Ordinanza n. 219 del 2010

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ORDINANZA N. 219

ANNO 2010

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-          Francesco                     AMIRANTE                          Presidente

-          Ugo                              DE SIERVO                          Giudice

-          Paolo                            MADDALENA                          “

-          Alfio                             FINOCCHIARO                      “

-          Franco                          GALLO                                     “

-          Luigi                             MAZZELLA                              “

-          Gaetano                        SILVESTRI                               “

-          Sabino                          CASSESE                                 “

-          Maria Rita                    SAULLE                                    “

-          Giuseppe                      TESAURO                                “

-          Paolo Maria                  NAPOLITANO                         “

-          Giuseppe                      FRIGO                                      “

-          Alessandro                   CRISCUOLO                            “

-          Paolo                            GROSSI                                    “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 53, secondo comma, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promossi dal Magistrato di sorveglianza di Modena con ordinanze del 22 luglio (n. 3 ordinanze), del 19 e del 22 agosto 2009, rispettivamente iscritte ai nn. da 316 a 320 del registro ordinanze 2009 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell’anno 2010.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 maggio 2010 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto che, con ordinanza del 22 luglio 2009 (r.o. n. 316 del 2009), il Magistrato di sorveglianza di Modena ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 53, secondo comma, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui, secondo l’interpretazione adottata dalla Procura generale della Corte di cassazione, non consente che siano concesse all’internato, sottoposto alla misura di sicurezza della casa di lavoro, più licenze quindicinali in via continuativa, finalizzate alla fruizione di un programma extramurario di risocializzazione;

che il giudice a quo riferisce di dover decidere sulle istanze, presentate da un soggetto internato a far tempo dal 18 aprile 2008, presso la Casa di lavoro di Saliceta San Giuliano (Modena), in esecuzione della misura di sicurezza della casa di lavoro per la durata di due anni;

che le istanze hanno ad oggetto la concessione di più periodi di licenza continuativi, finalizzati alla prosecuzione del rapporto di collaborazione con la facoltà di Scienza della formazione presso l’Università degli studi dell’Aquila;

che la Direzione dell’istituto penitenziario ha espresso parere favorevole, rappresentando che l’internato si trovava in licenza da lungo tempo, che «durante questo periodo all’esterno […] si è laureato a pieni voti ed ha iniziato una collaborazione di lavoro con l’Università», e che l’Ufficio esecuzione penale di Pescara, con precedenti note, ha valutato positivamente il percorso esterno dell’interessato;

che il giudice a quo evidenzia come, in casi simili a quello odierno, fosse solito concedere più licenze di quindici giorni ciascuna, posto che, per un verso, gli internati non possono accedere alla misura alternativa dell’affidamento in prova, anche di carattere terapeutico, prevista dall’art. 94 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), e che, per altro verso, non potrebbe essere concessa la licenza di riadattamento sociale, prevista dall’art. 53, secondo comma, secondo periodo, ord. pen., della durata massima di trenta giorni all’anno, perché non finalizzata a scopi riabilitativi e incompatibile temporalmente con l’attuazione di un programma terapeutico;

che, nel caso di specie, non sarebbe concedibile neppure la licenza finale di esperimento, prevista dal citato art. 53, primo comma, in riferimento agli ultimi sei mesi del periodo di internamento che precede il riesame di pericolosità, in quanto tale termine non è ancora maturato;

che inoltre, prosegue il rimettente, a differenza di quanto accade per i detenuti semiliberi – per i quali, tra l’altro, la licenza si configura come istituto premiale ed incontra il limite di quarantacinque giorni all’anno –, nessuna disposizione di legge stabilisce un tetto massimo di licenze concedibili agli internati;

che comunque, per questi ultimi, non rivestirebbe alcun significato la regola del rientro in istituto tra una licenza e l’altra, essendo gli stessi sottoposti ex lege alla libertà vigilata durante il periodo di licenza;

che la concedibilità di licenze quindicinali continuative agli internati sarebbe confermata, a contrario, dalla disposizione contenuta nell’art. 30-ter, primo comma, ord. pen., in tema di permessi premio, nella quale, oltre al già ricordato tetto massimo di fruibilità annua di quarantacinque giorni, è previsto il limite di durata di quindici giorni «ogni volta», con una precisazione che varrebbe proprio ad impedire la concessione dei permessi in via continuativa;

che dunque, a parere del giudice a quo, una maggiore flessibilità nell’applicazione dello strumento della licenza, all’interno del sistema delle misure di sicurezza, andrebbe a compensare la mancata previsione di istituti corrispondenti a talune misure alternative alla detenzione, posto che «lo stesso risultato pratico non segregante può essere conseguito attraverso la strutturazione di licenze»;

