Sentenza n. 162 del 2013

 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N. 162

ANNO 2013

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Franco                           GALLO                                             Presidente

-           Luigi                             MAZZELLA                                        Giudice

-           Gaetano                        SILVESTRI                                                "

-           Sabino                           CASSESE                                                   "

-           Giuseppe                       TESAURO                                                  "

-           Paolo Maria                   NAPOLITANO                                          "

-           Alessandro                    CRISCUOLO                                             "

-           Paolo                             GROSSI                                                      "

-           Giorgio                          LATTANZI                                                 "

-           Aldo                              CAROSI                                                      "

-           Marta                            CARTABIA                                                "

-           Sergio                            MATTARELLA                                          "

-           Mario Rosario               MORELLI                                                   "

-           Giancarlo                      CORAGGIO                                               "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 3, della legge della Regione Lazio 18 luglio 2012, n. 9, recante «Modifiche alla legge regionale 10 novembre 1997, n. 41 (Realizzazione di aviosuperfici e campi di volo)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 21 settembre 2012, depositato in cancelleria il 1° ottobre 2012 ed iscritto al n. 128 del registro ricorsi 2012.

Visto l’atto di costituzione della Regione Lazio;

udito nell’udienza pubblica del 7 maggio 2013 il Giudice relatore Aldo Carosi;

uditi l’avvocato dello Stato Paolo Grasso per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Achille Chiappetti per la Regione Lazio.

Ritenuto in fatto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 21 settembre 2012 e depositato il 1° ottobre 2012, iscritto al Reg. ric. n. 128 del 2012, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, commi 1 e 3, della legge della Regione Lazio 18 luglio 2012, n. 9, recante «Modifiche alla legge regionale 10 novembre 1997, n. 41 (Realizzazione di aviosuperfici e campi di volo)», in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettere h) e l), della Costituzione ed in relazione agli artt. 1, 3, comma 1, 6, comma 1, 7, comma 7, 8, comma 5, e 11, comma 3, del decreto ministeriale 1° febbraio 2006 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attuativo della legge 2 aprile 1968, n. 518 (Liberalizzazione dell’uso delle aree di atterraggio).

2. – Assume il ricorrente che l’art. 1, comma 1, della legge reg. Lazio n. 9 del 2012, che sostituisce l’art. 1 della legge della Regione Lazio 10 novembre 1997, n. 41 (Realizzazione di aviosuperfici e campi di volo), andrebbe a legiferare sulle materie di competenza esclusiva statale, di cui all’art. 117, secondo comma, lettere h) e l), Cost., vale a dire la sicurezza e l’incolumità pubblica sul territorio nazionale, nonché l’ordinamento giuridico civile e penale.

2.1. – In tal senso viene richiamata la giurisprudenza della Corte, secondo la quale la competenza regionale concorrente in materia di porti ed aeroporti civili, di cui all’art. 117, comma terzo, Cost., riguarda le infrastrutture e la loro collocazione sul territorio regionale e non l’organizzazione e l’uso dello spazio aereo, che rimangono, ai sensi dell’art. 117, lettera h), Cost., materie attribuite alla competenza esclusiva dello Stato (sentenze n. 18 del 2009 e n. 51 del 2008).

2.2. – Inoltre il Presidente del Consiglio dei ministri evidenzia che la materia sarebbe già stata disciplinata dal legislatore statale con norme rispetto alle quali la legge regionale si porrebbe in contrasto. In particolare vi sarebbe conflitto con l’art. 1 del decreto ministeriale 1° febbraio 2006 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che, nel fornire la definizione delle sole aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici, non contemplerebbe la figura dei campi di volo. In secondo luogo l’art. 1, comma 1, della legge reg. Lazio n. 9 del 2012 si porrebbe in contrasto anche con l’art. 6, comma 1, del citato decreto ministeriale, il quale nel disciplinare le attività che si svolgono su aviosuperfici prevede che «oltre all’effettuazione di attività non remunerate, sono consentite anche le attività di trasporto pubblico, scuola e lavoro aereo» e non farebbe alcun riferimento alle attività previste dall’art. 1, comma 1, della legge reg. Lazio n. 9 del 2012, quali il «volo e i vari sport dell’aria ad esso collegati, ad esempio paracadutismo, volo a vela, volo da diporto e sportivo».

