Ordinanza n. 363 del 2010

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ORDINANZA N. 363

ANNO 2010

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Ugo                             DE SIERVO                                    Presidente

-           Paolo                           MADDALENA                                 Giudice

-           Alfio                            FINOCCHIARO                                      "

-           Alfonso                       QUARANTA                                            "

-           Franco                         GALLO                                                     "

-           Luigi                            MAZZELLA                                             "

-           Gaetano                       SILVESTRI                                              "

-           Sabino                         CASSESE                                                 "

-           Maria Rita                   SAULLE                                                   "

-           Giuseppe                     TESAURO                                                "

-           Paolo Maria                 NAPOLITANO                                        "

-           Giuseppe                     FRIGO                                                      "

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                           "

-           Paolo                           GROSSI                                                    "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 669-terdecies del codice di procedura civile e dell’articolo 26, terzo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11 (Nuova disciplina dell’affitto dei fondi rustici), promosso dal Presidente della Sezione specializzata  agraria del Tribunale ordinario di Ancona nel procedimento vertente tra Ferretti Giancarlo, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Sperimentazioni Agricole s.r.l., e Chessa Matteucci Yuri ed altri, in proprio e nella qualità di legali rappresentanti dell’Azienda agricola Eredi di Chessa Sebastiano, con ordinanza del 18 aprile 2009, iscritta al n. 142 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell’anno 2010.

         Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

         udito nella camera di consiglio del 17 novembre 2010 il Giudice relatore Paolo Grossi.

Ritenuto che il Presidente della Sezione specializzata agraria del Tribunale di Ancona, «statuendo nel procedimento cautelare agrario di prima istanza n. 101699/2008 R.G.», con ordinanza emessa il 18 aprile 2009, ha sollevato – in riferimento agli articoli 2, 3, 24 e 97 della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’articolo 669-terdecies del codice di procedura civile, «laddove non contempla espressamente la reclamabilità dell’ordinanza cautelare emessa dalla Sezione agraria specializzata del Tribunale, e laddove non attribuisce detta potestà cautelare al Presidente della Sezione agraria specializzata» (in analogia con l’articolo 696, secondo comma, cod. proc. civ., in tema di accertamento tecnico preventivo, e con l’articolo 696-bis cod. proc. civ., in tema di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite), e dell’articolo 26, terzo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11 (Nuova disciplina dell’affitto dei fondi rustici), «ove quest’ultimo non sia ritenuto implicitamente abrogato, per contrasto con gli artt. 669-sexies primo comma e secondo comma, 669-terdecies […] e quaterdecies c.p.c.»;

che il rimettente – premesso, in fatto, che «in altro procedimento cautelare n. 100654/2007 R.G.», il Tribunale ordinario di Ancona Sezione specializzata agraria, quale giudice del reclamo ex art. 669-terdecies cod. proc. civ., aveva dichiarato la nullità «per vizi di forma» di una precedente ordinanza (emessa dal medesimo Presidente rimettente, ex art. 669-sexies cod. proc. civ., reiettiva di altro ricorso cautelare ante causam ex art. 700 cod. proc. civ.) – ritiene tale provvedimento viziato di «ultrapetizione-extrapetizione» poiché, non contestata in quella sede la competenza funzionale monocratica del Presidente della Sezione specializzata agraria ed essendo in gioco «la sola reclamabilità (o non reclamabilità) dell’ordinanza cautelare di 1° grado», «il Collegio, investito del gravame, avrebbe dovuto limitarsi ad esaminare […] se il provvedimento fosse (o meno) suscettibile di reclamo»;

che il rimettente – avverso tale decisione del Collegio, da lui ritenuta «non condivisibile» – afferma che «l’art. 669-terdecies c.p.c., tanto nella versione della Novella 1990, quanto nella versione della Novella 2005, non contempla alcuna forma di reclamo avverso l’ordinanza emessa dalla Sezione agraria specializzata del Tribunale»; che il primo comma dell’art. 26 della citata legge n. 11 del 1971 «non è da ritenersi preclusivo della competenza presidenziale in materia cautelare»; e che il secondo comma del medesimo art. 26, «nell’investire le Sezioni agrarie specializzate dei provvedimenti cautelari, relativi alle controversie di competenza delle stesse Sezioni, non traccia distinzione di sorta fra Presidente della Sezione agraria e organo collegiale»; e ritiene altresì «implicitamente abrogato, per contrasto con la nuova normativa in tema di procedimenti cautelari, [...] il terzo comma del citato art. 26, laddove vieta, implicitamente, l’emissione di decreto “inaudita altera parte” nella ipotesi di sequestro, conservativo o giudiziario»;

