[ELG:SOMMARIO]
[ELG:SOMMARIO]
ORDINANZA N. 261
ANNO 2010
[ELG:SOMMARIO]
[ELG:COLLEGIO]
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
- Alfonso QUARANTA “
- Franco GALLO “
- Luigi MAZZELLA “
- Gaetano SILVESTRI “
- Sabino CASSESE “
- Maria Rita SAULLE “
- Giuseppe TESAURO “
- Paolo Maria NAPOLITANO “
- Giuseppe FRIGO “
- Alessandro CRISCUOLO “
- Paolo GROSSI “
[ELG:PREMESSA]
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 305 del codice di procedura civile, promosso dal Tribunale di Vicenza nel procedimento vertente tra R. C. e la Gemma s.r.l. ed altri, con ordinanza del 28 agosto 2009, iscritta al n. 293 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell’anno 2009.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 giugno 2010 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.
[ELG:FATTO]
[ELG:DIRITTO]
Ritenuto che il Tribunale di Vicenza, con ordinanza depositata il 28 agosto 2009, ha sollevato, in riferimento agli articoli 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 305 del codice di procedura civile «nella parte in cui prevede, nel caso di fallimento della parte costituita, che il termine perentorio per la riassunzione del processo decorra, per le parti diverse da quella fallita, dalla data dell’interruzione anziché dalla data in cui tali parti ne abbiano avuto effettiva conoscenza»;
che, come il rimettente riferisce, con atto di citazione notificato in data 18 aprile 2006, R. C. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 407 del 2006 emesso dal Tribunale di Vicenza su ricorso della società G. s.r.l.;
che detta società si è costituita con comparsa depositata il 2 febbraio 2007;
che nell’udienza fissata in pari data il giudice, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ha ordinato la chiamata in causa della G. P. s.n.c., la quale si è costituita con comparsa depositata il 20 luglio 2007;
che all’udienza celebrata in quella data il giudice, concessi alle parti i termini di cui all’art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., ha rinviato al 19 giugno 2008 per l’ammissione delle prove;
che, con atto depositato il 20 gennaio 2008, è intervenuta in causa la R. s.r.l., assumendo di essere cessionaria del credito della convenuta, oggetto del decreto ingiuntivo;
che l’udienza del 19 giugno 2008 è stata rinviata di ufficio al 1° ottobre 2008;
che in tale udienza sono comparsi i soli difensori dell’opponente, della terza chiamata in causa e della terza intervenuta;
che alla medesima udienza l’opponente ha depositato una visura camerale dalla quale è risultato che l’opposta era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Verona in data 11 marzo 2008;
che il giudice ha dichiarato l’interruzione del processo, ai sensi dell’art. 43, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione concordata e della liquidazione coatta amministrativa), introdotto dall’art. 41 del decreto legislativo 9 gennaio 2006 n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell’art. 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005 n. 80);
che, con ricorso depositato in data 19 marzo 2009, l’opponente ha riassunto il processo, chiedendo la fissazione dell’udienza per la prosecuzione dello stesso;
che tale udienza si è tenuta in data 24 giugno 2009;
che, con atto depositato il 3 giugno 2009, il fallimento G. s.r.l. si è costituito eccependo, in via preliminare, l’estinzione del processo per omessa tempestiva riassunzione nel termine di sei mesi dalla data della dichiarazione di fallimento;
che alla predetta udienza l’opponente ha contestato che fosse decorso il termine di sei mesi previsto dall’art. 305 cod. proc. civ., ritenendo che tale termine decorresse, anche dopo la modifica dell’art. 43 della legge fallimentare, dalla data di dichiarazione in udienza dell’intervenuto fallimento e non dalla data della sentenza di fallimento;
che, in subordine, l’opponente ha chiesto che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 305 cod. proc. civ., mentre il fallimento G. s.r.l. ha insistito nella propria eccezione di estinzione del processo;
che il giudice a quo ritiene applicabili al processo in corso l’art. 305 cod. proc. civ., nel testo anteriore alle modifiche apportate dall’art. 46, comma 14, della legge 18 giugno 2009 n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile) e l’art. 43 della legge fallimentare, nel testo risultante dalle modifiche apportate con il d.lgs. n. 5 del 2006;
che, in particolare, il rimettente osserva che l’art. 305 cod. proc. civ., così come riformato, si applica solo ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge n. 69 del 2009, per cui non trova applicazione nel giudizio a quo;
che, ad avviso del giudicante, la questione comunque rileva anche con riferimento al testo modificato dell’art. 305 cod. proc. civ., in cui è previsto un termine più breve per la riassunzione del processo a seguito di interruzione dello stesso;
che, inoltre, il giudice a quo ritiene che l’art. 43 della legge fallimentare, come integrato dal d.lgs. n. 5 del 2006, sia applicabile alla fattispecie in esame, a norma degli artt. 150 e 153 del medesimo decreto legislativo, perché il fallimento della G. s.r.l. è stato dichiarato dopo l’entrata in vigore della riforma, cioè dopo il 16 luglio 2006;
