ORDINANZA N. 336
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alfonso QUARANTA Presidente
- Franco GALLO Giudice
- Gaetano SILVESTRI “
- Sabino CASSESE “
- Giuseppe TESAURO “
- Paolo Maria NAPOLITANO “
- Giuseppe FRIGO “
- Alessandro CRISCUOLO “
- Paolo GROSSI “
- Giorgio LATTANZI “
- Aldo CAROSI “
- Marta CARTABIA “
- Sergio MATTARELLA “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 148, commi 11 e 16, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso dal Giudice di pace di Milano nel procedimento vertente tra P.M. e il Comune di Cernusco sul Naviglio con ordinanza del 18 aprile 2008, iscritta al n. 152 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell’anno 2011.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 novembre 2011 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.
Ritenuto che il Giudice di pace di Milano, nel corso di un giudizio avente ad oggetto la opposizione ad una sanzione amministrativa, con ordinanza del 18 aprile 2008 ha sollevato, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 148, commi 11 e 16, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
che, riferisce il rimettente, il ricorrente nel giudizio a quo ha prospettato la questione di legittimità costituzionale della norma predetta, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui «punisce alla stessa stregua […] il sorpasso di autoveicoli fermi in colonna o in lento movimento, ai passaggi a livello oppure ai semafori, e l’infrazione di cui all’art. 142, comma 9, del codice della strada […] e l’infrazione di cui all’art. 143, comma 12, dello stesso codice della strada», nonché nella parte in cui stabilisce, non diversamente dalle norme ultime citate per le infrazioni in esse previste, quale sanzione accessoria «la sospensione della patente da uno a tre mesi»;
che il rimettente prosegue aggiungendo che il ricorrente ha, altresì, segnalato la illegittimità costituzionale dell’art. 148, commi 11 e 16, del codice della strada poiché esso sanziona allo stesso modo il sorpasso di veicoli in colonna, ancorché effettuato «comunque con cautela», e le citate violazioni degli artt. 142, comma 9, e 143, comma 12, del codice della strada, così derogando al principio di eguaglianza, di certezza del diritto e di adeguatezza della sanzione;
che, ad avviso del rimettente, la prospettata questione è rilevante ai fini del giudizio, dipendendo l’esito di esso dalla decisione che la Corte costituzionale assumerà riguardo all’incidente di legittimità costituzionale, anche in considerazione del fatto che egli, in base alla disposizione censurata, non avrebbe la facoltà di graduare le sanzioni accessorie, anche laddove, come accertato nel caso di specie, la infrazione sarebbe stata commessa «con cautela» e senza cagionare pericolo di danni ad altri veicoli;
che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il rimettente osserva, in relazione alla violazione dell’art. 3 della Costituzione, che la sanzione comminata dall’art. 148, commi 11 e 16, del codice della strada non tiene conto del comportamento dell’agente, «correlando» la sanzione pecuniaria prevista per il sorpasso di veicoli in colonna a quella per il sorpasso in prossimità di passaggi a livello, di raccordi convessi o in condizioni di scarsa visibilità, mentre, per quanto riguarda le sanzioni accessorie, prevede le medesime sanzioni comminate nei casi di superamento di oltre 40 km/h dei limiti di velocità o di circolazione contromano in curva;
che, per il giudice a quo, ciò violerebbe il principio di ragionevolezza, di cui all’art. 3 della Costituzione, in quanto la norma tratterebbe in modo uguale situazioni diverse;
che il Giudice di pace prosegue osservando che la questione di legittimità costituzionale si presenta anche in relazione all’art. 24 della Costituzione, in quanto l’art. 148, commi 11 e 16, del codice della strada «appare generico in violazione del principio di certezza del diritto, non distinguendo il tipo di sanzione da applicare a casi tra loro disomogenei, per una conseguente graduazione della misura sanzionatoria»;
che, stabilendo una sanzione pecuniaria senza rispettare i casi di disomogeneità – come stabilito dagli artt. 10 e 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), che prevedono la determinazione di sanzioni pecuniarie minime e l’applicazione di sanzioni accessorie secondo la gravità della violazione e la condotta dell’agente, la sua personalità, l’opera svolta per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione – la norma censurata volerebbe il principio di certezza del diritto;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata;
che, osserva la Avvocatura erariale, l’ordinanza è del tutto carente quanto alla descrizione della fattispecie sottoposta all’esame del giudice a quo, pertanto, essendo impossibile vagliare la applicabilità della norma censurata al caso, la questione sarebbe manifestamente inammissibile;
che, quanto al merito, la interveniente difesa statale osserva come la previsione censurata, lungi dal riservare un identico trattamento sanzionatorio ad ipotesi disomogenee, abbia, invece, inteso sanzionare l’operato di chi, ricorrendo determinate condizioni di pericolosità fra loro differenti, effettui un sorpasso occupando la parte di carreggiata destinata al senso opposto di marcia;
che, essendo l’intento del legislatore unitario – cioè inibire il sorpasso in condizioni di criticità della circolazione comunque determinatesi –, la censura relativa alla disomogeneità delle fattispecie assoggettate alla medesima sanzione non ha pregio;
che, quanto alla censura relativa alla previsione di identica sanzione accessoria sia nel caso di cui alla norma censurata sia in quelli di cui agli artt. 142, comma 9, e 143, comma 12, del codice della strada, ritiene la Avvocatura che siffatta identità non ricorra, essendo necessario esaminare il complessivo trattamento sanzionatorio, principale ed accessorio, caratterizzato da un maggior rigore per le ipotesi di eccesso di velocità e di circolazione contromano;
che tale diverso trattamento è espressione della discrezionalità del legislatore il quale, in relazione alla differente gravità delle violazioni, ha modulato il relativo intervento repressivo, senza derogare al canone della ragionevolezza;
che, riguardo al richiamo operato dal rimettente agli artt. 10 e 11 della legge n. 689 del 1981, che impongono, nella determinazione della sanzione pecuniaria, di tenere conto di elementi personalizzanti, la Avvocatura osserva che anche l’art. 195 del codice della strada recepisce i medesimi principi, consentendo la graduazione in base ai ricordati elementi anche delle sanzioni da detto codice previste.
