ORDINANZA N. 268
ANNO 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alfonso QUARANTA Presidente
- Franco GALLO Giudice
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
- Giorgio LATTANZI "
- Aldo CAROSI "
- Marta CARTABIA "
- Sergio MATTARELLA "
- Mario Rosario MORELLI "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, sesto periodo, della Parte Prima della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro) promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Trapani nel procedimento vertente tra la Urbania s.r.l. e l’Agenzia delle entrate - Ufficio di Marsala, con ordinanza del 9 marzo 2012, iscritta al n. 138 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell’anno 2012.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2012 il Giudice relatore Sabino Cassese.
Ritenuto che, con ordinanza pronunciata il 2 dicembre 2011 e depositata il 9 marzo 2012 (reg. ord. n. 138 del 2012), la Commissione tributaria provinciale di Trapani – nel corso di un giudizio promosso dalla società Urbania s.r.l. nei confronti dell’ufficio di Marsala dell’Agenzia delle entrate, avverso un avviso di liquidazione con il quale era stata disconosciuta l’applicabilità dell’aliquota ridotta dell’1 per cento per l’acquisto, effettuato dalla società, di un fabbricato di proprietà di un privato non soggetto IVA – ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 5 (rectius, comma 1, sesto periodo), della Parte Prima della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), per violazione dell’articolo 3 della Costituzione;
che la disposizione censurata prevede che si applichi l’aliquota agevolata dell’1 per cento (anziché quella ordinaria del 7 per cento) per l’imposta di registro «se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato è esente dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto), ed è effettuato nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell’atto l’acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni»;
che, secondo quanto riferito dal giudice rimettente, l’Agenzia delle entrate aveva revocato l’agevolazione in quanto il soggetto che effettuava la cessione del fabbricato era un privato non soggetto IVA e, quindi, difettava una delle condizioni di applicabilità dell’agevolazione stessa;
che, in ordine alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice rimettente rileva che la norma censurata violerebbe l’art. 3 Cost., «sotto il profilo della discriminazione di situazioni omogenee», nella parte in cui non prevede l’applicazione dell’aliquota ridotta dell’1 per cento agli acquisti aventi ad oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato che siano effettuati da società che svolgano l’attività di acquisto e di rivendita di beni immobili, qualora dette società acquistino gli immobili da privati non soggetti IVA;
che, ad avviso della Commissione tributaria provinciale, la disposizione censurata sarebbe espressione «di una discrezionalità legislativa esercitata in modo irragionevole palesando un “difetto di razionalità rispetto allo scopo” (sentenza n. 233 del 1993)»;
che è intervenuto in giudizio, con atto depositato presso la cancelleria di questa Corte il 31 luglio 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o comunque manifestamente infondata;
che l’inammissibilità è eccepita sotto il profilo della insufficiente motivazione sulla rilevanza e del difetto di descrizione della fattispecie, in quanto, secondo l’Avvocatura generale dello Stato, nell’ordinanza di rimessione non viene chiarito: a) se il fabbricato per la cui registrazione la società Urbania s.r.l. richiede l’applicazione dell’aliquota dell’1 per cento rientri nella tipologia di immobili elencati nell’articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del d.P.R. n. 633 del 1972, richiamato dalla disposizione censurata e che costituisce la prima condizione per l’applicazione del trattamento agevolato; b) se nell’atto di acquisto l’acquirente abbia dichiarato che intendeva trasferire l’immobile acquistato entro tre anni, dichiarazione che costituisce un altro dei presupposti per l’applicazione del trattamento agevolato;
che la manifesta infondatezza della questione viene sostenuta dall’Avvocatura generale dello Stato sulla base del rilievo che le situazioni raffrontate – da un lato, l’acquisto da parte di una società immobiliare di un fabbricato proveniente da un soggetto IVA; dall’altro, l’acquisto, da parte del medesimo tipo di società, di un immobile di proprietà di un privato non soggetto IVA – non sarebbero da ritenere omogenee, poiché, nel primo caso, si tratterebbe di una cessione che, pur «esente» dall’IVA ai sensi dell’articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del d.P.R. n. 633 del 1972, non è «totalmente “fuori campo”» IVA, mentre, nel secondo caso, si avrebbe una diversa «rilevanza fiscale», in quanto si tratterebbe appunto di un’attività non rilevante ai fini IVA;
che infine – ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato – la scelta del legislatore di applicare il trattamento agevolato dell’1 per cento ai trasferimenti della prima tipologia sarebbe «espressione della sua discrezionalità in materia».
Considerato che la Commissione tributaria provinciale di Trapani dubita – in riferimento all’articolo 3 della Costituzione – della legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 5 (rectius, comma 1, sesto periodo), della Parte Prima della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro);
che la disposizione censurata prevede che si applica l’aliquota agevolata dell’1 per cento (anziché quella ordinaria del 7 per cento) per l’imposta di registro «se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato è esente dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto), ed è effettuato nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell’atto l’acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni»;
che il giudice rimettente censura la norma nella parte in cui non prevede l’applicazione dell’aliquota ridotta dell’1 per cento agli acquisti aventi ad oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato che siano effettuati da società che svolgano l’attività di acquisto e di rivendita di beni immobili, qualora dette società acquistino gli immobili da soggetti privati non sottoposti a IVA;
che, nel descrivere la fattispecie sottoposta al suo esame, il giudice rimettente si limita a riferire che l’Agenzia delle entrate, con l’avviso di liquidazione impugnato nel giudizio principale, aveva revocato l’agevolazione in quanto il soggetto che effettuava la cessione del fabbricato era un soggetto privato non sottoposto a IVA e, quindi, mancava una delle condizioni di applicabilità dell’agevolazione stessa;
che, come rilevato dall’Avvocatura generale dello Stato, l’ordinanza di rimessione non precisa se il fabbricato per la cui registrazione la società Urbania s.r.l. richiede l’applicazione dell’aliquota dell’1 per cento rientri nella tipologia di immobili previsti nell’articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del d.P.R. n. 633 del 1972, richiamato dalla disposizione censurata e che costituisce la prima condizione per l’applicazione del trattamento agevolato, né indica se nell’atto di acquisto l’acquirente abbia dichiarato che intende trasferire l’immobile acquistato entro tre anni;
che, come più volte precisato dalla giurisprudenza costituzionale, l’omessa o l’insufficiente descrizione della fattispecie, impedendo a questa Corte di verificare l’applicabilità della norma impugnata nel giudizio a quo, si traduce in un’insufficiente motivazione sulla rilevanza della questione (ex multis, ordinanze n. 336, n. 203 e n. 101 del 2011);
che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile.
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, sesto periodo, della Parte Prima della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), sollevata, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Trapani con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2012.