ORDINANZA N. 59
ANNO 2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Gaetano SILVESTRI Presidente
- Luigi MAZZELLA Giudice
- Sabino CASSESE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
- Giuseppe FRIGO ”
- Alessandro CRISCUOLO ”
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Sergio MATTARELLA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), e dell’art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), con l’allegata Tabella A, promossi dal Tribunale ordinario di Orvieto con ordinanza del 4 giugno 2013, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con due ordinanze del 24 maggio 2013, dal Tribunale ordinario di Forlì, sezione distaccata di Cesena, con ordinanza del 17 luglio 2013 e dal Tribunale ordinario di Sanremo, sezione distaccata di Ventimiglia, con ordinanza del 16 luglio 2013, rispettivamente iscritte ai nn. 212, 231, 232, 237 e 245 del registro ordinanze 2013 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 41, 44, 45 e 47, prima serie speciale, dell’anno 2013.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 2014 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio.
Ritenuto che il Tribunale ordinario di Orvieto, con ordinanza del 4 giugno 2013, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con due ordinanze del 24 maggio 2013, il Tribunale ordinario di Sanremo, sezione distaccata di Ventimiglia, con ordinanza del 16 luglio 2013, rispettivamente iscritte ai nn. 212, 231, 232 e 245 del registro ordinanze 2013, hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), in riferimento, nel complesso, agli artt. 70, 72, primo e quarto comma, 77, secondo comma, 3, 5 e 81 della Costituzione;
che il Tribunale ordinario di Orvieto, il Tribunale ordinario di Forlì, sezione distaccata di Cesena − quest’ultimo con ordinanza del 17 luglio 2013, iscritta al n. 237 del registro ordinanze del 2013 − e il Tribunale ordinario di Sanremo, sezione distaccata di Ventimiglia, hanno sollevato, nel complesso, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, con l’allegata Tabella A, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), limitatamente alla prevista soppressione del Tribunale ordinario di Orvieto, della sezione distaccata di Cesena del Tribunale ordinario di Forlì, del Tribunale ordinario di Sanremo e della relativa sezione distaccata di Ventimiglia, in riferimento, nel complesso, agli artt. 5, 24, primo comma, 25, primo comma, 41, primo comma, 72, primo e quarto comma, 76 e 77, secondo comma, Cost.;
che, nelle ordinanze di rimessione iscritte ai nn. 212, 237 e 245 del registro ordinanze 2013, i giudici a quibus assumono la rilevanza delle questioni, atteso che le successive udienze dei giudizi principali, incardinati dinanzi a loro, si sarebbero tenute dopo l’acquisto di efficacia del d.lgs. n. 155 del 2012, e, dunque, rispettivamente, dinanzi al Tribunale ordinario di Terni, al Tribunale ordinario di Forlì e al Tribunale ordinario di Imperia;
che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, premesso in entrambe le ordinanze di essere stato adito, tra l’altro, da avvocati «che gravitano prevalentemente sulla sede distaccata di Ostia», della cui soppressione si dolevano, osserva, in punto di rilevanza, che sono stati impugnati provvedimenti del Presidente della Corte d’appello di Roma e del Presidente del Tribunale ordinario di Roma, con i quali era stata in parte avviata e, in parte realizzata, la soppressione della suddetta sezione distaccata, e dei quali disponeva la sospensione con ordinanza cautelare, provvedimenti che poggiavano sulla delega legislativa di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011;
che, quanto alla non manifesta infondatezza, il Tribunale ordinario di Orvieto, nel sottoporre al vaglio della Corte l’art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, deduce: a) l’illegittimità costituzionale dello stesso in quanto norma intrusa rispetto all’oggetto del decreto-legge convertito, in ragione dei principi affermati dalla Corte costituzionale, in particolare nella sentenza n. 22 del 2012, che ravvisa nell’art. 77, secondo comma, Cost., il fondamento della necessaria omogeneità del contenuto della legge di conversione; b) la violazione sia dell’art. 77, secondo comma, sia dell’art. 72, primo e quarto comma, Cost., non essendo stato rispettato il procedimento ordinario di approvazione delle leggi; c) in via consequenziale, l’illegittimità derivata dell’art. 1, con l’allegata Tabella A, del decreto legislativo n. 155 del 2012, limitatamente alla soppressione del Tribunale ordinario di Orvieto;
