Ordinanza n. 260 del 2010

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[ELG:SOMMARIO]

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ORDINANZA N. 260

ANNO 2010

 

[ELG:COLLEGIO]

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-          Francesco                    AMIRANTE                           Presidente

-          Ugo                             DE SIERVO                             Giudice

-          Paolo                           MADDALENA                              "

-          Alfio                            FINOCCHIARO                            "

-          Alfonso                        QUARANTA                                 "

-          Franco                         GALLO                                          "

-          Luigi                            MAZZELLA                                   "

-          Gaetano                       SILVESTRI                                    "

-          Sabino                         CASSESE                                      "

-          Maria Rita                   SAULLE                                         "

-          Giuseppe                     TESAURO                                     "

-          Paolo Maria                 NAPOLITANO                              "

-          Giuseppe                     FRIGO                                           "

-          Alessandro                  CRISCUOLO                     "

-          Paolo                           GROSSI                                         "

[ELG:PREMESSA]

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e dell’art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso dal Giudice di pace di Chiavenna nel procedimento vertente tra G. P. e la Prefettura di Sondrio, con ordinanza del 27 maggio 2009, iscritta al n. 330 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell’anno 2010.

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 2010 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

[ELG:FATTO]

[ELG:DIRITTO]

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione con cui il Prefetto di Sondrio aveva disposto a carico di P.G. la sospensione cautelare della patente, per guida in stato di ebbrezza, l’opponente ha chiesto la determinazione delle modalità della sospensione, nel senso di limitare l’inibizione alla guida alla fascia oraria dalle ore 22.00 alle ore 7.00, con eventuale estensione del divieto all’intera giornata in corrispondenza del sabato e della domenica, sì da non impedirgli lo svolgimento della propria attività lavorativa;

che il Giudice di pace di Chiavenna, con ordinanza del 27 maggio 2009, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e dell’art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), per violazione degli artt. 1, 3, 4 e 97 della Costituzione;

che il rimettente riferisce che l’opponente ha sollecitato il giudice a esercitare, in ordine alle modalità di esecuzione della misura cautelare, i poteri derivanti dal combinato disposto dell’art. 62, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, e dell’art. 75, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), a tutela della propria posizione lavorativa;

che, secondo il giudice a quo, l’art. 23 della legge n. 689 del 1981 non conferisce tali poteri al giudice dell’opposizione a ordinanza-ingiunzione, onde è da considerare rilevante ai fini del decidere non solo la questione di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 2, del codice della strada – che dispone la sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza – sollevata dall’opponente, ma anche quella, che il rimettente solleva d’ufficio, riguardante lo stesso art. 23 della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui non consente al giudice dell’opposizione ad una misura cautelare prevista dal codice della strada di esercitare i poteri che sono conferiti al giudice dell’esecuzione penale e al giudice dell’opposizione alle misure restrittive previste in materia di stupefacenti;

che, riguardo alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice denuncia la disparità di trattamento con i casi in cui al giudice dell’esecuzione penale e al giudice dell’opposizione alle misure restrittive previste in materia di stupefacenti è consentito modulare l’attuazione della misura della sospensione tenendo conto delle esigenze di lavoro del soggetto e, inoltre, il contrasto con il principio dell’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e con il valore del lavoro come elemento fondante della vita collettiva (artt. 1, 3 e 4 della Costituzione), oltre che con quello della ragionevolezza;

che, nei casi riferiti, la tutela delle condizioni di lavoro beneficia soggetti resisi responsabili di reati ben più gravi, perché il condannato a pena detentiva sino a due anni di reclusione, che abbia ottenuto la sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata o con la semi-detenzione, può ottenere dal magistrato di sorveglianza, giusta l’art. 62 della legge n. 689 del 1981, che la sospensione della patente di guida sia disciplinata in modo da non ostacolare lo svolgimento dell’attività lavorativa, ed il soggetto a carico del quale è stata accertata la detenzione di sostanze stupefacenti può vedersi applicata dal prefetto, in base all’art. 75, comma 12, del d.P.R. n. 309 del 1990, la misura della sospensione della patente di guida con modalità tali da non ostacolare il lavoro del condannato;

che, viceversa, il quadro normativo disegnato dagli artt. 186, comma 2, e 223 del codice della strada e 23 della legge n. 689 del 1981 prevede che il conducente che si sia reso colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza, anche in presenza di un tasso alcolemico appena superiore al limite di legge, debba scontare il periodo della eventuale sospensione cautelare disposta dal prefetto senza alcun riguardo alle proprie esigenze lavorative, non potendo né l’autorità amministrativa né il giudice dell’opposizione adottare una soluzione diversa.

Considerato che il Giudice di pace di Chiavenna dubita della legittimità costituzionale degli artt. 186, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non prevedono che il giudice dell’opposizione all’ordinanza-ingiunzione, con la quale il prefetto irroga la sanzione cautelare della sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza, possa regolare l’esecuzione della misura con modalità tali da non ostacolare il lavoro del condannato;

che tale combinato disposto, secondo il rimettente, viola gli artt. 1, 3, 4 e 97 Cost., per disparità di trattamento rispetto ai casi nei quali il giudice dell’esecuzione penale, riguardo al condannato a pena detentiva sostituita da libertà controllata o da semi-detenzione, e il giudice dell’opposizione, riguardo al condannato a misure restrittive previste dal T.U. sugli stupefacenti, possono disciplinare la sospensione della patente in modo da non ostacolare lo svolgimento dell’attività lavorativa; per irragionevolezza, a causa del trattamento deteriore rispetto a quello che consegue alla commissione di reati più gravi; nonché per contrasto con il valore del lavoro come elemento fondante della vita collettiva;

che l’ordinanza del Giudice di pace di Chiavenna è priva di qualsiasi descrizione del fatto da cui possa rilevarsi se sussistano le esigenze lavorative conclamate dall’opponente e se, per soddisfare le stesse, sia indispensabile il possesso della patente di guida (vedi, in precedenza, su analoga questione relativa alla sospensione della patente, l’ordinanza n. 45 del 2007, di inammissibilità per insufficiente descrizione delle esigenze lavorative che avrebbero reso necessario l’uso della patente di guida);

che, sulla base delle anzidette considerazioni, la questione proposta è manifestamente inammissibile per omessa motivazione sulla rilevanza della stessa nel giudizio a quo (ex plurimis, ordinanze n. 85 del 2010; n. 201 del 2009; n. 441 del 2008), a prescindere da qualsiasi considerazione in merito alla fondatezza della stessa per avere il rimettente confuso la diversa natura della sospensione cautelare della patente (costantemente riaffermata dalla giurisprudenza costituzionale con ordinanze n. 344 del 2004, n. 167, n. 313 e n. 381 del 1998) con le normative concernenti l’esecuzione delle sanzioni accessorie.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

[ELG:DISPOSITIVO]

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e dell’art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli articoli 1, 3, 4 e 97 della Costituzione, dal Giudice di pace di Chiavenna con l’ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010.

[ELG:FIRME]

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2010.

 

[ELG:ALLEGATO]