3. – Anche l’art. 1, comma 3, della legge reg. Lazio n. 9 del 2012, che inserisce l’art. 2-bis dopo l’art. 2 della legge reg. Lazio n. 41 del 1997, invaderebbe le competenze statali esclusive individuate dall’art. 117, secondo comma, lettere h) e l), Cost., quali la sicurezza e l’incolumità sul territorio nazionale, nonché l’ordinamento giuridico civile e penale.

3.1. – A tale proposito questa illegittimità si configurerebbe in relazione all’art. 3, comma 1, del citato decreto ministeriale, che nel disciplinare la gestione e l’uso delle aviosuperfici, prevede, quanto alla responsabilità dei gestori, che «fatto salvo quanto previsto agli articoli 7 e 8, l’aviosuperficie è gestita da persone fisiche o giuridiche le quali sono responsabili della sua rispondenza ai requisiti previsti dal presente decreto, nella sua agibilità in condizioni di sicurezza anche in relazione agli ostacoli presenti lungo le traiettorie di decollo e atterraggio e dell’efficienza delle attrezzature tecniche e operative istallate». Con riferimento alla responsabilità dei piloti il suddetto decreto stabilisce altresì, all’art. 7, comma 7, per le elisuperfici, e all’art. 8, comma 5, per le aviosuperfici, che «il pilota è responsabile del rispetto della normativa vigente in materia di uso del territorio e di tutela dell’ambiente» e all’art. 11, comma 3, che «il pilota è responsabile del rispetto della normativa vigente in materia di controllo del traffico aereo».

3.2. – Sul punto viene nuovamente richiamata la medesima giurisprudenza costituzionale citata a sostegno dell’illegittimità dell’art. 1, comma 1, della legge reg. Lazio n. 9 del 2012.

4. – Con memoria depositata il 31 ottobre 2012 si è costituita in giudizio la Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri.

4.1. – Innanzitutto, la resistente osserva che le disposizioni della legge reg. Lazio n. 9 del 2012 sono identiche a quelle della previgente legge reg. Lazio n. 41 del 1997 e che il recente intervento del legislatore regionale avrebbe disciplinato solamente profili edilizi ed urbanistici. Questo limitato effetto normativo delle modifiche sarebbe evidente e riguarderebbe anche i campi di volo; in tal senso la legge regionale impugnata prevedrebbe la necessità di procedere ad una variante degli strumenti urbanistici comunali nel caso di aviosuperfici, in quanto più impattanti rispetto all’assetto territoriale deputato ad ospitarle, prevedendo invece un semplice regime autorizzatorio per i manufatti relativi ai campi di volo ritenuti meno invasivi dal punto di vista urbanistico, in quanto privi di strutture permanenti.

Per inciso la Regione Lazio osserva che il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri non denuncia alcuna violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., là dove inserisce i porti ed aeroporti civili tra le materie di legislazione concorrente.

4.2. – Sotto il profilo dell’inammissibilità, vi sarebbe la violazione dell’art. 31, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), poiché non sarebbe stata data prova dell’esistenza, né sarebbero stati indicati gli estremi della delibera del Consiglio dei ministri, che è necessario presupposto della proposizione del ricorso, unico atto quest’ultimo ad essere stato notificato o comunicato alla Regione.

Inoltre, a giudizio della resistente, il ricorso sarebbe inammissibile anche perché proposto non dal Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di vertice del Governo, bensì dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, che è presieduta dal Presidente del Consiglio stesso. Quest’ultima, tuttavia, sarebbe una mera struttura amministrativa che la Costituzione non includerebbe tra i tre organi che compongono il Governo ai sensi dell’art. 92, comma primo, Cost.

