ORDINANZA N. 376
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Ugo DE SIERVO Presidente
- Paolo MADDALENA Giudice
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
- Giorgio LATTANZI "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della nota del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2009, n. 50067/181.6/2/07.IX.I e della nota del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2009, n. 52285/181.6/2/07.IX.I, promosso dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Perugia con ricorso depositato in cancelleria il 15 giugno 2010 ed iscritto al n. 7 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2010, fase di ammissibilità.
Udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2010 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.
Ritenuto che, con ordinanza/ricorso, depositata il 15 giugno 2010, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Perugia, nel corso di un processo penale a carico di un ex direttore del SISMI, nonché di un ex collaboratore prima ed ex dipendente poi del medesimo SISMI, ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione a due note del predetto, rispettivamente del 3 dicembre 2009 (n. 50067/181.6/2/07.IX.I) e del 22 dicembre 2009 (n. 52285/181.6/2/07.IX.I);
che il ricorrente premette che, con le predette note, il Presidente del Consiglio dei ministri aveva confermato il segreto di Stato opposto dai citati soggetti nel corso dell’espletamento dell’interrogatorio di cui all’articolo 415-bis, commi 3 e 5, del codice di procedura penale in relazione a «modi e forme dirette e indirette di finanziamento per la gestione da parte di Pio Pompa della sede del SISMI di via Nazionale a Roma, allorché il sevizio era retto da Nicolò Pollari», a «modi e forme di retribuzione diretta o indiretta, di Pio Pompa e Jenny Tontodimamma, collaboratori prima e dipendenti poi del SISMI diretto da Nicolò Pollari», più in generale a «direttive ed ordini impartiti dalle competenti Autorità di governo», a «questioni inerenti agli “interna corporis” del SISMI», in tal modo precludendo al giudice penale l’acquisizione e/o l’utilizzazione di informazioni necessarie a consentire l’accertamento del fatto-reato, in una fase, quella della conclusione delle indagini preliminari, «nella quale […] già si dovrebbe pervenire alla dichiarazione di non doversi procedere nei confronti degli imputati, senza accedere alla successiva fase dibattimentale», senza alcuna specificazione circa la rispondenza del segreto, in tale peculiare ambito, alle finalità tenute in considerazione dalla legge che lo tutela;
che, ad avviso del ricorrente, il segreto non sarebbe stato legittimamente opposto ma riguarderebbe vicende estranee alle finalità a tutela delle quali può essere apposto, cosicché il medesimo ricorrente afferma di non aver potuto far altro che proporre conflitto di attribuzione, denunciando l’illegittima lesione delle attribuzioni giurisdizionali, essendo indubbia la rilevanza dell’opposizione del segreto di Stato nella definizione della fase pendente del giudizio penale instaurato a carico dei predetti soggetti;
che, infatti, la non opponibilità del segreto di Stato nei termini di cui alle note 3 dicembre 2009 e 22 dicembre 2009 del Presidente del Consiglio dei ministri, discenderebbe dagli stessi principi espressi in passato dalla giurisprudenza costituzionale e dalle linee-guida della normativa sul tema, volta a realizzare un sempre maggiore contemperamento tra le finalità del segreto di Stato, e cioè fra il supremo interesse della sicurezza dello Stato inteso quale interesse dello Stato-comunità alla propria integrità territoriale ed alla propria indipendenza, di cui agli articoli 1, 5 e 52 della Costituzione, e la tutela degli altri fondamentali interessi tutelati dalla Costituzione;
che, secondo il ricorrente, sia dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801 (Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato, che sia dalla successiva legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto), ed in specie dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 aprile 2008 (Criteri per l’individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato), che alla citata legge n. 124 ha dato attuazione, si evincerebbe che il segreto di Stato non può essere opposto con riguardo ad attività estranee alle finalità istituzionali del servizio;
che, in particolare, in nessun punto dell’elenco allegato al d.P.C.m. si farebbe riferimento alla possibilità di opporre il segreto di Stato in relazione al dato relativo all’esistenza di finanziamenti del Servizio per lo svolgimento di attività estranee alle finalità istituzionali dello stesso ovvero di direttive ed ordini nei confronti di dipendenti e collaboratori, impartite dal Direttore e finalizzate a siffatte attività, come già dimostrato dallo stesso art. 26, comma 1, della legge n. 124 del 2007 che ha stabilito che «la raccolta e il trattamento delle notizie e delle informazioni sono finalizzati esclusivamente al perseguimento degli scopi istituzionali del Sistema di informazioni per la sicurezza»;
