Sentenza n. 211 del 2006

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SENTENZA N. 211

ANNO 2006

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-      Annibale                          MARINI                                       Presidente

-      Franco                             BILE                                                 Giudice

-      Giovanni Maria               FLICK                                                   "

-      Francesco                        AMIRANTE                                         "

-      Ugo                                 DE SIERVO                                         "

-      Romano                           VACCARELLA                                   "

-      Paolo                               MADDALENA                                    "

-      Alfio                                FINOCCHIARO                                  "

-      Alfonso                           QUARANTA                                        "

-      Franco                             GALLO                                                 "

-      Luigi                                MAZZELLA                                         "

-      Sabino                             CASSESE                                             "

-      Maria Rita                       SAULLE                                               "

-      Giuseppe                         TESAURO                                            "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 5 e 7 della legge della Provincia autonoma di Trento 15 marzo 2005, n. 4 (Azioni ed interventi di solidarietà internazionale della Provincia autonoma di Trento), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 14 maggio 2005, depositato in cancelleria il 24 maggio 2005 ed iscritto al n. 63 del registro ricorsi 2005.

Visto l’atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento;

            udito nell’udienza pubblica del 21 marzo 2006 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

            udito l’avvocato dello Stato Francesco Sclafani per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – Con il ricorso indicato in epigrafe il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in via principale, degli articoli 3, 4, 5 e 7 della legge della Provincia autonoma di Trento 15 marzo 2005, n. 4 (Azioni ed interventi di solidarietà internazionale della Provincia autonoma di Trento), denunciando la violazione dell’art 117, comma secondo, lettera a), della Costituzione e degli artt. 8 e 9 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol approvato con  d. P. R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in relazione alla legge statale 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo).

1.1. – Afferma il ricorrente che la Provincia  autonoma di Trento, con il prevedere «iniziative di solidarietà internazionale… rivolte prioritariamente ai paesi che, in base agli indici di sviluppo e qualità della vita, versino in condizioni di particolare disagio», ha inteso legiferare nella materia della cooperazione decentrata che attiene direttamente a quella della cooperazione allo sviluppo, a sua volta attinente alla cooperazione internazionale quale «parte integrante della politica estera dell'Italia» e, dunque, in un campo di competenza esclusiva dello Stato, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione. Secondo il ricorrente, inoltre, la legge provinciale ricadrebbe in una materia che esula palesemente da quelle che per competenza statutaria sono attribuite alla Provincia autonoma di Trento e si porrebbe in aperto contrasto con il predetto sistema di disciplina centralizzata della materia. In particolare, il combinato disposto degli articoli 3 e 5 – in cui si stabiliscono i modi di intervento nell'ambito della cooperazione internazionale in relazione ai soggetti coinvolti e alla tipologia delle azioni previste – e l'art. 4 – che individua i Paesi destinatari delle iniziative di solidarietà – si porrebbero in aperto contrasto con l'art. 1, comma 2, della legge n. 49 del 1987, la quale rimette al Ministro degli affari esteri «la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo e la indicazione degli strumenti di intervento». 

1.2. – Inoltre, prosegue l’Avvocatura dello Stato, l'art. 7, nel prevedere contenuto e modi di attuazione dei programmi di cooperazione decentrata, non terrebbe conto di quanto stabilito dall'art. 3 della ricordata legge statale n. 49 del 1987 («la politica della cooperazione allo sviluppo è competenza del Ministro degli affari esteri»; «per la determinazione degli indirizzi generali ... e le conseguenti funzioni di programmazione e coordinamento è istituito nell'ambito del CIPE il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo»), né di quanto affermato nell'art. 5  della  stessa legge, che attribuisce alla competenza del Ministro degli affari esteri la funzione di promuovere e coordinare ogni iniziativa in materia di cooperazione allo sviluppo. 

2. – Con atto depositato in data 21 giugno 2005, fuori termine, si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Trento, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato.