che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sospetta di illegittimità costituzionale l’art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, deducendo, in entrambe le ordinanze di rimessione, la violazione degli artt. 72, secondo comma, e 77, secondo comma, Cost., con argomentazioni analoghe a quelle prospettate dal Tribunale ordinario di Orvieto;
che la sezione distaccata di Cesena del Tribunale ordinario di Forlì censura l’art. 1 del d.lgs. n. 155 del 2012, nella parte in cui ha sancito la soppressione di essa sezione distaccata, per la violazione dell’art. 76 Cost., in riferimento ai criteri direttivi dell’art. 1, comma 2, lettere d) e b), della legge n. 148 del 2011, atteso che la richiamata lettera d) prevedeva, tra i principi e criteri direttivi, la possibilità non solo di sopprimere ma anche di ridurre il numero delle sezioni distaccate, facendo applicazione dei criteri direttivi di cui alla lettera b) dell’art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011;
che sussisterebbe la violazione di quattro dei criteri fissati alla lettera b) dell’art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, non avendo il legislatore delegato tenuto conto del numero degli abitanti, dell’estensione del territorio, dei carichi di lavoro e delle sopravvenienze, nonché, in particolare, della specificità del territorio di Cesena come risultante, peraltro, da alcuni dati normativi, considerato, in particolare, che con il decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 252 (Istituzione della provincia di Rimini) venne scorporata la Provincia di Rimini dalla Provincia di Forlì, e la denominazione di quest’ultima venne mutata in Provincia di Forlì-Cesena, e che l’art. 8, comma 3, lettera a), dello statuto della Provincia attribuisce al circondario di Cesena anche l’esercizio di funzioni proprie e non solo delegate;
che la sezione distaccata di Ventimiglia del Tribunale ordinario di Sanremo sospetta di illegittimità costituzionale l’art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, in quanto violerebbe: a) gli artt. 70, 72, primo e quarto comma, 77, secondo comma, Cost., secondo argomentazioni analoghe a quelle già sopra illustrate; b) altresì l’art. 5 Cost. il quale promuove le autonomie locali e il più ampio decentramento amministrativo; c) gli artt. 3 ed 81 Cost., poiché, premesso che l’espressione «circondari di comuni capoluogo di provincia», ai fini della permanenza del tribunale ordinario, deve essere riferita alla circoscrizione amministrativa, nel senso di preservare un tribunale ordinario per ogni territorio provinciale, il legislatore delegato avrebbe dovuto valutare le maggiori pendenze e le maggiori sopravvenienze degli uffici giudiziari di Sanremo e di Ventimiglia rispetto a quelle di Imperia, nonché la posizione decentrata di quest’ultimo ufficio giudiziario, in contrasto con le esigenze di efficienza e di risparmio di spesa;
che la medesima sezione distaccata sospetta altresì di illegittimità costituzionale l’art. 1 del d.lgs. n. 155 del 2012, con l’allegata Tabella A, che, nel prevedere la soppressione del Tribunale ordinario di Sanremo e della sezione distaccata di Ventimiglia, violerebbe gli artt. 5, 25, primo comma, 76, 24, primo comma, e 41 Cost., distogliendo il cittadino dal giudice naturale precostituito per legge, limitando l’accesso alla giustizia e incidendo sulla effettività della tutela, anche in riferimento ai criteri direttivi dell’art. 1, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), della legge n. 148 del 2011;
che in tutti i giudizi, con autonome difese, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, deducendo:
a) con riguardo all’impugnazione dell’art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, e dell’art. 1 del d.lgs. n. 155 del 2012, quest’ultimo per illegittimità derivata, che la questione sarebbe manifestamente infondata alla luce della sentenza n. 237 del 2013;
b) rispetto all’impugnazione dell’art. 1, con l’allegata Tabella A, del d.lgs. n. 155 del 2012, nella parte in cui sopprime la sezione distaccata di Cesena del Tribunale ordinario di Forlì, e con richiamo alla sentenza n. 237 del 2013, che la sezione non è insediata presso il capoluogo della provincia e, dunque, non rientra tra gli uffici giudiziari di cui era esclusa la soppressione;