che, quindi, nella specie, secondo il GUP di Perugia, posto che la condotta ascritta agli imputati nel giudizio pendente dinanzi al medesimo sarebbe riferita ad un indebito utilizzo dei fondi e delle risorse del Servizio per l’espletamento di un’attività sicuramente estranea ai compiti istituzionali del SISMI e che in seguito è stata addirittura sanzionata penalmente, risulterebbe evidente che l’opposizione (e la conferma) del segreto di Stato inerente a tali vicende – tale da «precludere al giudice penale la verifica dell’intera fenomenologia del fatto, in tutti i suoi elementi costitutivi, intrinseci ed estrinseci» – non sia rispondente alle finalità tenute in considerazione dalla legge che lo tutela;
che, pertanto, il ricorrente chiede che la Corte dichiari che non spettava al Presidente del Consiglio dei ministri «secretare, mediante conferma dell’opposizione del segreto da altri opposto, modi e forme dirette e indirette di finanziamento per la gestione da parte di Pio Pompa della sede del SISMI di via Nazionale a Roma, allorché il sevizio era retto da Nicolò Pollari», «modi e forme di retribuzione diretta o indiretta, di Pio Pompa e Jenny Tontodimamma, collaboratori prima e dipendenti poi del SISMI diretto da Nicolò Pollari», nonché l’esistenza di «direttive ed ordini, durante il periodo in cui il SISMI è stato retto da Nicolò Pollari, impartiti ai menzionati Pio Pompa e Jenny Tontodimamma di raccolta di informazione su magistrati italiani o stranieri» e conseguentemente annulli i predetti atti di conferma del segreto.
Considerato che, in questa fase del giudizio, a norma dell’articolo 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale è chiamata a delibare senza contraddittorio in ordine all’ammissibilità del conflitto di attribuzione, sotto il profilo della sussistenza della «materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza»;
che, sotto il profilo soggettivo, il giudice per le indagini preliminari, in funzione di giudice dell’udienza preliminare, è legittimato a sollevare conflitto, con specifico riferimento a conflitti proposti in relazione all’apposizione del segreto di Stato, «avuto riguardo alla giurisprudenza di questa Corte che riconosce ai singoli organi giurisdizionali la legittimazione ad essere parti di conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto, in posizione di piena indipendenza garantita dalla Costituzione, competenti a dichiarare definitivamente, nell’esercizio delle relative funzioni, la volontà del potere cui appartengono» (ord. n. 338 del 2007; n. 125 del 2007);
che, peraltro, sussiste nella specie anche la legittimazione in concreto del giudice dell’udienza preliminare a sollevare conflitto, in quanto il predetto, chiamato a decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio presentata dal pubblico ministero, è nella piena titolarità dei suoi poteri, e gli atti impugnati sono suscettibili di incidere direttamente sul contenuto dei provvedimenti giurisdizionali che il medesimo è chiamato ad emettere (decreto che dispone il giudizio di cui all’art. 429 del codice di procedura penale o sentenza di non luogo a procedere di cui all’art. 425 dello stesso codice);
che deve essere affermata anche la legittimazione a resistere al conflitto fra poteri dello Stato, in relazione al segreto di Stato, del Presidente del Consiglio dei ministri, «in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene in ordine alla tutela, apposizione, opposizione e conferma del segreto di Stato, non solo in base a quanto previsto, dapprima, dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801 (Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato) e, poi, dalla legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto), ma anche alla stregua delle norme costituzionali che ne definiscono le attribuzioni» (ordinanze n. 425 del 2008, n. 230 del 2008, n. 337, n. 125 e n. 124 del 2007);
che, quanto al profilo oggettivo del conflitto, è lamentata dal ricorrente la lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite, posto che esso ricorrente assume che l’opposizione e la conferma del segreto di Stato in ordine a vicende ritenute estranee alle finalità a tutela delle quali può essere apposto precluderebbe al giudice l’accertamento del fatto-reato, con conseguente paralisi dell’attività giudiziaria;
che tale preliminare valutazione, adottata prima facie ed in assenza di contraddittorio, lascia impregiudicata ogni ulteriore e diversa determinazione anche relativamente ai profili attinenti alla stessa ammissibilità del ricorso;
che, pertanto, allo stato, va dichiarata l’ammissibilità del ricorso, tanto sotto il profilo oggettivo, che sotto quello soggettivo
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell’articolo 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Perugia nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, con l’atto indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Perugia;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell’articolo 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2010.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 dicembre 2010.