ORDINANZA N. 162
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Paolo MADDALENA Presidente:
- Alfio FINOCCHIARO Giudice
- Alfonso QUARANTA “
- Franco GALLO “
- Luigi MAZZELLA, “
- Gaetano SILVESTRI “
- Sabino CASSESE “
- Giuseppe TESAURO “
- Paolo Maria NAPOLITANO “
- Giuseppe FRIGO “
- Alessandro CRISCUOLO “
- Paolo GROSSI “
- Giorgio LATTANZI “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 10-bis e 16, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), rispettivamente aggiunto e modificato dall’art. 1, comma 16, lettera a), e comma 22, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), dell’art. 1-ter, commi 1 e 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali), e dell’articolo 62-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), aggiunto dall’articolo 1, comma 17, lettera d), della legge n. 94 del 2009, promossi dal Giudice di pace di Rivarolo Canavese con ordinanza del 7 maggio 2010 e dal Giudice di pace di Vergato con ordinanza del 27 maggio 2010, iscritte ai nn. 308 e 376 del registro ordinanze 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 42 e 50, prima serie speciale, dell’anno 2010.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 aprile 2011 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.
Ritenuto che il Giudice di pace di Rivarolo Canavese, con ordinanza in data 7 maggio 2010 (r.o. n. 308 del 2010), ha sollevato – in riferimento agli articoli 2, 3, primo comma, 25, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’articolo 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica);
che il rimettente premette di essere chiamato a pronunziarsi in un procedimento penale a carico di Q. A., nato in Albania il 27 aprile 1983, domiciliato in Rivarolo, imputato del reato di cui alla norma censurata;
che il pubblico ministero, in udienza, ha prospettato la detta questione in riferimento ai parametri indicati;
che il giudicante «condivide le motivazioni a sostegno dell’eccezione di incostituzionalità proposta, la quale quindi viene accolta (…..), in quanto ritenuta fondata e non manifestamente irrilevante»;
che, infatti, il citato art. 10-bis, recante «ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato da parte di stranieri» sarebbe in contrasto con le menzionate norme costituzionali;
che il Giudice di pace di Vergato, con ordinanza in data 27 maggio 2010 (r. o. n. 376 del 2010), ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, con riguardo all’ipotesi di soggiorno illegale, dello stesso art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998, aggiunto dall’art. 16, comma 1, lettera a), della legge n. 94 del 2009; dell’art. 1-ter, commi 1 e 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; dell’art. 62-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), aggiunto dall’art. 1, comma 17, lettera d), della legge n. 94 del 2009; dell’art. 16, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost.;
che, secondo il giudice a quo, l’art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui non prevede la possibilità per lo straniero di addurre una causa di giustificazione o di usufruire di un termine per potersi allontanare, si porrebbe in contrasto con l’art. 3 Cost., dal momento che introdurrebbe una irragionevole disparità di trattamento rispetto alla fattispecie di cui all’art. 14, comma 5-ter, del medesimo decreto legislativo, stante l’assenza del riferimento alla sussistenza di giustificati motivi d’inosservanza del precetto, presente invece in quest’ultima norma;
che la disposizione censurata, ad avviso del rimettente, si porrebbe altresì in contrasto con l’art. 24 Cost. e, in particolare, con il principio del «nemo tenetur se detegere», in quanto, non indicando le forme di allontanamento, costringerebbe lo straniero, presente in modo irregolare sul territorio dello Stato alle ore 00,00 del giorno 8 agosto 2009, ad autodenunciarsi;
che, secondo il giudice a quo, l’art. 16, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998 e l’art. 62-bis d.lgs. n. 274 del 2000, là dove attribuiscono la facoltà al giudice di pace di applicare il provvedimento di espulsione in sostituzione della condanna al pagamento dell’ammenda di cui all’art. 10-bis, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998, violerebbero l’art. 27, terzo comma, Cost., perché detta facoltà non risponderebbe alla finalità rieducativa della pena;
che, inoltre, le disposizioni di cui all’art. 1-ter, commi 1 e 8, d.l. n. 78 del 2009, nella parte in cui non prevedono la sospensione del procedimento penale per la violazione delle norme che disciplinano l’ingresso e il soggiorno dello straniero, anche nei confronti di lavoratori stranieri disponibili all’emersione, svolgenti attività lavorative diverse da quella di assistenza e sostegno alle famiglie, si porrebbero in contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto la discrezionalità del legislatore sarebbe stata esercitata in modo da discriminare gli stranieri in relazione all’attività di lavoro svolta;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio di legittimità costituzionale di cui all’ordinanza iscritta al r.o. n. 376 del 2010, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili o infondate.
