ORDINANZA N. 267
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alfonso QUARANTA Presidente
- Alfio FINOCCHIARO Giudice
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
- Giorgio LATTANZI "
- Aldo CAROSI "
- Marta CARTABIA "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo introdotto dall’art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione), introdotto, a sua volta, dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, promosso dal Giudice di pace di San Vito dei Normanni nel procedimento vertente tra G.R. ed altri e il Comune di Carovigno, con ordinanza dell’8 aprile 2006, iscritta al n. 401 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell’anno 2011.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 settembre 2011 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.
Ritenuto che con ordinanza dell’8 aprile 2006 il Giudice di pace di San Vito dei Normanni ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo introdotto dall’art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione), a sua volta introdotto dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, con riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui prevede la sanzione accessoria della confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo nel caso in cui il mezzo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 dello stesso d.lgs., o per commettere un reato;
che il rimettente riferisce che la parte ricorrente ha proposto opposizione avverso il verbale di contestazione elevato dalla polizia municipale, lamentando l’illegittimità dello stesso, dal momento che, a seguito di una modifica legislativa intervenuta, il fermo amministrativo nella fattispecie oggetto del giudizio sarebbe da ritenere implicitamente abrogato, perché sostituito dalla confisca;
che la norma sarebbe incostituzionale in quanto sanzionerebbe con la confisca la violazione commessa dal ricorrente, mentre analoga sanzione non sarebbe prevista nel caso in cui il conducente di un auto non allacci le cinture di sicurezza o nel caso in cui trasporti carichi sporgenti oltre i limiti ammessi dal codice della strada;
che nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la manifesta inammissibilità della questione proposta – per insufficiente descrizione della fattispecie e per omessa motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione stessa – nonché, in subordine, per la manifesta infondatezza della medesima questione, già dichiarata infondata con sentenza di questa Corte n. 345 del 2007.
Considerato che il Giudice di pace di San Vito dei Normanni dubita della legittimità costituzionale dell’art. 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel suo testo originario, introdotto dall’art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione), a sua volta introdotto dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, nella parte in cui prevede la sanzione accessoria della confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo nel caso in cui il mezzo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 dello stesso d.lgs., o per commettere un reato, per violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione, in quanto analoga sanzione non sarebbe prevista nel caso in cui il conducente di un auto non allacci le cinture di sicurezza o nel caso in cui trasporti carichi sporgenti oltre i limiti ammessi dal codice della strada;
che la questione è manifestamente inammissibile perché l’ordinanza di rimessione presenta carenze in punto di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza tali da precludere lo scrutinio nel merito delle questioni;
che, in mancanza di riferimenti specifici alla fattispecie concreta che ha dato origine alla sanzione amministrativa oggetto di opposizione, è inibita a questa Corte la necessaria verifica circa l’influenza della questione di legittimità sulla decisione richiesta al rimettente (ex plurimis: ordinanze nn. 193, 177, 171 e 162 del 2011).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel suo testo originario, introdotto dall’art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione), a sua volta introdotto dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, per violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione, sollevata dal Giudice di pace di San Vito dei Normanni, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 ottobre 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 2011.