SENTENZA N. 194
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, della legge della Regione Molise 7 agosto 2009, n. 22 (Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 13-16 ottobre 2009, depositato in cancelleria il 20 ottobre 2009 ed iscritto al n. 93 del registro ricorsi 2009.
Udito nell’udienza pubblica dell’11 maggio 2010 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro;
udito l’avvocato dello Stato Enrico Arena per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso notificato alla Regione Molise il 13 ottobre 2009, e depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale il 20 luglio 2009, il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto a questa Corte di dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, della legge della Regione Molise 7 agosto 2009, n. 22 (Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise), per violazione dell’art. 117, terzo comma, nonché degli artt. 3 e 97 Cost.
Il testo della norma impugnata dispone che «fermo restando quanto previsto all’articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 387/2003, e successive modificazioni ed integrazioni, gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con capacità di generazione non superiore a 1 Mw elettrico sono autorizzati dai Comuni competenti per territorio secondo le procedure semplificate stabilite dalle “linee guida” regionali».
Secondo il ricorrente, la disposizione impugnata configurerebbe un riparto di funzioni autorizzative diverso da quello stabilito dall’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla produzione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), che al comma 3 stabilisce testualmente che «la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (…) sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione e dalle provincie delegate dalla regione» e al comma 5 prevede: «all’installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c) per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attività».
Ad avviso del ricorrente, la disciplina nazionale, dunque, affidando alle Regioni o alle Province delegate il rilascio dell’autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e assoggettando alla sola denuncia di inizio attività (DIA) gli impianti stessi unicamente quando la loro capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A del decreto legislativo medesimo, persegue, nel rispetto dell’articolo 118 Cost., lo scopo di assicurare l’esercizio unitario delle funzioni amministrative relative agli impianti di grandi dimensioni, riservando ai Comuni soltanto la competenza relativa agli impianti di più piccole dimensioni, per i quali tale esigenza non si pone e per i quali è sufficiente la presentazione della DIA.
L’impugnata norma regionale, fissando una soglia di potenza diversa da quanto previsto dalla tabella A allegata al d.lgs. n. 387 del 2003, violerebbe l’assetto di competenze deciso conformemente all’art. 118 Cost. e si porrebbe in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione ai principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia. La deroga alle soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione, per i quali è applicabile la disciplina della DIA, sarebbe invece introducibile solo con decreto interministeriale, d’intesa con la Conferenza unificata. Non sarebbe quindi legittima una norma regionale che, al di fuori del quadro tracciato dal legislatore nazionale, pone soglie di potenza diverse e/o maggiori, senza nemmeno distinguere tra le diverse tipologie di fonte rinnovabile.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede la Regione Molise.
Considerato in diritto
1. – Con il ricorso in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei ministri dubita della legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, della legge della Regione Molise 7 agosto 2009, n. 22 (Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise), per violazione dell’art. 117, terzo comma, nonché degli artt. 3 e 97 della Costituzione.
La norma censurata, attribuendo ai Comuni la competenza autorizzativa degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con capacità di generazione non superiore a 1 Mw elettrico, secondo le procedure semplificate stabilite dalle “linee guida” regionali, porrebbe una disciplina contrastante con quella nazionale di settore, costituita dall’art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla produzione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), che affida alle Regioni o alle Province delegate il rilascio dell’autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e assoggetta alla sola denuncia di inizio attività (DIA) gli impianti stessi, unicamente quando la loro capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A, con possibilità di deroga alle soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali è applicabile la disciplina della DIA, solo con decreto interministeriale, d’intesa con la Conferenza unificata.
2. – La questione, con riferimento alla violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., è fondata.
3. – L’art. 3, comma 1, della legge della Regione Molise n. 22 del 2009, dispone che «fermo restando quanto previsto all’articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 387/2003, e successive modificazioni ed integrazioni, gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con capacità di generazione non superiore a 1 Mw elettrico sono autorizzati dai Comuni competenti per territorio secondo le procedure semplificate stabilite dalle “linee guida” regionali».
La norma impugnata, pur richiamandosi alla disciplina statale, crea una competenza autorizzatoria, a favore dei Comuni, per tipi di impianti caratterizzati da determinate capacità di generazione, che in realtà risulta derogatoria rispetto all’assetto delineato dal d.lgs. n. 387 del 2003, che all’art. 12 assoggetta la costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili all’autorizzazione unica delle Regioni (o delle Province delegate), e ove la capacità di generazione degli stessi impianti sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A dello stesso d.lgs. n. 387 del 2003, ne subordina la costruzione e l’esercizio alla sola denuncia di inizio attività (DIA).
Riguardo alla regolamentazione dei titoli abilitativi, in particolare alle ipotesi di applicabilità di procedure semplificate in alternativa all’autorizzazione unica, è riconoscibile l’esercizio della legislazione di principio dello Stato in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” (cui va ricondotta la disciplina degli insediamenti di impianti eolici e fotovoltaici: sentenze n. 282 del 2009, n. 364 del 2006), per esigenze di uniformità e di esercizio unitario di funzioni amministrative relative ai problemi energetici di livello nazionale (sentenza n. 383 del 2005), come più in generale nelle materie di competenza concorrente (sentenza n. 119 del 2010).
L’autorizzazione unica regionale prevista dal d.lgs. n. 387 del 2003, solo limitatamente derogabile a favore di procedure semplificate, concreta, del resto, una procedura uniforme mirata a realizzare le esigenze di tempestività e contenimento dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi inerenti alla costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, che resterebbe vanificata ove ad essa si abbinasse o sostituisse una disciplina regionale, anche se concepita nell’ambito di una diversa materia (ordinanza n. 203 del 2006).
Ulteriore profilo di illegittimità della norma regionale si rileva nell’aumento della soglia di potenza per la quale, innalzando la capacità, dai limiti ben più contenuti di cui alla tabella A allegata al d.lgs. n. 387 del 2003, a 1 Mw elettrico, la costruzione dell’impianto risulta subordinata a procedure semplificate, laddove maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione, per i quali si proceda con diversa disciplina, possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata, senza che la Regione possa provvedervi autonomamente (sentenze n. 119 e n. 124 del 2010).
4. – Gli ulteriori profili di censura – peraltro nemmeno argomentati nel ricorso –sono assorbiti.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, della legge della Regione Molise 7 agosto 2009, n. 22 (Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 giugno 2010.