SENTENZA N. 107
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Ugo DE SIERVO Presidente
- Alfio FINOCCHIARO Giudice
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
- Giorgio LATTANZI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, paragrafo i) e paragrafo iii), della legge della Regione Basilicata 15 febbraio 2010 n. 21 (Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1 e al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale) promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 19-22 aprile 2010, depositato in cancelleria il 26 aprile 2010 ed iscritto al n. 61 del registro ricorsi 2010.
Udito nell’udienza pubblica del 22 febbraio 2011 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro;
udito l’avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto1. – Con ricorso notificato alla Regione Basilicata il 19 aprile 2010 e depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale il 26 aprile 2010 (reg. ric. n. 61 del 2010), il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, della legge della Regione Basilicata 15 febbraio 2010, n. 21 (Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1 e al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale), in particolare dei paragrafi i) e iii), che modificano, rispettivamente, il paragrafo 1.2.2.1. ed il paragrafo 2.2.2. della Appendice A del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale, parte integrante della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1 (Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – l.r. n. 9/2007), in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione.
1.1. – Il ricorrente espone che l’art. 3 della legge regionale n. 21 del 2010 apporta varie modifiche all’Appendice A del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale, il quale, a sua volta, costituisce parte integrante e sostanziale della citata legge regionale n. 1 del 2010. La norma censurata estende l’ambito di applicabilità del regime semplificato della denuncia di inizio attività (DIA), in relazione alla installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, attribuendo, a tal fine, rilevanza alla collocazione e alle caratteristiche degli impianti stessi.
In primo luogo, il paragrafo i) dell’art. 3, comma 1, nel riformulare il paragrafo 1.2.2.1. della suddetta Appendice A della legge n. 1 del 2010 (in particolare il terzo capoverso), stabilisce che «il progetto di impianti per la produzione di energia elettrica di microgenerazione da fonte eolica di potenza superiore a 200 kW ed inferiore ad 1 MW ovunque ubicati, proposti dallo stesso soggetto, sia egli persona fisica o giuridica, e/o dallo stesso proprietario dei suoli di ubicazione dell’impianto, possono essere costruiti ed eserciti DIA ai sensi degli articoli 22 e 23 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a condizione che siano posti ad una distanza non inferiore a 500 metri in linea d’aria».
In coerenza con tale previsione, il successivo paragrafo ii) dello stesso comma aggiunge, sempre nel contesto del paragrafo 1.2.2.1. della citata Appendice A, alla dicitura (del quinto capoverso) «Requisiti tecnici minimi» le seguenti parole: «per gli impianti di potenza superiore a 200 kW». Diversamente, la normativa statale (art. 12, comma 5, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), con riferimento alla installazione di impianti della suddetta tipologia, consente il ricorso alla disciplina della DIA di cui alle menzionate disposizioni del d.P.R. n. 380 del 2001 «quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A» dello stesso decreto legislativo, vale a dire quando quest’ultima sia inferiore ai 60 kW.
1.2. – Ancora, l’art. 3, comma 1, paragrafo iii), della legge regionale impugnata, modifica la citata Appendice A nella parte dedicata alle procedure per la costruzione e l’esercizio degli impianti fotovoltaici di microgenerazione (par. 2.2.2), stabilendo (con la riformulazione del quinto capoverso) che il progetto di impianti fotovoltaici non integrati per la produzione di energia elettrica di microgenerazione di potenza superiore a 200 kW ed inferiore ad 1 MW, ovunque ubicati, proposti dallo stesso soggetto, sia egli persona fisica o giuridica, e/o dallo stesso proprietario dei suoli di ubicazione dell’impianto, possono essere costruiti ed eserciti con la DIA, ancora a condizione che siano posti ad una distanza non inferiore a 500 metri in linea d’aria. Con riguardo alla fonte solare fotovoltaica, la normativa statale (art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 387 del 2003, e relativa Tabella A) consente, invece, il ricorso alla disciplina della DIA solo con riferimento agli impianti con capacità di generazione inferiore ai 20 kW.