c) la inesistenza dei prospettati eccessi di delega, tenuto conto che l’esigenza di una capillare presenza di un organo di giustizia sul territorio viene assicurata dal giudice di pace, e che la stessa è ridimensionata sia dallo sviluppo delle vie di comunicazione sia dalle nuove possibilità offerte dagli strumenti informatici e telematici, di cui agli artt. 16 e seguenti del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, le quali hanno introdotto l’obbligo delle comunicazioni e notificazioni per via telematica e di deposito telematico degli atti processuali;
d) la trattazione di una serie limitata di affari da parte delle sezioni distaccate e l’assegnazione dei magistrati alle stesse non in forza di piante organiche, ma sulla base di criteri determinati con la procedura tabellare di cui all’art. 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario);
e) i gravi inconvenienti che si erano verificati sotto il profilo dell’efficienza del servizio, in particolare con riguardo a criteri di economicità;
f) la impossibilità di attuare le cosiddette economie di specializzazione nella gestione di una sezione distaccata, laddove si impongono provvedimenti di assegnazione tabellare dei pochi giudici disponibili, non solo alle più diverse funzioni, ma anche a diverse sedi;
g) la impossibilità di procedere alla soppressione di alcun tribunale nel distretto della Corte d’appello di Bologna, in quanto tutti aventi sede presso capoluoghi di provincia, con la conseguenza che era stata disposta l’aggregazione di tutte le sezioni distaccate, ivi inclusa quella di Cesena, alle rispettive sedi circondariali;
h) la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale ordinario di Sanremo, sezione distaccata di Ventimiglia in quanto priva di motivazione sulla rilevanza ed in ragione dell’integrale rinvio alle difese delle parti;
i) la infondatezza nel merito della stessa, atteso che la soppressione del Tribunale ordinario di Sanremo e della sezione distaccata di Ventimiglia rispondeva ai criteri direttivi introdotti dalla legge delega, che, in particolare, i dati statistici del distretto della Corte d’appello di Genova caratterizzavano quest’ultimo per un’eccessiva presenza di tribunali rispetto al numero degli abitanti e all’estensione territoriale, e che solo il Tribunale ordinario di Genova vantava dimensioni e parametri sopra gli standard prescelti mentre per gli altri tribunali potevano essere rilevati valori estremamente modesti (in particolare Imperia, Sanremo e Chiavari);
l) la inesistenza della violazione dell’art. 25 Cost., in ragione delle motivazioni contenute nella sentenza n. 237 del 2013.
Considerato che i giudizi vanno riuniti perché pongono questioni identiche o comunque fra loro strettamente connesse, in relazione alla normativa censurata;
che, preliminarmente, va osservato che la potestas iudicandi del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio non può ritenersi esaurita, dato che la concessione della misura cautelare veniva fondata, quanto al fumus boni iuris, sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, e che in tal caso la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato si deve ritenere di carattere provvisorio e temporaneo, fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l’incidente di legittimità costituzionale (sentenza n. 83 del 2013);
che il Tribunale ordinario di Orvieto, con ordinanza del 4 giugno 2013, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con due ordinanze del 24 maggio 2013, il Tribunale ordinario di Sanremo, sezione distaccata di Ventimiglia, con ordinanza del 16 luglio 2013, rispettivamente iscritte ai nn. 212, 231, 232 e 245 del registro ordinanze 2013, hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), in riferimento, nel complesso, agli artt. 70, 72, primo e quarto comma, 77, secondo comma, 3, 5 e 81 della Costituzione;
che il Tribunale ordinario di Orvieto, il Tribunale ordinario di Forlì, sezione distaccata di Cesena, con ordinanza del 17 luglio 2013, iscritta al n. 237 del registro ordinanze del 2013, e il Tribunale ordinario di Sanremo, sezione distaccata di Ventimiglia, hanno sollevato, nel complesso, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, con l’allegata Tabella A, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), limitatamente alla prevista soppressione del Tribunale ordinario di Orvieto, della sezione distaccata di Cesena del Tribunale ordinario di Forlì, del Tribunale ordinario di Sanremo e della relativa sezione distaccata di Ventimiglia, in riferimento, nel complesso, agli artt. 5, 24, primo comma, 25, primo comma, 41, primo comma, 72, primo e quarto comma, 76 e 77, secondo comma, Cost.;