4.3. – La resistente ritiene ancora che il primo motivo di ricorso sia inammissibile, in quanto non esporrebbe quale sia la parte dell’art. 1, comma 1, della legge regionale impugnata, che inciderebbe sulla materia della sicurezza e dell’incolumità pubblica, nonché sull’ordinamento giuridico e civile. Ne conseguirebbe la mancanza nell’atto introduttivo del presente giudizio dell’illustrazione delle relative censure, elemento essenziale dei ricorsi che promuovono questioni di legittimità costituzionale, ai sensi dell’art. 19, comma primo, della delibera 7 ottobre 2008 (Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale). Peraltro, la lettura del citato articolo evidenzierebbe che lo stesso sarebbe privo di contenuto normativo, limitandosi a precisare che la legge disciplina la realizzazione e l’esercizio delle aviosuperfici e dei campi di volo per aeromobili nel rispetto della citata legge n. 518 del 1968.  Inoltre la lamentata inammissibilità non potrebbe essere superata dal rilievo, pure contenuto nel ricorso, che tra le definizioni dell’art. 1 del decreto ministeriale del 2006 non vi sarebbe quella dei campi di volo e che le attività previste dall’articolo impugnato sarebbero escluse dall’art. 6 del decreto ministeriale stesso.

A tale proposito la Regione osserva che un decreto ministeriale, in quanto atto meramente regolamentare, non può costituire parametro per la violazione di competenze esclusive dello Stato, specie laddove attiene strettamente a materia oggetto di legislazione concorrente.

5. – Nel merito, la Regione sostiene che un elenco di definizioni non potrebbe porre, di per sé, un vincolo al legislatore regionale, laddove come emerge con chiarezza dall’art. 1, comma 3, della legge reg. Lazio n. 41 del 1997, come sostituito dall’art. 1 della legge reg. Lazio n. 9 del 2012, la disciplina si limiterebbe a porre all’interno di una delle definizioni elencate, quella di aviosuperfici, una mera distinzione valevole solo a fini edilizio-urbanistici e di competenza esclusiva regionale. I campi da volo, secondo la nuova disciplina regionale, sarebbero aviosuperfici che si distinguerebbero dalle altre per la minore articolazione di strutture permanenti ivi costruite. Anche il riferimento contenuto nell’art. 1, comma 1, della legge reg. Lazio n. 41 del 1997 al volo e ai vari sport dell’aria ad esso collegati non si porrebbe in contrasto con l’art. 6 del decreto ministeriale citato. Infatti, i vari sport dell’aria rientrerebbero tra le attività non remunerate consentite sulle aviosuperfici dalla richiamata normativa dello Stato. In ogni caso l’indicazione contenuta nell’art. 1, comma 1, della legge reg. Lazio n. 41 del 1997, nella nuova formulazione, non derogherebbe ad alcuna norma statale, trattandosi di una mera specificazione, che non potrebbe causare alcuna lesione alle esigenze di sicurezza ed incolumità pubblica.

La Regione da ultimo rileva che ove si ritenessero tali attività sportive non comprese nell’elenco di mere definizioni di cui all’art. 1 del decreto ministeriale del 2006, ne dovrebbe conseguire che tali attività non potrebbero essere svolte in Italia. A giudizio della resistente dovrebbe poi valere la considerazione che la legge regionale negli articoli impugnati non avrebbe mai inteso derogare, né lo avrebbe fatto, alle normative statali sull’uso dell’aria, né avrebbe modificato per questa parte l’art. 1 della legge reg. Lazio n. 41 del 1997.

