SENTENZA N. 36
ANNO 1976
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Dott. Luigi OGGIONI, Presidente
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 28 luglio 1971, n. 585 (nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra), promosso con ordinanza emessa l'11 luglio 1973 dalla Corte dei conti - sezione I pensioni di guerra -, sul ricorso di Bennati Amedeo, iscritta al n. 91 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 dell'8 maggio 1974.
Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1975 il Giudice relatore Edoardo Volterra.
Ritenuto in fatto
La I sezione pensioni di guerra della Corte dei Conti, dovendo pronunciare sull'estinzione del giudizio richiesta dal Procuratore generale, nel procedimento iniziato da Amedeo Bennati e riassunto nei confronti dell'erede Aldo Bennati, con ordinanza emessa l'11 luglio 1973, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 legge 28 luglio 1971, n. 585, nella parte in cui dispone che il termine per presentare l'istanza di riassunzione del procedimento interrotto per decesso del ricorrente decorre dalla data del decesso e non da quella in cui gli eredi abbiano avuto conoscenza dell'evento interruttivo del giudizio, e nella parte in cui dispone che la decisione di estinzione del giudizio venga pronunciata dalla Corte dei conti in camera di consiglio senza che venga instaurato il contraddittorio fra le parti.
A sostegno della prima eccezione la Corte richiamava le decisioni n. 139 del 1967, n. 34 del 1970 e n. 159 del 1971 della Corte costituzionale, sottolineando il contrasto della norma impugnata con gli artt. 3 e 24 Cost. per la possibilità che vi siano eredi che senza loro colpa ignorino, o conoscano in ritardo, l'evento interruttivo del procedimento.
Quanto alla seconda eccezione, rilevava ancora il contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. da parte della disposizione impugnata, sottolineando la differenza della disciplina della procedura d'estinzione contenuta nella legge del 1971 rispetto a quella apprestata dal codice di procedura civile, aggiungendo che se é pur vero che la pronuncia di estinzione ha carattere dichiarativo di un fatto storico avvenuto, tale fatto storico potrebbe anche non essere accaduto per circostanze "rilevabili e provabili" soltanto dalla parte esclusa dalla possibilità di replicare.
L'ordinanza é stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Nessuno si é costituito dinanzi alla Corte costituzionale.
Considerato in diritto
1. - In materia di pensioni di guerra, l'art. 109 della legge 18 marzo 1968, n. 313, legittima alla prosecuzione del processo, interrotto a seguito della morte del ricorrente, gli eredi o anche uno di essi, per ottenere i ratei di pensione spettanti al de cuius sino al giorno della sua morte. Aggiunge l'art. 19 della legge 28 luglio 1971, n. 585, che l'istanza di riassunzione deve essere spedita o depositata nel termine di un anno dal decesso, a pena di estinzione del giudizio, che la Corte dei conti pronunzia in camera di consiglio su istanza del Procuratore generale.
Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale dell'ultima norma citata, nella parte in cui dispone che il termine per la riassunzione decorre dalla data del decesso del ricorrente e non dalla data in cui gli eredi abbiano avuto conoscenza dell'interruzione e nella parte in cui prevede che la pronunzia di estinzione venga adottata, senza che sia stato instaurato il contraddittorio, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
2. - Entrambe le questioni sono fondate.
Quanto alla prima, occorre far riferimento alla sentenza n. 159 del 1971 di questa Corte, con la quale é stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 305 del codice di procedura civile, ove prevedeva che il termine per la prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto ai sensi degli artt. 299 e 300, comma terzo, decorresse dalla interruzione, anziché dalla data in cui le parti ne avessero avuto conoscenza.
A motivo della decisione allora adottata si rilevava che con il sistema previsto non risultavano garantite la tutela giurisdizionale e la difesa in ogni stato e grado del procedimento, perché gli eredi della parte deceduta che ignorassero - ad esempio - la morte del loro dante causa o l'esistenza di un procedimento in corso non erano posti in grado di far valere in giudizio le loro difese e perché - in definitiva - un termine che, nelle intenzioni del legislatore, doveva fungere come spatium deliberandi per gli eredi, in realtà poteva anche decorrere a loro svantaggio, senza che - nei casi esemplificatamente menzionati - potesse essere utilizzato per intero.
Analoghe considerazioni valgono per affermare la violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione da parte dell'art. 19, primo comma, della legge n. 585 del 1971, non sussistendo alcun ragionevole motivo per cui nella procedura relativa alle pensioni di guerra, per quanto riguarda la materia in esame, debbano essere apportate deroghe, richieste da specifici interessi tutelati, al sistema generale del codice di procedura civile.
3. - Il medesimo art. 19, terzo comma, é lesivo del diritto di difesa e del principio di eguaglianza, laddove non dispone che l'istanza del Procuratore generale, diretta a far dichiarare l'estinzione del procedimento, debba essere notificata agli eredi del ricorrente.
La norma, che si discosta senza razionale giustificazione dal sistema previsto dagli artt. 307 e 308 del codice di procedura civile, esclude nel peculiare procedimento per le pensioni di guerra la possibilità degli eredi del ricorrente di provare o rilevare circostanze idonee ad evitare l'estinzione, per non concedere la garanzia del contraddittorio, che la Corte costituzionale ha sempre ritenuto aspetto indefettibile del diritto di difesa (cfr. sent. nn. 41 del 1965; 190 del 1970; 225 del 1974; 199 del 1975; 5 del 1976).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale:
a) dell'art. 19, primo comma, della legge 28 luglio 1971, n. 585 (nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra), nella parte in cui dispone che il termine per la riassunzione del processo, interrotto a seguito della morte del ricorrente, decorre dall'interruzione anziché dalla data in cui gli eredi del ricorrente ne abbiano avuto conoscenza;
b) dello stesso art. 19, terzo comma, nella parte in cui non prevede che l'istanza del Procuratore generale debba essere notificata agli eredi del ricorrente.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1976.
Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 19 febbraio 1976.