che le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, in riferimento agli artt. 3, 5, 70, 72, primo e quarto comma, 77, secondo comma, e 81 Cost., e dell’art. 1, con l’allegata Tabella A, del d.lgs. n. 155 del 2012, nella parte in cui sopprime il Tribunale ordinario di Sanremo e la sezione distaccata di Ventimiglia, in riferimento agli artt. 5, 24, primo comma, 25, primo comma, 41, primo comma, e 76 Cost., entrambe sollevate dal Tribunale ordinario di Sanremo, sezione distaccata di Ventimiglia, sono manifestamente inammissibili;
che il rimettente, con riguardo alla trattazione della controversia dinanzi a sé, fa esclusivo generico riferimento ad una precedente restituzione degli atti da parte del Presidente della Corte costituzionale, ai sensi dell’art. 2, comma 1, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, ma non offre alcun elemento (stato del procedimento, parti del giudizio, oggetto di quest’ultimo) identificativo della controversia, ai fini del controllo della rilevanza della questione rimessa a questa Corte;
che la mancata considerazione dei profili sopra indicati si risolve nel difetto di una plausibile motivazione in ordine alla rilevanza delle questioni, con conseguente inammissibilità della stesse (ordinanza n. 21 del 2014);
che le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, sollevate, in riferimento, nel complesso, agli artt. 72, primo e quarto comma, e 77, secondo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Orvieto e dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sono manifestamente infondate in ragione di quanto statuito dalla sentenza n. 237 del 2013;
che nella citata sentenza si è, infatti, affermato «[…] che la disposizione contenuta nell’art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011 – contenente misure organizzative degli uffici giudiziari di primo grado − non altera l’omogeneità del decreto-legge oggetto di conversione […] la delega conferita è diretta a realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, nonché al perseguimento delle finalità di cui all’art. 9 del d.l. n. 98 del 2011; […] l’ulteriore profilo di censura, relativo alla violazione del procedimento ordinario previsto per la legge di delegazione, e prospettato anche in considerazione della sua approvazione con il voto di fiducia su un maxi-emendamento, non è fondato […]» atteso che «il rispetto da parte delle Camere della procedura desumibile dalla disciplina regolamentare relativa all’approvazione dei disegni di legge di conversione, conduce ad escludere che si sia configurata la lesione delle norme procedurali fissate nell’art. 72 Cost., poiché risultano salvaguardati sia l’esame in sede referente sia l’approvazione in aula, come richiesto per i disegni di legge di delegazione legislativa»;
che anche la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, con l’allegata Tabella A, del d.lgs. n. 155 del 2012, nella parte in cui sopprime il Tribunale ordinario di Orvieto, sollevata da quest’ultimo in ragione della illegittimità costituzionale della legge delega, conseguentemente, è manifestamente infondata;
che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, con l’allegata Tabella A, del d.lgs. n. 155 del 2012, nella parte in cui sopprime la sezione distaccata di Cesena, sollevata, in riferimento all’art. 76 Cost., con riguardo ai criteri direttivi di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, in particolare, lettere d) e b), dal Tribunale ordinario di Forlì, sezione distaccata di Cesena, è manifestamente infondata;
che, come affermato nella sentenza n. 237 del 2013, si è in presenza di una misura organizzativa, in cui la soppressione dei singoli tribunali ordinari ha costituito la scelta rimessa al Governo, nel quadro di una più ampia valutazione del complessivo assetto territoriale degli uffici giudiziari di primo grado, finalizzata a realizzare un risparmio di spesa e un incremento di efficienza;