Considerato che le due ordinanze di rimessione, indicate in epigrafe, sono tra loro connesse, in quanto censurano in via esclusiva (prima ordinanza) o principale (seconda ordinanza) la medesima norma, sicché i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica decisione;
che il Giudice di pace di Rivarolo Canavese, in riferimento agli articoli 2, 3, primo comma, 25, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dubita della legittimità costituzionale dell’articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che punisce con l’ammenda da 5.000,00 a 10.000,00 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero il quale fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del citato testo unico;
che il Giudice di pace di Vergato dubita, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., della legittimità costituzionale dell’art. 10-bis e dell’art. 16, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998, rispettivamente aggiunto e modificato dall’art. 1, comma 16, lettera a) e dallo stesso art. 1, commi 16 e 22, della legge 15 luglio 2009, n. 94, dell’art. 1-ter, commi 1 e 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dell’art. 62-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), aggiunto dall’art. 1, comma 17, lettera d), della legge n. 94 del 2009;
che, in particolare, benché il rimettente non abbia indicato nel dispositivo dell’ordinanza i precetti oggetto di censura, ad eccezione dell’art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998, dall’intero contesto del provvedimento si desume con chiarezza come le doglianze riguardino anche le altre norme citate, sicché, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, esse vanno ritenute oggetto del sindacato di legittimità costituzionale (ex plurimis: sentenza n. 320 del 2009; ordinanze nn. 329 e 192 del 2010);
che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice di Pace di Rivarolo Canavese è manifestamente inammissibile, sia perché l’ordinanza omette in toto qualsiasi descrizione della fattispecie cui la norma censurata dovrebbe applicarsi, precludendo così il necessario controllo in punto di rilevanza (ordinanze n. 85 del 2010 e nn. 211 e 202 del 2009), sia perché il rimettente non espone alcuna motivazione autosufficiente a sostegno dei dubbi di legittimità costituzionale, limitandosi a rinviare alle deduzioni del pubblico ministero, peraltro non riportate neppure per sintesi nel provvedimento, il cui apparato argomentativo si esaurisce in un mero elenco dei parametri costituzionali invocati e nell’assiomatica asserzione che la norma censurata sarebbe in contrasto con essi (ordinanza n. 191 del 2009);
che analoga declaratoria di manifesta inammissibilità deve essere pronunciata in relazione all’ordinanza del Giudice di pace di Vergato;
che, infatti, in detta ordinanza manca qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta da cui la questione ha preso le mosse, onde resta preclusa ogni possibilità di controllo sulla rilevanza della medesima, né è dato cogliere la pertinenza delle disposizioni censurate rispetto alla fattispecie portata all’esame del giudicante, non essendo spiegato se di quelle norme egli debba fare applicazione (ordinanza n. 329 del 2010);
che, in particolare, nulla è detto circa eventuali assunti difensivi dell’imputato, sicché le argomentazioni esposte risultano meramente astratte ed ipotetiche.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi;
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 10-bis e 16, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), rispettivamente aggiunto e modificato dall’art. 1, comma 16, lettera a), e comma 22, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), dell’art. 1-ter, commi 1 e 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali), e dell’articolo 62-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), aggiunto dall’articolo 1, comma 17, lettera d), della legge n. 94 del 2009, sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 97 primo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Rivarolo Canavese e dal Giudice di pace di Vergato con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2011.
F.to:
Paolo MADDALENA, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2011