Sul secondo motivo di ricorso la Regione Lazio osserva che nessuna portata lesiva potrebbe essere attribuita ad una disposizione, che ribadisce e richiama la normativa dello Stato, in particolare quella posta dalle disposizioni del decreto ministeriale del 2006 sulla responsabilità dei piloti e dei gestori delle aviosuperfici. La sola specificazione che potrebbe avere carattere innovativo – ma in realtà, a giudizio della resistente, si tratterebbe di norma meramente ripetitiva – sarebbe quella sulla responsabilità amministrativa del gestore dell’aviosuperficie, con riguardo ai manufatti, la cui edificazione e gestione rientrerebbe nelle attribuzioni edilizio-urbanistiche di competenza esclusiva della Regione. Pertanto, l’art. 1, comma 3 della legge reg. Lazio n. 9 del 2013, che introduce l’art. 2-bis nella legge reg. Lazio n. 41 del 1997, non inciderebbe sulla legislazione statale in materia di sicurezza ed incolumità, né disciplinerebbe aspetti inerenti all’ordinamento civile e penale.

6. – Con memoria depositata in data 16 aprile 2012 la Regione Lazio ribadisce che la denominazione “campi di volo”, contenuta nell’art. 1, comma 1, della legge reg. Lazio n. 9 del 2012, non inciderebbe sull’elencazione di cui all’art. 1 del decreto ministeriale del 2006, la quale comprende la figura delle “aviosuperfici”. I campi di volo sarebbero delle aviosuperfici non dotate di manufatti stabili per i quali sono necessarie delle licenze edilizie. Ne conseguirebbe che il legislatore regionale avrebbe stabilito la non necessità per i campi di volo di munirsi di licenze edilizie a meri fini urbanistici, nell’esercizio della propria competenza concorrente ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost. In tal modo non avrebbe modificato l’elencazione contenuta nel decreto ministeriale del 2006, né avrebbe inciso sulle competenze esclusive statali.

La resistente ribadisce quanto già affermato nella memoria di costituzione in ordine al dato che la dizione “campi di volo” fosse già prevista nella legge reg. Lazio n. 41 del 1997, con riferimento alla riconducibilità dell’esercizio del volo e dei vari sport ad esso collegati, quali il paracadutismo, il volo a vela, il volo da diporto e sportivo, alla nozione di attività non remunerate di cui all’art. 6 del decreto ministeriale del 2006, rispetto alle quali sarebbero le attività aggiuntive di trasporto pubblico, scuola e lavoro aereo a costituire vere e proprie tipologie diverse di attività aeronautica, alle quali è dedicata la disciplina posta dagli artt. 22, 23 e 24 del decreto ministeriale citato.

Secondo la Regione Lazio, nello svolgimento delle attività di tipo sportivo sarebbe ovvio che la disciplina da osservare da chi le pratica sarebbe quella dettata in via generale per il volo sulle aviosuperfici di cui all’art. 11 del decreto ministeriale del 2006 e per i requisiti dei piloti dagli artt. 20 e 21 del medesimo. Conclude sul punto la resistente che, per il volo sportivo, se vi sono regole statali da applicare, sarebbero comunque vincolanti anche per gli aerei che si sollevano da aviosuperfici, ove ne abbiano i requisiti. Nondimeno nessuna disposizione del decreto ministeriale citato farebbe riferimento espresso a tali attività, che non sarebbero escluse.

7. – Anche con riferimento all’art. 1, comma 3, della legge reg. Lazio n. 9 del 2012, la Regione Lazio ripete che il suo contenuto sarebbe totalmente privo dell’attitudine ad incidere sul decreto ministeriale del 2006. Difatti, là dove esso menziona la responsabilità dei piloti dei velivoli, si limiterebbe a richiamare la normativa statale, mentre per quanto concerne la responsabilità dei gestori sarebbe evidente che il legislatore regionale avrebbe fatto riferimento alla responsabilità nel campo edilizio, che sarebbe di propria competenza.