Considerato che il Giudice di pace di Milano dubita della legittimità costituzionale dell’articolo 148, commi 11 e 16, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui, secondo la prospettazione del rimettente, violando gli artt. 3 e 24 della Costituzione, prevede la medesima sanzione per le disomogenee ipotesi di sorpasso di veicoli, fermi od in lento movimento, in prossimità di passaggi a livello o di raccordi convessi o in casi di limitata visibilità o «per altra causa di congestione della circolazione» impedendo, altresì, al giudicante di graduare la sanzione accessoria in ragione della specifica condotta tenuta dall’agente trasgressore, e nella parte in cui commina, per le infrazioni ai divieti da esso previsti, la medesima sanzione accessoria applicabile anche alle diverse ipotesi di cui agli artt. 142, comma 9, e 143, comma 12, del codice della strada;
che, in particolare, ad avviso del rimettente, la disposizione censurata violerebbe, sia il principio di eguaglianza, in quanto prevedrebbe lo stesso trattamento sanzionatorio, principale ed accessorio, per comportamenti fra loro diversi, sia il principio di ragionevolezza, trattando in modo uguale situazioni diverse, nonché il principio di certezza del diritto – che sarebbe enunciato, secondo quanto afferma il rimettente, dall’art. 24 della Costituzione – non distinguendo fra le sanzioni da irrogare relativamente ad ipotesi di illecito fra loro diverse, né consentendo la graduazione delle sanzioni in ragione delle specifiche modalità della infrazione e del concreto comportamento posto in essere dall’agente;
che il rimettente – oltre ad errare nella ricostruzione della normativa censurata, avendo egli omesso di considerare che il precetto imposto dal comma 11 dell’art. 148 del codice della strada, la cui violazione è punita con la sanzione prevista dal successivo comma 16, consiste sì nel divieto di effettuare la manovra di sorpasso di veicoli, fermi o in lento movimento, ai passaggi a livello, ai semafori o per altra causa di congestione del traffico ma in quanto a tal fine sia necessario spostarsi, percorrendola per un tratto, nella parte di carreggiata destinata al senso opposto di marcia – non precisa quale fra le diverse possibili modalità di contravvenzione al predetto precetto sia stata contestata al ricorrente nel giudizio a quo;
che tale mancanza – tenuto conto del fatto che il rimettente censura proprio la scelta legislativa di trattare identicamente ipotesi, a suo avviso, fra loro disomogenee – non consentendo di apprezzare la pretesa disomogeneità fra la fattispecie oggetto del giudizio a quo e le altre previste dalla disposizione censurata, impedisce di valutare la effettiva rilevanza nel medesimo giudizio dell’incidente di costituzionalità;
che, a prescindere da ogni rilievo in ordine alla sussistente possibilità di graduare – ai sensi dell’art. 195, comma 2, del codice della strada sulla base degli elementi specializzanti previsti da tale disposizione – fra il minimo ed il massimo edittale la sanzione (sia principale che accessoria) da irrogare in caso di violazione dei precetti connessi alla circolazione stradale ed al potere di sindacato spettante al giudice del gravame avverso il provvedimento di determinazione della sanzione, la difettiva descrizione della fattispecie impedisce l’esame della rilevanza anche della questione di legittimità costituzionale costruita sulla pretesa impossibilità di commisurare le sanzioni accessorie alle modalità secondo le quali si è effettivamente verificata la infrazione al codice della strada;
che, infine, anche riguardo alla dedotta illegittimità costituzionale dell’eguale trattamento sanzionatorio accessorio previsto per le ipotesi di cui al combinato disposto dei commi 11 e 16 dell’art. 148 del codice della strada e per quelle previste dagli artt. 142, comma 9, e 143, comma 12, del medesimo codice – a prescindere dalla circostanza che alla identità della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi, si contrappone la sensibile differenza fra le sanzioni pecuniarie principali contemplate dalla tre norme di legge (dato idoneo, in considerazione del consolidato avviso di questa Corte in base al quale, ai fini della valutazione del trattamento sanzionatorio, questo va esaminato nella sua complessità di pena principale e di pena accessoria, a far escludere di per sé la lamentata identità: ordinanza n. 288 del 2002) – si richiama la ferma giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la scelta e la quantificazione delle sanzioni, siano esse penali o amministrative, rientra nella discrezionalità del legislatore, essendo inibito alla Corte medesima provvedere alla loro rimodulazione con interventi additivi dal contenuto fortemente creativo (fra le altre, ordinanze n. 23 del 2009, n. 196 del 2008 e n. 264 del 2007);
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 148, commi 11 e 16, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Milano con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 dicembre 2011.