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in via principale, degli articoli 3, 4, 5 e 7 della legge della Provincia autonoma di Trento 15 marzo 2005, n. 4 (Azioni ed interventi di solidarietà internazionale della Provincia autonoma di Trento), denunciando la violazione dell’art. 117, comma secondo, lettera a), della Costituzione, nonché degli articoli 8 e 9 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol approvato con d. P. R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), perché, in contrasto con la legge statale 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo), introducono una disciplina attinente ad una materia che appartiene alla competenza esclusiva dello Stato.

2. – Il ricorso è fondato.

2.1. – L’art. 117, comma secondo, lettera a), nel delineare la competenza legislativa spettante in via esclusiva allo Stato, sottolinea una dicotomia concettuale tra meri “rapporti internazionali” da un lato e “politica estera” dall’altro, che non si ritrova nel terzo comma dello stesso art. 117, che individua la competenza regionale concorrente in materia internazionale. La politica estera, pertanto, viene ad essere una componente peculiare e tipica dell’attività dello Stato, che ha un significato al contempo diverso e specifico rispetto al termine “rapporti internazionali”.

Mentre i “rapporti internazionali” sono astrattamente riferibili a singole relazioni, dotate di elementi di estraneità rispetto al nostro ordinamento, la “politica estera” concerne l’attività internazionale dello Stato unitariamente considerata in rapporto alle sue finalità ed al suo indirizzo.

2.2. – Le attività di cooperazione internazionale disciplinate negli articoli impugnati della legge della Provincia autonoma di Trento, sono destinate ad incidere nella politica estera nazionale, che è prerogativa esclusiva dello Stato, come espressamente sancito dall’art. 1 della  legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo), laddove si dispone che la «cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica estera dell'Italia e persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo, ispirandosi ai principi sanciti dalle Nazioni Unite e dalle convenzioni CEE-ACP».

La legge impugnata prevede, invero, un potere di determinazione degli obiettivi di cooperazione solidale e di interventi di emergenza nonché dei destinatari dei benefici sulla base dei criteri, per l’individuazione dei progetti da adottare, fissati dalla stessa Provincia.

Implicando l’impiego diretto di risorse, umane e finanziarie, in progetti destinati a offrire vantaggi socio-economici alle popolazioni e agli Stati beneficiari ed entrando in tal modo pienamente nella materia della cooperazione internazionale, la legge provinciale finisce con l’autorizzare e disciplinare una serie di attività tipiche della politica estera, riservata in modo esclusivo allo Stato.

2.3. – D’altra parte, la semplice affermazione di principio, contenuta nell’art. 1 della legge impugnata, in base alla quale le iniziative di cooperazione dovranno sempre avvenire «in conformità con la Costituzione e nel rispetto degli indirizzi di politica estera della Repubblica e della legislazione statale di attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, nono comma», non vale ad escludere la lesione della sfera di competenza statale. La normativa statale richiamata nella citata clausola di salvaguardia è, infatti, quella dettata dall’art. 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), che, lungi dal porsi in contrasto con la riserva esclusiva di competenza statale in materia di politica estera, detta, proprio sul presupposto della inderogabilità della ripartizione delle competenze legisaltive di cui al Titolo V, specifiche e particolari cautele per lo svolgimento concreto della sola condotta internazionale delle Regioni.

3. – Tutte le norme censurate, dunque, per il solo fatto di intervenire nella sfera della politica estera, riservata in via esclusiva allo Stato, sono in contrasto con il riparto di competenze legislative delineato nel Titolo V della Costituzione senza peraltro essere in alcun modo legittimanti delle previsioni di cui agli artt. 8 e 9 del d.P.R. n. 670 del 31 agostro 1972. Deve pertanto dichiararsi l’illegittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 5 e 7 della legge della Provincia autonoma di Trento 15 marzo 2005, n. 4 (Azioni ed interventi di solidarietà internazionale della Provincia autonoma di Trento), per violazione dell’ art 117, comma secondo, lettera a), della Costituzione.

per questi motivi

la corte costituzionale

dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 5 e 7 della legge della Provincia autonoma di Trento 15 marzo 2005, n. 4 (Azioni ed interventi di solidarietà internazionale della Provincia autonoma di Trento).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,  il 17 maggio 2006.

Annibale MARINI, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Depositata in Cancelleria l’1 giugno 2006.