che, diversamente, si realizzerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra il detenuto – il quale può accedere a misure finalizzate a programmi terapeutici e di risocializzazione, lasciando l’istituto di detenzione anche molti anni prima del momento di fine-pena – e l’internato, il quale «dovrebbe rimanere necessariamente segregato (se gli è stata applicata la casa di lavoro per due anni) almeno un anno e sei mesi prima di poter accedere ad esperienze extramurarie continuative»;

che, inoltre, nei casi in cui allo stesso soggetto debba essere applicata la misura di sicurezza della casa di lavoro dopo l’esecuzione di condanna a pena detentiva, e quest’ultima sia stata espiata in regime di affidamento in prova, si determinerebbe una ingiustificata interruzione del percorso di risocializzazione iniziato durante la fase di espiazione della pena, a fronte del carattere non retributivo della misura di sicurezza;

che il rimettente procede ad elencare le molteplici situazioni che, secondo «una diffusa e ventennale interpretazione degli Uffici di sorveglianza», sarebbero ricomprese nel concetto di gravi esigenze, e dunque consentirebbero la concessione di licenze in via continuativa: il soggiorno e la frequentazione di parenti, il soggiorno in appartamento protetto, la sottoposizione a programma terapeutico presso il Sert ovvero presso comunità terapeutica, anche psichiatrica, l’assistenza a parenti handicappati ovvero affetti da gravi malattie, lo svolgimento di attività lavorativa;

che, a parere del giudice a quo, tale applicazione dell’istituto della licenza sarebbe l’esito dell’«unica esegesi costituzionalmente orientata» della norma censurata, come confermato anche dalla sentenza n. 107 del 2009 [recte: n. 208 del 2009] della Corte costituzionale, in cui si trova affermato che «risulta ormai presente nella disciplina sulle misure di sicurezza il principio secondo il quale si deve escludere l’automatismo che impone al giudice di disporre comunque la misura detentiva, anche quando una misura meno drastica, e in particolare una misura più elastica e non segregante come la libertà vigilata, accompagnata da prescrizioni stabilite dal giudice medesimo, si riveli capace, in concreto, di soddisfare contemporaneamente le esigenze di cura e tutela della persona interessata e di controllo della sua pericolosità sociale»;

che, peraltro, in senso opposto alla interpretazione prescelta, il rimettente segnala che, secondo la Procura generale della Corte cassazione, le licenze continuative in questione, in quanto non intervallate da un rientro in istituto, sarebbero state emesse dallo stesso rimettente «con grave violazione di legge, e segnatamente dell’art. 53 O.P., in quanto le dette licenze sono suddivise “solo formalmente e apparentemente in più distinte licenze della durata di 15 giorni ciascuna […] in aperto contrasto con la succitata disposizione di legge che prevede la possibilità di concedere licenze di tal fatta solo per gravi esigenze personali o familiari e per un periodo non superiore a quindici giorni”»;

che l’opzione interpretativa fatta propria dalla Procura generale della Corte di cassazione, secondo il rimettente, non potrebbe essere considerata «come un semplice parere od opinione di parte dato che nella materia penitenziaria può prevalere – sulle decisioni del giudice – una semplice volontà, anche del tutto sfornita di motivazione, espressa dall’organo dell’accusa», come confermato dalla previsione contenuta nell’art. 4-bis, comma 3-bis, della legge n. 354 del 1975, che vieta la concessione dei benefici penitenziari ai detenuti ed internati per delitti dolosi, qualora il Procuratore nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunichi l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata;

che, pur precisando di non ignorare che la questione di costituzionalità è inammissibile se l’autorità rimettente non «motiva circa l’assenza di opzioni interpretative costituzionalmente orientate», il giudice a quo evidenzia come, nel caso di specie, tale opzione sia «accusata di grave violazione di legge»;

che, di conseguenza, l’art. 53, secondo comma, primo periodo, ord. pen., «così come interpretato dalla Procura generale della Cassazione», risulterebbe in contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto determina una ingiustificata disparità di trattamento tra detenuti ed internati, avuto riguardo alla fruibilità di un preciso programma extramurario di risocializzazione;

che il Magistrato di sorveglianza di Modena, con quattro ordinanze di analogo tenore (r. o. nn. 317, 318, 319, 320 del 2009, deliberate il 22 luglio, il 19 agosto e il 22 agosto 2009), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 53, secondo comma, primo periodo, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui, secondo l’interpretazione adottata dalla Procura generale della Corte di cassazione, non consente che siano concesse all’internato, sottoposto alla misura di sicurezza della casa di lavoro, più licenze quindicinali in via continuativa, finalizzate alla fruizione di un programma terapeutico contro la tossicodipendenza ovvero l’alcooldipendenza;

