Ordinanza n. 175 del 2015

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ORDINANZA N. 175

ANNO 2015

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                  Presidente

-           Giuseppe                     FRIGO                                               Giudice

-           Paolo                           GROSSI                                                   ”

-           Giorgio                        LATTANZI                                              ”

-           Aldo                            CAROSI                                                   ”

-           Marta                           CARTABIA                                             ”

-           Mario Rosario              MORELLI                                                ”

-           Giancarlo                     CORAGGIO                                            ”

-           Giuliano                       AMATO                                                   ”

-           Silvana                         SCIARRA                                                ”

-           Daria                            de PRETIS                                               ”

-           Nicolò                          ZANON                                                   ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della delibera legislativa della Regione siciliana, approvata dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 1° agosto 2014, relativa al disegno di legge n. 475, recante «Norme per la prevenzione delle patologie del cavo orale», promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con ricorso notificato il 9 agosto 2014, depositato in cancelleria il 18 agosto 2014 ed iscritto al n. 61 del registro ricorsi 2014.

Udito nella camera di consiglio dell’8 luglio 2015 il Giudice relatore Paolo Grossi.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 9 agosto 2014 e depositato il successivo 18 agosto, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha proposto questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa della Regione siciliana, relativa al disegno di legge n. 475, recante «Norme per la prevenzione delle patologie del cavo orale», approvata dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 1° agosto 2014;

che, in particolare, l’art. 4 di tale disegno di legge dispone che, al fine dell’assunzione degli igienisti dentali, le Aziende sanitarie provinciali provvedano mediante rimodulazione dei posti in pianta organica attraverso la soppressione di figure di operatori sanitari equiparabili e con equivalenti livelli salariali;

che però, secondo il ricorrente, il legislatore omette di specificare le modalità con cui si procederà all’equiparazione delle figure di operatori sanitari e a stabilire l’equivalenza dei livelli salariali; né precisa che la soppressione di tali figure sanitarie equiparabili ed equiparate debba avvenire previa definizione dello standard del numero di igienisti dentali necessari all’erogazione delle prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza (LEA), avuto riguardo alla popolazione suddivisa per fasce di età, nonché sulla base di atti di programmazione sanitaria necessaria per individuare il fabbisogno di personale da garantire senza mettere a rischio, a seguito della predetta soppressione delle figure equiparabili, l’erogazione di altri set assistenziali pur essi ricompresi nei LEA;

che, pertanto, il Commissario dello Stato rileva, in via generale, la non perfetta coerenza dell’iniziativa legislativa con la vigente programmazione regionale, in quanto nell’attuale programma operativo, adottato dalla Regione, a prosecuzione dell’originale piano di rientro del 2007, non è contemplata l’azione di prevenzione della patologia del cavo orale;

che, a causa della menzionata carenza normativa circa i criteri per l’individuazione delle figure sanitarie equiparabili agli igienisti dentali e della mancata determinazione del numero degli stessi da assumere a seguito della riduzione di altri posti organici senza compromettere l’erogazione dei LEA, si è in presenza di un onere certo (l’assunzione) con una copertura indefinita, in quanto, rispetto alle spese derivanti dalle assunzioni che devono essere necessariamente disposte per garantire le prestazioni di cui agli artt. 1 e 2, peraltro non quantificate, si prevede una copertura non determinabile che potrebbe disporsi solo nelle Aziende sanitarie provinciali con eccedenza di personale;

che, infatti, né la relazione tecnica all’originario disegno di legge conclusasi con un parere negativo da parte del Ragioniere generale in assenza di elementi informativi dei competenti dipartimenti regionali, né il parere favorevole espresso (a maggioranza) dalla II Commissione legislativa «Bilancio» che ha espresso a maggioranza parere favorevole, sono esaustivi e dissipano le perplessità circa l’effettiva esistenza di una copertura finanziaria con le forme e modalità prescritte nell’art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica);

che, dunque, per il Commissario dello Stato, appare necessario il vaglio della Corte in merito al rispetto da parte del legislatore regionale dell’art. 81 della Costituzione;

che la Regione siciliana non si è costituita in giudizio e che l’impugnata delibera legislativa non è stata promulgata;

che, successivamente, questa Corte, con la sentenza n. 255 del 2014 (pronunciata a seguito di autorimessione), ha dichiarato costituzionalmente illegittimo – per contrasto con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) – l’art. 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), come sostituito dall’art. 9, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), limitatamente alle parole «Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana».

Considerato che, con la citata sentenza n. 255 del 2014, sopravvenuta alla proposizione del presente ricorso, questa Corte − sulla premessa che «il peculiare controllo di costituzionalità delle leggi […] della Regione siciliana − strutturalmente preventivo − è caratterizzato da un minor grado di garanzia dell’autonomia rispetto a quello previsto dall’art. 127 Cost.», e in applicazione dell’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, che introduce la «clausola di maggior favore» ai fini della più compiuta garanzia delle autonomie speciali, ha ritenuto che «deve pertanto estendersi anche alla Regione siciliana il sistema di impugnativa [successiva] delle leggi regionali, previsto dal riformato art. 127 Cost.»; e, a tal fine appunto, ha dichiarato la illegittimità costituzionale, in parte qua, della norma − ostativa a siffatta estensione − di cui all’art. 31, comma 2, della legge n. 87 del 1953, come sostituito dall’art. 9, comma 1, della legge n. 131 del 2003;

che, in conseguenza della eliminazione del frammento normativo che manteneva fermo il particolare sistema di controllo delle leggi siciliane, risultano ora «non più operanti le norme statutarie relative alle competenze del Commissario dello Stato nel controllo delle leggi siciliane, alla stessa stregua di quanto affermato da questa Corte con riguardo a quelle dell’Alta Corte per la Regione siciliana (sentenza n. 38 del 1957), nonché con riferimento al potere del Commissario dello Stato circa l’impugnazione delle leggi e dei regolamenti statali (sentenza n. 545 del 1989)» (sentenza n. 255 del 2014);

che, dunque, gli artt. 27 (sulla competenza del Commissario dello Stato ad impugnare le delibere legislative dell’Assemblea regionale siciliana), 28, 29 e 30 dello statuto di autonomia non trovano più applicazione, per effetto dell’estensione alla Regione siciliana del controllo successivo previsto dagli artt. 127 Cost. e 31 della legge n. 87 del 1953 per le Regioni a statuto ordinario, secondo quanto già affermato dalla richiamata giurisprudenza di questa Corte per le altre Regioni ad autonomia differenziata e per le Province autonome;

che la predetta estensione alla Regione siciliana del controllo successivo di legittimità costituzionale impedisce che il presente giudizio possa avere seguito (anche agli effetti, quindi, di una pronuncia di cessazione della materia del contendere per mancata promulgazione delle disposizioni impugnate, circostanza quest’ultima che preclude anche la concessione di una eventuale rimessione in termini in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri), non essendo più previsto che questa Corte eserciti il suo sindacato sulla delibera legislativa regionale prima che quest’ultima sia stata promulgata e pubblicata e, quindi, sia divenuta legge in senso proprio;

che, pertanto, deve dichiararsi in limine l’improcedibilità del ricorso (ordinanze n. 111 e n. 105 del 2015, che richiamano la sentenza n. 17 del 2002 e le ordinanze n. 228, n. 182 e n. 65 del 2002).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 luglio 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2015.