Ordinanza n. 169 del 2013

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ORDINANZA N. 169

ANNO 2013

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco                     GALLO                                                         Presidente

- Luigi                       MAZZELLA                                                   Giudice

- Gaetano                  SILVESTRI                                                          ”

- Sabino                     CASSESE                                                             ”

- Giuseppe                 TESAURO                                                            ”

- Paolo Maria             NAPOLITANO                                                    ”

- Alessandro              CRISCUOLO                                                       ”

- Paolo                       GROSSI                                                                ”

- Giorgio                    LATTANZI                                                           ”

- Aldo                        CAROSI                                                                ”

- Marta                      CARTABIA                                                          ”

- Sergio                      MATTARELLA                                                    ”

- Mario Rosario         MORELLI                                                             ”

- Giancarlo                CORAGGIO                                                         ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 120, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), come sostituito dall’articolo 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria nel procedimento vertente tra Saracchi Jacopo e l’ U.T.G. di Terni ed altro con ordinanza del 1° agosto 2012, iscritta al n. 298 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell’anno 2013.

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2013 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.

Ritenuto che – in un giudizio proposto, nei confronti del Ministero dell’Interno e della competente Prefettura, per l’annullamento di un provvedimento di revoca della patente di guida a seguito di condanna del ricorrente per reati in materia di stupefacenti – l’adito Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria, premessane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 120, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), come sostituito dall’articolo 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui il combinato disposto dei predetti due commi dell’articolo 120 «fa derivare automaticamente dalla condanna il divieto di conseguire la patente di guida e la consequenziale revoca di quella eventualmente posseduta».

Considerato che il censurato articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), sotto la rubrica «Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all’articolo 116», nella parte che qui rileva, testualmente dispone, al comma 1, che «Non possono conseguire la patente di guida […], le persone condannate per reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi […]» e, al comma 2, che «se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 […] intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida […]»;

che, in riferimento ai parametri costituzionali che sospetta violati, il rimettente, rispettivamente, argomenta, quanto all’art. 3 Cost., che, se è pur vero che il diniego trova ragione in una valutazione legislativa di disvalore sociale correlata alla natura della condanna, «è l’automatismo applicativo ad apparire non ragionevole»; e, quanto all’art. 27, terzo comma, Cost., che, con la privazione della patente di guida, «si vanifica l’effetto rieducativo della pena giacché l’inibizione di un effettivo inserimento sociale e soprattutto lavorativo ricondurrebbe plausibilmente il reo sulla via del crimine»;

che, ad avviso dello stesso rimettente, il vulnus ai precetti richiamati potrebbe essere superato solo da una pronuncia «sostanzialmente additiva», di questa Corte, che, indipendentemente dai provvedimenti riabilitativi di competenza del giudice penale, consentisse all’autorità amministrativa di valutare, senza vincolo di automatismo, «la possibilità di superare per avvenuta emenda il giudizio morale negativo» che la norma denunciata riferisce all’autore dei reati in questione;

che la questione, così prospettata, è manifestamente inammissibile;

che, infatti – a prescindere dal un non pertinente riferimento all’art. 25 Cost. , che attiene esclusivamente alle sanzioni penali e non anche alle sanzioni, come nella specie, amministrative (sentenze n. 125 del 2008, n. 434 del 2007 e n. 319 del 2002, ex plurimis) – è comunque, assorbente, in limine, in senso preclusivo all’esame della questione, la natura non obbligata dell’intervento additivo auspicato (sentenze n. 134 del 2012, n. 117 e n. 6 del 2011, n. 256 del 2010, da ultimo) ed il carattere, per di più, assolutamente indeterminato del petitum (sentenza n. 301 del 2012 per tutte);

che invero – rispetto alle «condizioni per la riabilitazione» fissate dall’articolo 179 del codice penale («prove effettive e costanti di buona condotta» per almeno un triennio dal giorno in cui è stata eseguita o si è estinta la pena principale, ed adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato) – il rimettente neppure adombra quali, oggettivamente o (e in che misura) solo temporalmente diverse, siano, a suo avviso, le condizioni di quella «emenda» la cui valutazione vorrebbe affidare all’autorità amministrativa (ed al successivo controllo del giudice amministrativo) ai fini del rilascio, o dell’esclusione della revoca, del titolo abilitativo a soggetti condannati per reati in materia di stupefacenti;

che ciò, per altro verso, comporta anche il carattere meramente ipotetico e virtuale della rilevanza della questione sollevata nel giudizio a quo, considerato che il rimettente non indica, con riferimento al caso concreto, quale sia la condizione del ricorrente che potrebbe dar luogo, in tesi, alla prefigurata emenda, suscettibile di condurre all’annullamento dell’impugnato provvedimento di revoca della patente.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 120, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), come sostituito dall’articolo 3, comma 52, lettera a) della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 27, comma terzo, della Costituzione, dal Tribunale regionale amministrativo per l’Umbria, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'1 luglio 2013.