che nel procedimento da cui promana l’ordinanza r.o. n. 317 del 2009 il giudice a quo è chiamato a valutare le istanze presentate da un soggetto «già internato» presso la Casa di lavoro di Saliceta San Giuliano (Modena), il quale chiede la concessione di più periodi di licenza continuativi, finalizzati alla fruizione di un programma terapeutico contro la tossicodipendenza presso una comunità di recupero ove era stato collocato, in regime di arresti domiciliari, dal Tribunale di Genova;

che la relazione della citata comunità, allegata alle istanze, dà atto che l’internato sta seguendo proficuamente il programma terapeutico;

che l’istante, secondo quanto precisato dal rimettente, «al termine della pena detentiva, deve essere internato presso il menzionato Istituto penitenziario in esecuzione della misura di sicurezza della casa di lavoro per anni tre»;

che il giudice a quo, richiamate le argomentazioni già esposte in riferimento all’ordinanza r.o. n. 316 del 2009, osserva come, nel caso di specie, l’unico modo per assicurare la prosecuzione del programma terapeutico risieda nella concessione delle licenze quindicinali in via continuativa;

che il rimettente evidenzia come l’interpretazione restrittiva, fatta propria dalla Procura generale della Corte di cassazione, sarebbe produttiva di una ingiustificata disparità di trattamento tra gli internati e i detenuti, con evidenti ricadute sul diritto alla salute;

che infatti, mentre l’internato sottoposto a misura di sicurezza detentiva potrebbe fruire di un programma terapeutico soltanto negli ultimi sei mesi di applicazione della misura, attraverso la concessione della licenza finale di esperimento, prevista dall’art. 53, secondo comma, seconda parte, ord. pen., il detenuto in esecuzione di pena, nelle analoghe condizioni di tossicodipendenza, può fruirne negli ultimi sei anni di pena, e con vincoli meno intensi di quelli ai quali è sottoposto ex lege l’internato in licenza;

che, pertanto, se non si accede alla lettura della norma che consente la concessione di più licenze continuative, si nega all’internato il diritto di curarsi, tenuto conto che non esistono programmi terapeutici della durata di quindici giorni;

che, per il resto, sono svolti gli stessi argomenti esposti nell’ordinanza r.o. n. 316 del 2009;

che nel procedimento da cui promana l’ordinanza n. 318 del 2009 il giudice a quo riferisce di dover decidere sulle istanze presentate da un soggetto internato presso la Casa di reclusione di Castelfranco Emilia (Modena), il quale chiede la concessione di più periodi di licenza continuativi per fruire di un programma terapeutico contro la tossicodipendenza e, contestualmente, per esercitare attività lavorativa;

che la Direzione dell’istituto penitenziario ha espresso parere favorevole alla concessione delle licenze, in quanto necessarie alla prosecuzione del programma sopra indicato;

che il rimettente precisa che l’istante è internato in esecuzione della misura di sicurezza della casa di lavoro per la durata di due anni, la cui applicazione è iniziata il 25 ottobre 2008, «sicché il periodo minimo verrà a scadere il 24 ottobre 2010»;

che, nel prosieguo dell’ordinanza, sono riportati gli stessi argomenti esposti nelle ordinanze r.o. n. 316 e n. 317 del 2009;

che, nel procedimento da cui promana l’ordinanza r.o. n. 319 del 2009, il giudice a quo è chiamato a valutare le istanze presentate da un soggetto internato presso la Casa di reclusione di Castelfranco Emilia (Modena), il quale chiede la concessione di più periodi di licenza continuativi finalizzati alla fruizione, per tutta la durata della misura di sicurezza, di un programma terapeutico contro la tossicodipendenza presso il Sert di Vicenza, resosi disponibile come da nota del 7 luglio 2009;

che, nel prosieguo dell’ordinanza, sono riportati gli stessi argomenti esposti nelle ordinanze r.o. n. 316 e n. 317 del 2009;

che, nel procedimento da cui promana l’ordinanza r.o. n. 320 del 2009, il giudice a quo è chiamato a valutare le istanze presentate da un soggetto internato presso la Casa di lavoro di Saliceta San Giuliano (Modena), il quale chiede la concessione di più periodi di licenza continuativi per «strutturare un programma terapeutico contro la tossicodipendenza presso il Sert di Genova che, a tal fine, gli ha fissato diversi appuntamenti», come da nota dello stesso Sert;

che il rimettente precisa che l’istante è internato in esecuzione della misura di sicurezza della casa di lavoro per la durata di due anni;

che, nel prosieguo dell’ordinanza, sono riportati gli stessi argomenti esposti nelle ordinanze r.o. n. 316 e n. 317 del 2009;

che, con atti di identico tenore, è intervenuto in ciascuno dei giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile;

che la difesa dello Stato evidenzia come la norma che detta la disciplina delle licenze quindicinali agli internati non sia censurata secondo interpretazione fatta propria dal rimettente, bensì nella lettura offertane dalla Procura generale della Corte di cassazione;