8. – In via subordinata, la resistente osserva che nessuna delle disposizioni impugnate potrebbe considerarsi inerente al concetto di sicurezza proprio della polizia amministrativa o comunque considerarsi compreso nella locuzione «ordine pubblico e sicurezza», come risultante dalla giurisprudenza costituzionale. In particolare nessuna delle disposizioni citate riguarderebbe la repressione dei contegni suscettibili di rilevanza penale (sentenza n. 222 del 2006). Secondo la Regione Lazio, non potrebbe avere a tal fine rilievo il fatto che sia stata introdotta una mera ripartizione interna tra aerosuperfici con edificazioni e aerosuperfici senza edificazioni, né sussisterebbe pericolo di compimento di reati o per l’incolumità pubblica nel caso dell’esercizio del solo volo sportivo o del paracadutismo. Tali considerazioni, infatti, non assumerebbero «un rilievo talmente preminente da imporre, come soluzione costituzionalmente obbligata, che le funzioni e i compiti in materia siano attribuiti non all’autorità locale, ma a quella di pubblica sicurezza» (sentenza n. 290 del 2001) e quindi non vi sarebbe la competenza esclusiva del legislatore statale. Neppure il generico richiamo alla responsabilità dei piloti e dei gestori delle aviosuperfici avrebbe un contenuto normativo innovativo, tale da incidere sulla normativa di carattere civilistico rimessa allo Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., poiché nella legge regionale impugnata vi sarebbe solamente un mero rinvio al vigente diritto statale.

La Regione Lazio, in via ulteriormente subordinata, rileva che al più potrebbe riscontrarsi una di quelle situazioni in cui la confluenza di competenze legislative esclusive dello Stato e concorrente delle Regioni comporterebbe forme di collaborazione di tipo organizzativo per l’elaborazione di regole destinate ad integrare il parametro della leale collaborazione (sentenze n. 401 del 2007 e n. 51 del 2008). Nel caso di specie il legislatore statale avrebbe operato autonomamente senza la partecipazione delle Regioni, pur competenti in materia di porti ed aeroporti civili di cui all’art. 117, terzo comma, Cost. e la Regione si sarebbe trovata nella condizione di dover integrare, per quanto di sua competenza, la disciplina statale, senza peraltro intaccarla.

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, commi 1 e 3, della legge della Regione Lazio 18 luglio 2012, n. 9, recante «Modifiche alla legge regionale 10 novembre 1997, n. 41 (Realizzazione di aviosuperfici e campi di volo)», in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettere h) ed l), della Costituzione.

2. – L’art. 1, comma 1, della legge impugnata sostituisce l’art. 1 della legge della Regione Lazio 10 novembre 1997, n. 41 (Realizzazione di aviosuperfici e campi di volo), nel modo seguente: «1. La presente legge disciplina la realizzazione e l’esercizio di aviosuperfici e campi di volo per aeromobili nel rispetto della legge 2 aprile 1968, n. 518 (Liberalizzazione dell’uso delle aree di atterraggio), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 agosto 2003 (Norme di attuazione della l. 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell’uso delle aree di atterraggio), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006 (Norme di attuazione della l. 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell’uso delle aree di atterraggio), del decreto del Ministro dei trasporti 10 marzo 1988 (Modificazione al d.m. 27 dicembre 1971 recante norme di attuazione della l. 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell’uso delle aree di atterraggio), della legge 25 marzo 1985, n. 106 (Disciplina del volo da diporto o sportivo) e successive modifiche e del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 133 (Nuovo regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo). 2. Le aviosuperfici ed i campi di volo di cui al comma 1 riguardano l’esercizio del volo e dei vari sport dell’aria ad esso collegati, ad esempio paracadutismo, volo a vela, volo da diporto e sportivo. 3. I campi di volo si differenziano dalle aviosuperfici per la presenza, in queste ultime, di strutture permanenti quali hangar, depositi, officine, servizi tecnologici, servizi di ristoro ed altri edifici, purché ad esse complementari, e che necessitano, per tale motivo, di variante allo strumento urbanistico generale delle aree interessate. Le aviosuperfici possono inoltre essere dotate di recinzioni leggere con paletti e rete metallica».

Secondo il ricorrente la disciplina regionale andrebbe a ledere la competenza esclusiva statale prevista all’art. 117, secondo comma, lettere h) e l), Cost., in materia di «sicurezza»  e di «ordinamento civile e penale».