che, infine, il rimettente osserva che l’art. 41 del citato d.lgs. è applicabile anche ai processi pendenti, trattandosi di norma processuale;
che, in punto di non manifesta infondatezza, il giudice a quo afferma che, fino alla modifica della legge fallimentare operata nel 2006, nel caso di fallimento della parte costituita l’interruzione del processo, a norma dell’art. 300, primo e secondo comma, cod. proc. civ., conseguiva alla dichiarazione in giudizio o alla notificazione dell’evento da parte del procuratore costituito per la fallita;
che, invece, l’art. 41 del d.lgs. n. 5 del 2006 ha aggiunto all’art. 43 della legge fallimentare il seguente comma: «l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo», disposizione da interpretare nel senso che il fallimento della parte provoca, automaticamente, detta interruzione, senza necessità di dichiarazione in giudizio o di notificazione alle parti dell’evento;
che in tal senso, ad avviso del rimettente, si sarebbe espressa anche la Corte di cassazione nella sentenza resa a Sezioni unite il 20 marzo 2008, n. 7443, sicché non vi sarebbe spazio per una diversa interpretazione della norma, altrimenti destinata a rivelarsi pleonastica, in quanto l’interruzione del processo, come conseguenza della perdita della capacità della parte fallita di stare in giudizio, sarebbe già prevista dall’art. 300 cod. proc. civ.;
che, con particolare riferimento al giudizio in corso, secondo il rimettente la questione sarebbe rilevante perché il deposito del ricorso in riassunzione (19 marzo 2009) è avvenuto dopo il decorso del termine di sei mesi dalla data del fallimento (11 marzo 2008) e, pertanto, l’applicazione dei citati artt. 43 della legge fallimentare e 305 cod. proc. civ. porterebbe all’accoglimento dell’eccezione di estinzione del processo e alla definitiva esecutività del decreto ingiuntivo, a norma dell’art. 653 cod. proc. civ.;
che, inoltre, secondo il giudice a quo, benché al momento della dichiarazione d’interruzione del processo (udienza del 1° ottobre 2008) il termine semestrale, tenuto conto della sospensione feriale, non fosse ancora spirato e la parte fosse a conoscenza dell’atto interruttivo, tale argomento non sarebbe decisivo per affermare che non vi sia stata violazione del diritto di difesa e del diritto di uguaglianza delle parti nel processo, non essendo noto il momento in cui l’opponente era venuta a conoscenza del fallimento e non essendo provato che ne fosse a conoscenza prima dell’udienza del 1° ottobre 2008; sicché, in ogni caso, essa avrebbe avuto a disposizione un termine assai breve e del tutto insufficiente per valutare l’opportunità di proseguire nell’attività processuale oppure di lasciare che il processo si estinguesse;
che, in particolare, il rimettente ritiene, alla luce della modifica della legge fallimentare, che il fallimento della parte costituita produca l’effetto automatico dell’interruzione del processo così come già previsto dagli artt. 299, 300, terzo comma, e 301 cod. proc. civ., per le ipotesi, rispettivamente, della morte o della perdita della capacità di stare in giudizio della parte non ancora costituita; della medesima evenienza con riguardo alla parte costituita personalmente; della morte, radiazione o sospensione del procuratore della parte costituita;
che, in relazione a dette ipotesi, la Corte costituzionale è intervenuta per dichiarare la illegittimità costituzionale dell’art. 305 cod. proc. civ. nella parte in cui fa decorrere il termine per la riassunzione dall’interruzione del processo, anziché dal momento in cui le parti hanno avuto conoscenza dell’evento;
che, al riguardo, il giudice a quo cita la pronunzia n. 139 del 1967 concernente l’art. 301 cod. proc. civ. e quella n. 159 del 1971 relativa agli artt. 299 e 301, terzo comma, cod. proc. civ.; egli richiama, inoltre, la sentenza n. 34 del 1970 in tema di decorrenza del termine per la prosecuzione del processo sospeso, di cui all’art. 297, primo comma, cod. proc. civ., del quale fu dichiarata l’illegittimità costituzionale in base ad argomentazioni analoghe a quelle in tema d’interruzione del processo;
che il giudicante osserva come in passato la Corte costituzionale sia intervenuta con pronunzie di illegittimità dell’art. 305 cod. proc. civ., in tutti i casi in cui il codice aveva previsto il carattere automatico dell’effetto interruttivo al verificarsi dell’evento;
che il rimettente, inoltre, sottolinea la possibilità che la parte, diversa da quella fallita, resti ignara del fallimento della controparte anche per lungo tempo, venendo a conoscenza del fallimento stesso dopo il decorso del termine di legge per la riassunzione o comunque, come nel caso di specie, a ridosso del detto termine;
che, a suo avviso, benché gli artt. 16 e 17 della legge fallimentare prevedano forme di pubblicità volte a rendere noto ai terzi il fallimento (peraltro, soltanto dalla data d’iscrizione della sentenza nel registro delle imprese), sembra incongruo addossare alla parte l’onere di effettuare continue verifiche nei registri per controllare se la controparte è fallita;
che, dunque, secondo il rimettente la disposizione censurata si pone in contrasto con l’art. 111, secondo comma, Cost. e con il principio di uguaglianza in quanto la parte in bonis, a seguito della modifica dell’art. 43 della legge fallimentare, è posta in una posizione di svantaggio rispetto alla parte fallita perché ad essa è imposto l’onere di svolgere indagini onerose al fine di evitare che l’ignoranza del fallimento dell’avversario possa far maturare preclusioni a suo danno, con esiti assai gravosi, come nei giudizi di impugnazione;
