Ordinanza n. 278 del 2009

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ORDINANZA N. 278

ANNO 2009

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

-              Francesco                       AMIRANTE                    Presidente

-              Ugo                                DE SIERVO                      Giudice

-              Paolo                             MADDALENA                        "

-              Alfio                               FINOCCHIARO                      "

-              Alfonso                           QUARANTA                           "

-              Franco                            GALLO                                  "

-              Luigi                               MAZZELLA                             "

-              Gaetano                          SILVESTRI                             "

-              Maria Rita                       SAULLE                                 "

-              Giuseppe                        TESAURO                              "

-              Paolo Maria                    NAPOLITANO                       "

-              Giuseppe                        FRIGO                                   "

-              Alessandro                      CRISCUOLO                          "

-              Paolo                             GROSSI                                 "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 276 del codice civile, promosso dal Tribunale ordinario di Padova nel procedimento vertente tra L.A. e S.S.A. ed altri, con ordinanza del 22 aprile 2008, iscritta al n. 66 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell’anno 2009.

Udito nella camera di consiglio del 23 settembre 2009 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che, con ordinanza del 22 aprile 2008, il Tribunale ordinario di Padova ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 276, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede, nel caso di morte sia del genitore sia degli eredi diretti di questi, la possibilità, per colui che voglia far accertare la propria paternità o maternità naturale, di agire, comunque, nei confronti di un curatore speciale nominato dal giudice oppure nei confronti degli eredi degli eredi del presunto genitore, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che il rimettente riferisce che, con atto di citazione in data 24 febbraio 2004, L.A. aveva proposto azione per la dichiarazione di paternità naturale ex art. 269 cod. civ., deducendo di essere il figlio naturale di S.N.;

che S.N., deceduto, aveva istituito unica erede S.L., la quale, deceduta, aveva istituito come unico erede S.G., anch’egli deceduto, lasciando eredi i suoi figli S.S.A., S.S.N., S.S.A. e S.S.S. ;

che, ciò premesso, l’attore L.A. aveva citato in giudizio S.S.A., S.S.N., S.S.A. e S.S.S. per sentir dichiarare il rapporto di filiazione naturale con S.N.;

che i convenuti, regolarmente chiamati in giudizio, rimanevano contumaci;

che l’attore, prendendo spunto dalla sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione 13 ottobre 2005, n. 21287, aveva proposto istanza di nomina di un curatore speciale per la tutela degli interessi del defunto S.N., in analogia a quanto previsto dall’art. 274 cod. civ. per il giudizio di disconoscimento della paternità e aveva chiesto che venisse sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 276 cod. civ., nella parte in cui prevede che l’azione di accertamento di paternità si svolga in contradditorio solo con il genitore naturale o con i suoi eredi e non prevede anche che si possa svolgere in contradditorio con un curatore speciale del defunto o con gli eredi degli eredi di quest’ultimo;

che il Tribunale aveva rimesso gli atti a questa Corte, la quale, con ordinanza n. 450 del 2007, aveva dichiarato la manifesta inammissibilità della questione sollevata, in quanto il rimettente non aveva descritto in alcun modo la fattispecie sottoposta al suo giudizio e non aveva fornito alcuna motivazione con riguardo alla rilevanza della questione nel procedimento a quo;

che il rimettente, preso atto della motivazione dell’ordinanza della Corte costituzionale, osserva che la Corte di cassazione, a Sezioni unite, con la sentenza n. 21287 del 2005 ha risolto il contrasto attinente alla corretta esegesi dell’art. 276 cod. civ. in ordine all’individuazione dei soggetti nei cui confronti va proposta la domanda per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale nel caso di morte del preteso genitore;

che la Corte di legittimità, allineandosi alla dottrina dominante e alla propria pronuncia del 17 febbraio 1987, n. 1693, ha ritenuto che la legittimazione passiva in ordine all’azione in esame spetti solo agli eredi del preteso genitore ed ha riconosciuto agli altri soggetti, comunque portatori di un interesse contrario all’accoglimento della domanda, la facoltà di intervenire nel giudizio;

che, ad avviso del giudice a quo, l’art. 276 cod. civ., come peraltro già rilevato dalla stessa Corte di cassazione, presenta dei profili di incostituzionalità nella parte in cui non prevede, nel caso di morte del genitore e degli eredi diretti di questi, la possibilità, per colui che voglia far accertare la propria paternità o maternità naturale, di agire comunque nei confronti di un curatore speciale del defunto genitore oppure nei confronti degli eredi degli eredi;

che la norma creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra il figlio naturale, il cui genitore (o gli eredi di questi) siano in vita, il quale potrà agire in giudizio per far accertare il proprio status, e colui che voglia agire in giudizio per ottenere il medesimo accertamento e non possa farlo per essere già defunti i legittimati passivi del giudizio;

che, in tal modo, la norma si porrebbe in contrasto sia con l’art. 3 Cost., creando, tra titolari di situazioni giuridiche uguali, una diversità di trattamento non giustificabile sulla base dei principi dell’ordinamento giuridico vigente, sia con l’art. 24 Cost., in quanto priverebbe ingiustamente un soggetto della possibilità di adire l’autorità giudiziaria per far accertare il proprio status di figlio naturale;

che, in considerazione di ciò, sembrerebbe quindi non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 276 cod. civ., così come interpretato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 21287 del 2005, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.;

che tale questione, inoltre, assumerebbe un’evidente rilevanza ai fini della decisione del giudizio a quo in quanto L.A. è privo, allo stato, di contradditori passivamente legittimati a resistere alla sua azione di dichiarazione giudiziale di paternità.

Considerato che il Tribunale ordinario di Padova dubita della legittimità costituzionale dell’art. 276, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede, nel caso di morte sia del genitore sia degli eredi di questi, la possibilità, per colui che voglia far accertare la propria paternità o maternità naturale, di agire nei confronti di un curatore speciale del defunto genitore oppure nei confronti degli eredi degli eredi del presunto genitore, per violazione dell’art. 3 della Costituzione, in quanto si determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra il figlio naturale, il cui genitore (o gli eredi di questi) siano in vita, il quale potrà agire in giudizio per far accertare il proprio status, e colui che voglia agire in giudizio per ottenere il medesimo accertamento e non possa farlo per essere già defunti i legittimati passivi del giudizio; nonché per violazione dell’art. 24 Cost., in quanto detto soggetto sarebbe ingiustamente privato della possibilità di adire l’autorità giudiziaria per far accertare il proprio status di figlio naturale;

che, contrariamente all’assunto del giudice a quo, la richiesta di pronuncia additiva non è costituzionalmente obbligata, ma rientra nella discrezionalità del legislatore ordinario, dal momento che lo stesso, allo scopo di consentire l’azione del ricorrente, potrebbe indicare quale legittimato passivo della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, in caso di premorienza del genitore e dei suoi eredi, un curatore speciale, ovvero, come riconosce lo stesso rimettente, individuare i legittimati negli eredi degli eredi del preteso genitore (ordinanze n. 80 del 2009 e nn. 379, 299 e 81 del 2008);

che la questione così come proposta deve, quindi, essere dichiarata manifestamente inammissibile, sia perché la pronuncia richiesta non è costituzionalmente obbligata, sia perché la stessa è formulata in forma ancipite.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 276, primo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Padova, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 ottobre 2009.