1.3. – Con riferimento a entrambe le tipologie di impianti, le disposizioni regionali aumenterebbero, secondo il ricorrente, le soglie massime entro le quali è consentita l’effettuazione degli interventi di installazione di impianti da fonte rinnovabile, tramite DIA, ai sensi della tabella A allegata al d.lgs. n. 387 del 2003, ponendosi in tal modo il contrasto con quanto previsto dall’art. 12, comma 5, dello stesso decreto legislativo, per cui «maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attività» possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata. Si configurerebbe, pertanto, una violazione dell’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 387 del 2003 e della tabella A allegata allo stesso, in cui è da ravvisare un principio fondamentale della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» che, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Cost., vincola la potestà legislativa concorrente delle Regioni.
2. – Non ha svolto attività difensiva la Regione Basilicata.
Considerato in diritto1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 3, comma 1, della legge della Regione Basilicata 15 febbraio 2010, n. 21 (Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1 e al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale), in particolare i paragrafi i) e iii), che modificano, rispettivamente, il paragrafo 1.2.2.1. ed il paragrafo 2.2.2. della Appendice A del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale, che è parte integrante della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1 (Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – l.r. n. 9/2007), in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione.
2. – Le questioni sono fondate.
2.1. – La norma censurata estende l’ambito di applicabilità del regime semplificato della denuncia di inizio attività (DIA) di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in relazione alla installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, attribuendo, a tal fine, rilevanza alla collocazione e alle caratteristiche degli impianti stessi.
Il nuovo testo dell’Allegato A del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR), che è parte integrante della legge della Regione Basilicata del 2010, n. 1, al paragrafo 1.2.2.1., terzo capoverso, come riformulato dal paragrafo i) dell’art. 3, comma 1, della legge regionale n. 21 del 2010, stabilisce che gli impianti per la produzione di energia elettrica di microgenerazione da fonte eolica di potenza superiore a 200 kW ed inferiore ad 1 MW ovunque ubicati, proposti dallo stesso soggetto, sia egli persona fisica o giuridica, e/o dallo stesso proprietario dei suoli di ubicazione dell’impianto, possono essere «costruiti ed eserciti con la DIA», a condizione che siano posti ad una distanza non inferiore a 500 metri in linea d’aria.
La norma viene ad innalzare la soglia di potenza individuata, per gli impianti eolici, in kW 60, dalla tabella A richiamata dall’art. 12, comma 5, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità).
L’aumento della soglia di potenza per la quale, innalzando la capacità, dai limiti ben più contenuti di cui alla tabella A allegata al d.lgs. n. 387 del 2003, la costruzione dell’impianto risulta subordinata a procedure semplificate, comporta l’illegittimità della norma regionale, posto che maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione, per i quali si proceda con diversa disciplina, possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata, senza che la Regione possa provvedervi autonomamente (sentenze nn. 194, 124 e 119 del 2010).
Emerge in tal modo la violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., avendo la legge regionale violato i principi della legge statale, nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», di competenza concorrente (sentenze nn. 366, 332, 168 e 124 del 2010).
3. – Analogamente, il nuovo testo del paragrafo 2.2.2. (quinto capoverso) dell’Allegato A del PIEAR, come riformulato dal paragrafo iii) dell’art. 3, comma 1, della legge regionale n. 21 del 2010, stabilisce che gli impianti fotovoltaici non integrati per la produzione di energia elettrica di microgenerazione di potenza superiore a 200 kW ed inferiore ad 1 MW, ovunque ubicati, proposti dallo stesso soggetto, sia egli persona fisica o giuridica, e/o dallo stesso proprietario dei suoli di ubicazione dell’impianto, possono essere «costruiti ed eserciti con la DIA», anch’essi a condizione che siano posti ad una distanza non inferiore a 500 metri in linea d’aria.
Anche in tal caso, la norma regionale, prevedendo una soglia superiore a quella stabilita dalla legge statale per tali tipi di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (20 kW), si pone in contrasto con l’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2009, che contiene la normativa statale di principio in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia». Ne va, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale.
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, paragrafo i), della legge della Regione Basilicata 15 febbraio 2010, n. 21 (Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1 e al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale), che modifica il terzo capoverso del paragrafo 1.2.2.1. dell’Appendice A al PIEAR, parte integrante della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1 (Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – l.r. n. 9/2007);
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, paragrafo iii), della stessa legge della Regione Basilicata n. 21 del 2010, che modifica il quinto capoverso del paragrafo 2.2.2. dell’Appendice A al PIEAR, parte integrante della citata legge della Regione Basilicata n. 1 del 2010.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'1 aprile 2011.