che, inoltre, ad avviso del giudice a quo, un comportamento malizioso o negligente della curatela, consistente nel mero astenersi dal dare notizia all’altra parte del fallimento, può trasformare un istituto come quello dell’interruzione, diretto a garantire la parte interessata dall’evento dal rischio che il processo prosegua in un momento nel quale essa non può svolgere attività difensiva, in uno strumento per danneggiare, anche in modo irreparabile, la controparte ignara;
che, ancora, secondo il rimettente, la norma impugnata risulta in contrasto anche con l’art. 24, secondo comma, Cost., perché alla parte interessata alla prosecuzione del giudizio ed estranea all’evento interruttivo non è assicurato il diritto di difesa, in modo effettivo ed adeguato; essa è, infatti, posta nella condizione di subire il rischio che un evento ignoto, e non conoscibile secondo canoni di ordinaria diligenza, vada a pregiudicare la possibilità di difendere le proprie ragioni nel processo, subendo anche conseguenze assai gravi derivanti dall’estinzione del giudizio;
che per il rimettente, anche in questo caso, è necessario, per ricondurre ad equità il sistema, come modificato a seguito della riforma del 2006 della legge fallimentare, un intervento della Corte costituzionale sulla disposizione impugnata;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in giudizio chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile, perché il rimettente non avrebbe esperito il doveroso tentativo di ricercare una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa censurata.
Considerato che il Tribunale di Vicenza dubita, in riferimento agli articoli 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 305 del codice di procedura civile, «nella parte in cui prevede, nel caso di fallimento della parte costituita, che il termine perentorio per la riassunzione del processo decorra, per le parti diverse da quella fallita, dalla data dell’interruzione anziché dalla data in cui tali parti ne abbiano avuto effettiva conoscenza»;
che la questione è manifestamente infondata;
che, infatti, identica questione è stata già dichiarata non fondata «nei sensi di cui in motivazione» da questa Corte con sentenza n. 17 del 2010;
che nella pronunzia citata è stato ribadito che la disciplina in tema d’interruzione del processo è espressiva dell’esigenza di tutelare non soltanto la parte colpita dall’evento interruttivo, ma anche di preservare il diritto di difesa della parte cui il fatto interruttivo non si riferisce, con la conseguenza che quest’ultima deve essere messa in grado di conoscere se si sia o meno verificato l’evento interruttivo e da quale momento decorra il termine per la riassunzione;
che questa Corte, dunque, richiamando i princìpi già affermati nelle sentenze n. 36 del 1976, n. 159 del 1971, n. 34 del 1970 e n. 139 del 1967, ha nuovamente affermato che nel vigente sistema di diritto processuale civile è ormai acquisito il principio secondo cui, nei casi d’interruzione automatica del processo (artt. 299, 300, terzo comma, 301, primo comma, cod. proc. civ.), il termine per la riassunzione decorre non già dal giorno in cui l’evento interruttivo si è verificato, bensì dal giorno in cui esso è venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione e che «l’art. 43 del r.d. n. 267 del 1942, con il terzo comma (aggiunto dall’art. 41 del d.lgs. n. 5 del 2006), ha introdotto un nuovo caso d’interruzione automatica del processo, conseguente all’apertura del fallimento, mentre in precedenza anche nell’ipotesi di fallimento della parte l’interruzione del processo derivava dalla dichiarazione in giudizio o dalla notificazione dell’evento interruttivo ad opera del procuratore costituito della parte medesima (ex multis: Cass., Sez. un., n. 7443 del 2008, e giurisprudenza in essa richiamata)»;
che, in particolare, nella sentenza n. 17 del 2010 questa Corte ha affermato che il terzo comma dell’art. 43 della legge fallimentare «nulla ha previsto per la riassunzione, sicché al riguardo continua a trovare applicazione l’art. 305 cod. proc. civ., nel testo risultante a seguito delle ricordate pronunzie di questa Corte e del principio di diritto che sulla base di esse si è consolidato. Infatti, non sono ravvisabili ragioni idonee a giustificare, per la fattispecie qui in esame, una disciplina giuridica diversa rispetto alle altre ipotesi d’interruzione automatica, attesa l’identità di ratio e di posizione processuale delle parti interessate, che le accomuna»;
che il rimettente non adduce elementi nuovi per superare il convincimento qui richiamato, sicché va ribadita l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 305 cod. proc. civ. alla luce delle sentenze citate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
[ELG:DISPOSITIVO]
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 305 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Vicenza con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta il 7 luglio 2010.
[ELG:FIRME]
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2010.
[ELG:ALLEGATO]