che dunque, se anche l’opzione interpretativa adottata dal rimettente sia qualificata dalla citata Procura generale come violazione di legge, ciò non varrebbe ad esonerare il rimettente dall’applicazione della norma nel rispetto dei principi costituzionali;

che inoltre sarebbe privo di pertinenza il richiamo, operato dal giudice a quo, alla disposizione contenuta nell’art. 4-bis, comma 3-bis, ord. pen. che attribuisce efficacia preclusiva, ai fini della concessione dei benefici penitenziari ai detenuti ed agli internati per reati dolosi, alla comunicazione del Procuratore nazionale antimafia o del Procuratore distrettuale dell’attualità di collegamenti tra il detenuto o l’internato e la criminalità organizzata;

che, infatti, la particolare competenza attribuita agli indicati organi inquirenti è circoscritta a ben definite situazioni e non può incidere sulla potestà interpretativa delle previsioni in materia di licenze agli internati, che spetta in via esclusiva ai competenti organi giurisdizionali;

che, pertanto, la questione risulterebbe manifestamente inammissibile in quanto fondata su un’interpretazione della legge difforme da quella che il giudice a quo reputa costituzionalmente imposta.

Considerato che il Magistrato di sorveglianza di Modena dubita, in riferimento all’art. 3 della Costituzione (r.o. n. 316 del 2009), della legittimità costituzionale dell’art. 53, secondo comma, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui, secondo l’interpretazione adottata dalla Procura generale della Corte di cassazione, non consente che siano concesse all’internato, sottoposto alla misura di sicurezza della casa di lavoro, più licenze quindicinali in via continuativa, finalizzate alla fruizione di un programma extramurario di risocializzazione;

che lo stesso rimettente, con quattro ordinanze di analogo tenore (r.o. nn. 317, 318, 319, 320 del 2009), dubita, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., della legittimità costituzionale della medesima disposizione, nella parte in cui, secondo l’interpretazione adottata dalla Procura generale della Corte di cassazione, non consente che siano concesse all’internato, sottoposto alla misura di sicurezza della casa di lavoro, più licenze quindicinali in via continuativa, finalizzate alla fruizione di un programma terapeutico per superare la tossicodipendenza o l’alcooldipendenza;

che, preliminarmente, rilevata la parziale identità dei parametri evocati e la coincidenza delle argomentazioni poste a fondamento delle censure, le questioni vanno riunite per essere decise con un’unica pronuncia;

che il giudice a quo, il quale deve provvedere in merito ad istanze di concessione di licenze quindicinali continuative avanzate da soggetti sottoposti alla misura di sicurezza della casa di lavoro, ritiene che l’opzione interpretativa restrittiva, che vieta la concessione delle licenze come richieste, sia produttiva di ingiustificata disparità di trattamento tra internati sottoposti a misure di sicurezza detentive e detenuti in esecuzione di pena, con incidenza anche sul diritto alla salute, nei casi in cui le licenze siano finalizzate alla fruizione di un programma terapeutico contro la tossicodipendenza;

che il rimettente evidenzia come, a differenza dei detenuti, gli internati non possano accedere alle misure alternative che consentono periodi anche prolungati di permanenza all’esterno, funzionali a percorsi di risocializzazione ovvero di carattere terapeutico, e come, pertanto, l’unica esegesi costituzionalmente orientata della norma censurata sarebbe quella che ammette la concessione delle licenze in via continuativa;

che lo stesso rimettente riconduce il divieto di concessione di licenze quindicinali in via continuativa al censurato art. 53, secondo comma, primo periodo, ord. pen. «così come interpretato dalla Procura generale della Corte di cassazione», sul rilievo che tale interpretazione non potrebbe essere considerata alla stregua di un «semplice parere od opinione di parte», poiché nel sistema penitenziario le posizioni assunte dall’organo inquirente possono risultare vincolanti, come accade per la concessione dei benefici penitenziari ai detenuti ed internati per delitti dolosi, che risulta vietata nei casi in cui il Procuratore nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunichi l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata;

che il giudice a quo, peraltro, non fornisce indicazioni sulla rilevanza dell’opzione interpretativa attribuita alla Procura generale della Corte di cassazione in riferimento ai procedimenti a quibus, né attribuisce alla predetta opzione le connotazioni del diritto vivente;

che dunque nella specie, ed a parte ogni altra considerazione, il dubbio di legittimità costituzionale così prospettato si risolve in un improprio tentativo di ottenere da questa Corte l’avallo della (diversa) interpretazione della norma propugnata dal rimettente, con uso evidentemente distorto dell’incidente di costituzionalità (ex plurimis, ordinanze n. 150 del 2009, n. 161 del 2007, n. 114 del 2006);

che, di conseguenza, le questioni debbono essere dichiarate manifestamente inammissibili.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 53, secondo comma, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Modena, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 giugno 2010.