che, peraltro, il giudice a quo osserva che, «ove non si accetti la tesi (dello scrivente) di abrogazione implicita del detto 3° comma (che oltretutto sembra discriminare, ulteriormente, la fattispecie del sequestro, conservativo o giudiziario che sia, rispetto alle altre fattispecie cautelari), per contrasto con gli artt. 669-terdecies e quaterdecies c.p.c., il comma medesimo dovrebbe essere ritenuto palesemente viziato da incostituzionalità, per lesione (ex artt. 2 e 3 Carta costituzionale) di fattispecie obiettivamente identiche, che vengono ad essere tutelate in grado minore rispetto alla sfera giuscivilistica, per il solo fatto di originare da contenzioso agrario», nonché per violazione dell’art. 97 Cost., perché inibisce «la potestà di ravvisare, in capo al giudice della cautela, gli estremi per la tutela anticipata nelle forme della decretazione interinale “inaudita altera parte”»;

che, inoltre, il rimettente – data l’esigenza di colmare «la lacuna insita nell’art. 669-terdecies c.p.c. in tema di cautela emessa dalla Sezione Agraria specializzata» – «ritiene che la competenza funzionale dell’organo presidenziale sia desumibile da quanto, notoriamente, avviene in tema di emissione di decreti ingiuntivi, e, soprattutto […], in tema di procedure di accertamento tecnico preventivo, ex art. 696 c.p.c. («novellato» dalla riforma 2005) ed ex art. 696-bis stessa codicistica (consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite)», aventi «vera e propria natura cautelare»; sicché, «ove non si ritenga il detto terzo comma art. 26 legge 11 febbraio 1971, n. 11, implicitamente abrogato per suo netto oculare evidente contrasto con gli artt. 669-bis e segg. c.p.c. (in particolare con gli artt. 669-terdecies e quaterdecies), va ritenuto incostituzionale, anche, ulteriormente, per evidente palese contrasto con il secondo comma, cit. norma, discriminando fra i vari tipi di procedimenti cautelari, tutelando, in modo minore, il sequestro rispetto alle altre procedure di minore cautela»;

che, infine, il giudice a quo afferma che «la rilevanza del presente “incidente di costituzionalità” [che, al fine di individuare una competenza funzionale, «attiene alla futura “certezza dei rapporti giuridici” sotto il profilo della tutela processuale»] è data dall’inderogabile esigenza, per i procedimenti cautelari “instaurandi”, di garantire la ripartizione interna delle procedure medesime, degli affari giudiziari “introitandi” nel rispetto dell’art. 97 Cost. sull’efficienza, correttezza e buon andamento della P.A.»;

            che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l’inammissibilità delle sollevate questioni.

            Considerato che il Presidente della Sezione specializzata agraria del Tribunale di Ancona – chiamato a statuire «nel procedimento cautelare agrario di prima istanza n. 101699/2008 R.G.» – censura, in riferimento agli articoli 2, 3, 24 e 97 della Costituzione, l’articolo 669-terdecies del codice di procedura civile, «laddove non contempla espressamente la reclamabilità dell’ordinanza cautelare emessa dalla Sezione agraria specializzata del Tribunale, e laddove non attribuisce detta potestà cautelare al Presidente della Sezione agraria specializzata» (in analogia con l’articolo 696, secondo comma, cod. proc. civ., in tema di accertamento tecnico preventivo, e con l’articolo 696-bis cod. proc. civ., in tema di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite); nonché l’articolo 26, terzo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11 (Nuova disciplina dell’affitto dei fondi rustici), «ove quest’ultimo non sia ritenuto implicitamente abrogato, per contrasto con gli artt. 669-sexies primo comma e secondo comma, 669-terdecies […] e quaterdecies c.p.c.»;

            che – come anche espressamente eccepito dal Presidente del Consiglio dei ministri intervenuto nel presente giudizio di costituzionalità – l’ordinanza di rimessione è viziata da diversi profili di inammissibilità;

che, in primo luogo, l’atto introduttivo risulta privo di qualsiasi descrizione della fattispecie sottoposta al vaglio del rimettente nel giudizio a quo;