che tale valutazione è stata effettuata sulla base di un’articolata attività istruttoria, come si desume dalla relazione che accompagna il d.lgs. n. 155 del 2012 e dalle schede tecniche allegate − le quali, con specifico riferimento alle singole realtà territoriali, illustrano le modalità di applicazione dei criteri −, nonché dalle relazioni e dai pareri, in particolare delle Commissioni giustizia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sottoposti all’attenzione del Governo e del Parlamento;
che, alla stregua di tale quadro di riferimento per l’esercizio della delega, non si ravvisa violazione da parte del d.lgs. n. 155 del 2012 dei relativi criteri;
che nell’adozione del decreto legislativo sono state considerate, specificamente, le singole realtà, da cui emerge che nel distretto di Corte d’appello di Bologna vi erano solo tribunali provinciali, non sopprimibili, tre di rilevanti dimensioni (Bologna, Modena, Reggio Emilia), altri quattro sostanzialmente in linea con gli standard di rendimento (Parma, Forlì, Ravenna e Ferrara), nonché due sotto i parametri di riferimento (Piacenza e Rimini), per cui l’unico intervento di razionalizzazione attivabile consisteva nella soppressione delle sezioni distaccate, che consentiva di recuperare risorse da riallocare in modo funzionale presso gli altri uffici del distretto;
che, come affermato nella sentenza n. 237 del 2013 rispetto ad altre sedi giudiziarie di primo grado soppresse, da una parte risulta che non vi è stata una esplicita o formale violazione dei criteri di delega, dall’altra che la loro applicazione non manifesta elementi di irragionevolezza e risponde a un corretto bilanciamento degli interessi;
che la scelta del legislatore delegato, come richiesto dal carattere generale dell’intervento, non poteva essere effettuata valutando soltanto i dati dei singoli uffici e i relativi territori in una comparazione meramente statistica, come si assume, in sostanza, nell’ordinanza di rimessione, dovendo, invece, inserirsi in una prospettiva di riorganizzazione del territorio nazionale al fine del riequilibrio complessivo degli uffici di primo grado;
che la possibilità di sopprimere o ridurre le sezioni distaccate risponde all’obiettivo di garantire che ciascun tribunale potesse acquisire una dimensione media quanto più possibile vicina al modello ideale di ufficio giudiziario individuato secondo il ricorso a standard oggettivi di efficiente allocazione delle risorse umane, di razionale distribuzione delle dotazioni strumentali, di un corretto livello di domanda di giustizia nonché di un’equa distribuzione dei carichi di lavoro, standard in grado di garantire anche l’indispensabile specializzazione dei magistrati;
che la soppressione della sezione distaccata di Cesena veniva disposta per una funzionale riorganizzazione degli uffici giudiziari del distretto della Corte d’appello di Bologna, ove non poteva procedersi alla soppressione di alcuno dei Tribunali, in quanto tutti provinciali, nella già richiamata dimensione nazionale dell’intervento del legislatore delegato come sancito dai criteri della delega legislativa.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 5, 70, 72, primo e quarto comma, 77, secondo comma, e 81 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Sanremo, sezione distaccata di Ventimiglia, con l’ordinanza in epigrafe;
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), con l’allegata Tabella A, limitatamente alla prevista soppressione del Tribunale ordinario di Sanremo e della relativa sezione distaccata di Ventimiglia, sollevata, in riferimento agli artt. 5, 24, primo comma, 25, primo comma, 41, primo comma, e 76 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Sanremo, sezione distaccata di Ventimiglia, con l’ordinanza in epigrafe;
3) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, sollevate, in riferimento, nel complesso, agli artt. 72, primo e quarto comma, e 77, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Orvieto e dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con le ordinanze in epigrafe;
4) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, con l’allegata Tabella A, del d.lgs. n. 155 del 2012, sollevata, in riferimento agli artt. 72, primo e quarto comma, e 77, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Orvieto, con l’ordinanza in epigrafe;
5) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, con l’allegata Tabella A, del d.lgs. n. 155 del 2012, sollevata, in riferimento all’art. 76, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Forlì, sezione distaccata di Cesena, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2014.