decisi con un’unica pronuncia;

 

che, ad avviso dei rimettenti, le suddette norme, nella parte in cui hanno disposto il trasferimento del personale dipendente diANAS spa, in servizio presso l’Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali (IVCA) alla data del 31 maggio 2012, dapprima all’Agenzia per le infrastrutture stradali ed autostradali e poi alla Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali, istituita all’interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza il previo superamento di un pubblico concorso, si porrebbero in contrasto con i principi di eguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, nonché con il principio dell’accesso ai pubblici impieghi mediante pubblico concorso, con conseguente violazione dell’art. 97 Cost., oltre che degli artt. 3 e 51 Cost.;

 

che, preliminarmente, va osservato come la censura proposta dalle parti private costituite, con riferimento all’asserita natura di legge-provvedimento della normativa impugnata, non sia stata accolta da alcuna delle due ordinanze di rimessione;

 

che, per costante giurisprudenza di questa Corte, non possono essere presi in considerazione questioni o profili di illegittimità costituzionale dedotti esclusivamente dalle parti, sia quando eccepiti ma non fatti propri dal giudice a quo, sia quando volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle ordinanze di rimessione  (ex multis, sentenze n. 83, n. 56, n. 37 e n. 34 del 2015; ordinanze n. 122 e n. 24 del 2015);

 

che, pertanto, l’oggetto del presente giudizio deve essere limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione;

 

che nessuna delle due ordinanze motiva in punto di applicabilità, alla fattispecie in esame, dell’art. 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che assoggetta alla disciplina del trasferimento di azienda ex art. 2112 del codice civile – con conseguente passaggio automatico di personale, senza necessità di pubblico concorso – le vicende relative al trasferimento o conferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni o enti pubblici (o loro aziende o strutture) ad altri soggetti, pubblici o privati;

 

che tale carenza di motivazione è conseguenza del fatto che i giudici rimettenti non hanno valutato se ANAS spa debba considerarsi o non “pubblica amministrazione”, appunto, ai fini dell’applicazione del citato art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001;

 

che, d’altra parte, la valutazione sull’applicabilità della norma da ultimo menzionata alla fattispecie in esame risultava logicamente pregiudiziale rispetto a qualunque motivazione in punto di non manifesta infondatezza della specifica questione di legittimità costituzionale sollevata;

 

che tale valutazione risultava tanto più necessaria in presenza di pronunce giurisprudenziali, le quali, ciascuna in funzione dell’applicazione di una specifica porzione di disciplina, hanno affermato che la trasformazione di ANAS in società per azioni ne avrebbe lasciato inalterata la natura pubblica (Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenze 12 luglio 2013, n. 3753; 24 maggio 2013, n. 2829; 8 novembre 2011, n. 5904; 24 febbraio 2011, n. 1230, tutte anteriori all’ordinanza di rimessione del TAR Lazio), essendosi tradotta nella mera adozione di una formula organizzativa che non impedisce di ritenere che ANAS spa abbia «conservato connotati essenziali di un ente pubblico» (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenze 9 luglio 2014, n. 15594, e 16 luglio 2014, n. 16240, entrambe anteriori all’ordinanza di rimessione della Corte d’appello di Roma);

 

che la rilevata carenza conduce ad una declaratoria di inammissibilità delle questioni, per incompleta ricostruzione, e conseguente mancata ponderazione, del quadro normativo di riferimento (sentenza n. 60 del 2015, relativa a fattispecie riguardante un trasferimento di attività previsto e disciplinato proprio dall’art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001; ordinanze n. 115 e n. 90 del 2015), con conseguente compromissione dell’«iter logico argomentativo posto a fondamento della sollevata censura» (sentenza n. 18 del 2015);

 

che, inoltre, le ordinanze di rimessione non hanno chiarito se il personale di cui si tratta sia stato originariamente assunto da ANAS spa mediante esperimento di concorso e/o di selezione pubblica, con specifico riferimento alla tipologia e al livello delle funzioni svolte (sentenze n. 225 del 2010 e n. 293 del 2009), successivamente trasferite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

 

che, avendo i giudici rimettenti prospettato il contrasto delle norme di legge con l’art. 97 Cost., a causa del mancato esperimento di idonei concorsi e/o selezioni per l’inserimento negli organici ministeriali, il mancato chiarimento sulla circostanza se tali procedure siano state espletate all’atto dell’originaria assunzione alle dipendenze di ANAS spa (così da renderne, eventualmente, superflua una loro ripetizione) costituisce ulteriore motivo di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in quanto la motivazione dell’ordinanza di rimessione – alla luce del principio della sua autosufficienza in relazione alle condizioni di ammissibilità della questione di legittimità costituzionale (ex multis, sentenza n. 120 del 2015; ordinanza n. 52 del 2015) – deve contenere tutte le indicazioni indispensabili per una corretta ricostruzione della fattispecie oggetto del giudizio a quo, richiesta anche al fine di valutare la non manifesta infondatezza (ex plurimis, da ultimo, sentenze n. 56 del 2015 e n. 128 del 2014);

 

che tale carenza, infine, non è emendabile attraverso le deduzioni delle parti, le quali, sul punto specifico, hanno comunque esibito, nelle rispettive memorie, allegazioni frontalmente contrastanti, senza dotarle di alcun supporto probatorio.

 

per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

 

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, dell’art. 11 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, e dell’art. 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, e dalla Corte d’appello di Roma, con le ordinanze indicate in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2015.

 

F.to:

 

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

 

Nicolò ZANON, Redattore

 

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

 

Depositata in Cancelleria il 22 ottobre 2015.