L’art. 1, comma 1, della legge reg. Lazio n. 41 del 1997, come sostituito dall’art. 1, comma 1, della legge reg. Lazio n. 9 del 2012, confliggerebbe inoltre con l’art. 1 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006 che, dopo aver definito aviosuperfici, elisuperfici ed idrosuperfici, non contemplerebbe la figura dei campi di volo.

Detta disposizione si porrebbe inoltre in contrasto con l’art. 6, comma 1, del citato decreto, attuativo della legge 2 aprile 1968, n. 518 (Liberalizzazione dell’uso delle aree di atterraggio), il quale non farebbe alcun riferimento alle attività previste dall’art. 1, comma 1, della legge reg. Lazio n. 41 del 1997 nella nuova formulazione, quali il «volo e i vari sport dell’aria ad esso collegati, ad esempio paracadutismo, volo a vela, volo da diporto e sportivo».

L’art. 1, comma 3, della legge reg. Lazio n. 9 del 2012 introduce l’art. 2-bis dopo l’art. 2 della legge reg. Lazio n. 41 del 1997. La nuova disposizione violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettere h) e l), Cost., perché detterebbe norme in materia di responsabilità nell’uso dei campi di volo e delle aviosuperfici, invadendo la competenza dello Stato e formulando una disciplina sostanzialmente difforme da quella contenuta nel decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006, in materia di responsabilità dei piloti e gestori delle aviosuperfici.

3. – La Regione eccepisce, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 31, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale). Non sarebbe stata fornita dal ricorrente prova dell’esistenza, neppure attraverso l’indicazione dei suoi estremi, della delibera del Consiglio dei Ministri, necessario presupposto del ricorso.

Il ricorso sarebbe poi inammissibile perché proposto non dal Presidente del Consiglio dei ministri, bensì dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Quest’ultima sarebbe una mera struttura amministrativa, che la Costituzione non includerebbe tra gli organi che compongono il Governo.

Anche la prima censura sarebbe inammissibile, poiché non sarebbe affatto specificata quale parte dell’impugnata disposizione inciderebbe sulle materie della «sicurezza» e dell’«ordinamento civile e penale». Sotto tale profilo sarebbe violato l’art. 19, comma 1, della delibera della Corte costituzionale 7 ottobre 2008 (Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).

Nel merito, la Regione sostiene che il nuovo art. 1, comma 3, della legge reg. Lazio n. 41 del 1997 si limiterebbe a disciplinare, all’interno di una delle definizioni elencate («aviosuperfici»), una mera distinzione valevole solo a fini edilizi-urbanistici, ossia in una materia di competenza regionale.

In ordine alla seconda questione afferente alla disciplina delle responsabilità, la Regione sostiene che essa non avrebbe alcuna portata lesiva, in quanto sarebbe mera ripetizione della normativa statale.

4. – Occorre preliminarmente esaminare le eccezioni della parte convenuta in ordine alla forma ed alle modalità del ricorso ed in particolare in ordine alla deliberazione del Consiglio dei ministri ed alla legittimazione del ricorrente.

4.1. – L’eccezione d’inammissibilità circa la mancata prova dell’esistenza e la mancata indicazione degli estremi della delibera del Consiglio dei ministri non è fondata. Le disposizioni di cui all’art. 31, terzo comma, della legge n. 87 del 1953 e di cui all’art. 19 delle Norme integrative, che disciplinano il procedimento dinnanzi alla Corte costituzionale, prevedono la sola notificazione alla controparte del ricorso introduttivo del giudizio, che deve poi essere depositato unitamente alla delibera di autorizzazione a stare in giudizio. Detti adempimenti sono stati pienamente rispettati dal Presidente del Consiglio dei ministri e pertanto l’eccezione non può essere accolta.

4.2. – Priva di fondamento è altresì la censura della Regione, secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile per essere stato proposto «non dal Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di vertice di Governo, bensì dalla Presidenza del Consiglio dei ministri», organo che non sarebbe legittimato in quanto «mera struttura amministrativa». L’espressione adottata nell’intestazione del ricorso – «Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri» – non appare idonea ad ingenerare alcuna incertezza in ordine al soggetto proponente il giudizio e alla sua conseguente legittimazione.

5. – Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge reg. Lazio n. 9 del 2012 sono inammissibili in riferimento sia alla lettera h) sia alla lettera l) dell’art. 117, secondo comma, Cost.

5.1. – Quanto alla pretesa invasione della competenza legislativa riservata allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera h), in materia di «sicurezza», il rimettente si limita a richiamare detto ambito competenziale, ma non chiarisce le ragioni per le quali esso sarebbe invaso dalla norma censurata. In particolare, non viene individuata la parte della norma che andrebbe ad incidere sulla materia della sicurezza, non potendosi considerare adeguato sotto questo profilo il mero richiamo di definizioni contenute in un decreto ministeriale, in relazione al quale, peraltro, la prescrizione regionale non si pone in contrasto.

L’unica vera specificazione contenuta nella norma impugnata afferisce alla definizione delle «aviosuperfici», al solo fine di individuarne il regime edilizio-urbanistico nell’ambito della omonima materia di pertinenza regionale.

5.2. – Per quel che riguarda la pretesa violazione dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. in materia di «ordinamento civile e penale», il Presidente del Consiglio dei ministri si limita a denunciarla in modo generico, senza esporre alcun argomento idoneo a chiarire per quale motivo e su quali disposizioni dell’ordinamento civile e penale detta norma andrebbe ad incidere.

6. – Anche la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge reg. Lazio n. 9 del 2012, sollevata in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere h) e l), Cost., è inammissibile per la parte inerente all’inserimento dell’art. 2-bis, comma 2, nel corpo della precedente legge reg. Lazio n. 41 del 1997. Infatti, in relazione al citato comma 2 non viene svolta dal Presidente del Consiglio dei ministri alcuna censura.

7. – La questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge reg. Lazio n. 9 del 2012 è fondata per la parte in cui tale norma dispone l’inserimento dell’art. 2-bis, comma 1, nel corpo della precedente legge reg. Lazio n. 41 del 1997.

Detta disposizione prevede ipotesi di responsabilità in materia di «sicurezza della pubblica incolumità», di uso del territorio e di tutela dell’ambiente per i piloti dei velivoli e ulteriori ipotesi a carico del gestore della aviosuperficie, per quanto riguarda le strutture facenti parte della stessa nella fase di decollo e di atterraggio dell’aeromobile.

Il contenuto della norma impugnata è chiaramente riconducibile ad un ambito materiale di esclusiva competenza statale, quello dell’ordinamento civile e penale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., il quale non può essere inciso dal legislatore regionale.

A parte il rilievo che essa non trova speculare corrispondenza – in grado di specificare l’eccezione di mera riproduttività di norma statale – in nessuna disposizione dell’ordinamento civile e penale, la sua illegittimità dipende dal semplice intervento nella sfera di competenza riservata in via esclusiva allo Stato (ex plurimis, sentenze n. 18 del 2013, n. 271 del 2009 e n. 211 del 2006).

La norma censurata, dunque, per il solo fatto di intervenire in una materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima per contrasto con detto parametro costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge della Regione Lazio 18 luglio 2012, n. 9, recante «Modifiche alla legge regionale 10 novembre 1997, n. 41 (Realizzazione di aviosuperfici e campi di volo)», nella parte in cui prevede l’inserimento dell’art. 2-bis, comma 1, nel corpo della precedente legge della Regione Lazio 10 novembre 1997, n. 41 (Realizzazione di aviosuperfici e campi di volo);

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge reg. Lazio n. 9 del 2012, sollevata, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere h) e l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge reg. Lazio n. 9 del 2012, nella parte in cui prevede l’inserimento dell’art. 2-bis, comma 2, nel corpo della precedente legge reg. Lazio n. 41 del 1997, sollevata in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere h) e l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2013.