che, infatti, il Presidente della Sezione specializzata agraria del Tribunale ordinario di Ancona si limita esclusivamente ad affermare di essere stato chiamato a statuire «nel procedimento cautelare agrario di prima istanza n. 101699/2008 R.G.», senza tuttavia fornire alcuna indicazione in ordine alla specifica domanda cautelare ivi proposta, di cui, in particolare, restano sconosciuti il petitum e la causa petendi e, di conseguenza, anche il tipo di tutela azionata, nonché lo stato della controversia in relazione alla accoglibilità di eventuali richieste di pronuncia della cautela inaudita altera parte, ovvero alla intervenuta instaurazione del contraddittorio nella successiva fase procedimentale;

che l’omessa descrizione della fattispecie determina l’impossibilità per la Corte di vagliare la configurabilità della rilevanza delle questioni medesime (ordinanze n. 127 e n. 79 del 2009);

che, d’altro canto, il contesto argomentativo dell’ordinanza di rimessione (peraltro priva della necessaria chiarezza ed univocità, anche riguardo alla giustificazione addotta a supporto delle richieste di intervento della Corte sulle singole norme censurate: ordinanza n. 302 del 2009) appare in effetti rivolto esclusivamente a confutare una precedente ordinanza collegiale pronunciata dalla Sezione agraria del medesimo Tribunale di Ancona in sede di reclamo «in altro procedimento cautelare n. 100654/2007 R.G.»; tant’è che – al di là di un asserito generico fine di individuazione della competenza funzionale del Presidente nella fase cautelare ante causam del giudizio a quo (che il rimettente stesso ripetutamente afferma sussistere) – la rilevanza delle questioni non viene riferita alla soluzione di problematiche inerenti al processo principale, ma alla «inderogabile esigenza per i procedimenti cautelari “instaurandi”, di garantire la ripartizione interna delle procedure medesime, degli affari giudiziari “introitandi”» ed «alla futura “certezza dei rapporti giuridici” sotto il profilo della tutela processuale»;

che, motivata in tali termini la rilevanza delle questioni, risulta evidente come, attraverso il richiesto vaglio di costituzionalità, il giudizio incidentale venga nella specie utilizzato dal giudice a quo in modo distorto (ordinanza n. 219 del 2010), diretto impropriamente ad ottenere da questa Corte un avallo interpretativo allo scopo di preservare l’emanando provvedimento del presidente da una (eventuale e futura) diversa lettura ed applicazione delle norme da parte del collegio;

che, inoltre, anche le sollevate questioni, prese singolarmente, risultano premature o ipotetiche;

che, infatti, la denunciata mancata espressa previsione, nell’art. 669-terdecies cod. proc. civ., della reclamabilità dell’ordinanza cautelare emessa dalla sezione agraria si configura come censura prematura e priva di rilevanza nel procedimento cautelare di prima istanza (e ciò qualunque sia l’organo, monocratico o collegiale, ritenuto funzionalmente competente a conoscere ed a statuire in tale fase);

che altrettanto irrilevante – non essendo stata riferita alcuna contestazione su tale specifico profilo ed anzi essendo stato ripetutamente esplicitato e motivato il convincimento del rimettente di essere funzionalmente competente a statuire in merito alla domanda cautelare ante causam quale organo monocratico – appare la ulteriore censura mossa all’art. 669-terdecies cod. proc. civ., riguardante l’omessa previsione appunto della competenza cautelare del Presidente della Sezione specializzata agraria;

che, altresì, si presenta viziata di ipoteticità la denuncia riferita all’art. 26, terzo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, secondo cui «sulle istanze di sequestro le sezioni specializzate provvedono con ordinanza in camera di consiglio dopo aver sentito le parti», giacché – anche a prescindere dal fatto che non è dato sapere se il rimettente sia stato chiamato a provvedere su istanze di sequestro, cui la disposizione si riferisce – detto comma viene impugnato «ove […] non sia ritenuto implicitamente abrogato», così indebitamente demandandosi ancora una volta a questa Corte il compito (viceversa spettante al giudice a quo) di verificare la vigenza della norma;

che, infine, l’ordinanza di rimessione è ulteriormente viziata dalla assenza di adeguate (o quantomeno sufficienti) argomentazioni in ordine agli specifici motivi della ritenuta non manifesta infondatezza delle questioni medesime rispetto a tutti gli evocati parametri costituzionali, la cui lesione viene dedotta in modo del tutto apodittico (ordinanza n. 122 del 2009);

che, pertanto, le sollevate questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

            dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 669-terdecies del codice di procedura civile e dell’articolo 26, terzo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11 (Nuova disciplina dell’affitto dei fondi rustici), sollevate – in riferimento agli articoli 2, 3, 24 e 97 della Costituzione – dal Presidente della Sezione specializzata agraria del Tribunale ordinario di Ancona, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

            Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2010.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2010.