Ordinanza n. 80 del 2009

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ORDINANZA N. 80

ANNO 2009

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

-                Ugo                                         DE SIERVO                    Presidente

-                Paolo                                   MADDALENA                  Giudice

-                Alfio                                      FINOCCHIARO                     "

-                Alfonso                                    QUARANTA                        "

-                Franco                                     GALLO                               "

-                Luigi                                       MAZZELLA                          "

-                Gaetano                                   SILVESTRI                          "

-                Sabino                                     CASSESE                            "

-                Maria Rita                                 SAULLE                             "

-                Giuseppe                                  TESAURO                           "

-                Paolo Maria                           NAPOLITANO                       "

-                Giuseppe                                  FRIGO                                "

-                Alessandro                               CRISCUOLO                       "

-                Paolo                                      GROSSI                               "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 276, primo comma, del codice civile, promosso dal Tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra E. A. e D. L. ed altri con ordinanza del 22 ottobre 2007, iscritta al n. 247 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell’anno 2008.

Visto l’atto di costituzione di D. G.;

udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 2009 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che, con ordinanza del 22 ottobre 2007, il Tribunale di Bolzano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 276, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede, nel caso di morte sia del genitore sia degli eredi diretti di questi, la possibilità, per colui che voglia far accertare la propria paternità o maternità naturale, di agire comunque nei confronti di un curatore speciale nominato dal giudice oppure nei confronti degli eredi del presunto genitore, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 30 della Costituzione;

che il rimettente riferisce che con atto di citazione in data 15 ottobre 2003 A. E. ha proposto azione per la dichiarazione di paternità naturale ex artt. 269 e seguenti cod. civ., deducendo di essere figlio di A. I., nato il 10 giugno 1908 e deceduto in data 26 marzo 1969;

che al momento della proposizione dell’azione tutti gli eredi di A. I. erano deceduti e che, pertanto, la citazione è stata notificata agli eredi degli eredi di A. I.;

che la Corte di cassazione, con sentenza delle Sezioni Unite n. 21287 del 2005, ha affermato che «contraddittori necessari, passivamente legittimati in ordine all’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, sono, ai sensi dell’art. 276 cod. civ., in caso di morte del preteso genitore, esclusivamente i suoi eredi, e non anche gli eredi degli eredi di lui, o altri soggetti, comunque portatori di un interesse contrario all’accoglimento della domanda, ai quali è invece riconosciuta la sola facoltà di intervenire in giudizio a tutela dei rispettivi interessi»;

che l’applicazione di tale principio nel caso di specie porterebbe a dichiarare improponibile la domanda svolta da A. E., perché la causa non poteva essere proposta per difetto di legittimazione passiva dei convenuti;

che, tutto ciò premesso, il rimettente ritiene, per quanto riguarda la rilevanza della questione proposta, che l’atto di citazione è stato notificato agli eredi degli eredi di A. I., e che, pertanto, l’accoglimento della questione di legittimità costituzionale renderebbe l’azione proponibile e consentirebbe il suo esame nel merito;

che, inoltre, nel corso del giudizio, il ricorrente ha chiesto procedersi alla nomina di un curatore e che a tale richiesta il giudice a quo non ha dato seguito, ritenendo che non ne sia consentita la nomina, dal momento che la legge, nella sua attuale formulazione, non ammette la proposizione dell’azione nei confronti di un curatore;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, l’improponibilità dell’azione di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, per mancanza del presunto genitore e dei suoi eredi, impedisce ai figli naturali la tutela giuridica assicurata dall’art. 30 Cost., determinando una incomprensibile e ingiustificata privazione del diritto di azione per la tutela dei propri diritti, garantito dall’art. 24 Cost.;

che la norma censurata appare altresì irragionevole e quindi in contrasto con l’art. 3 Cost., perché: a) lo status di figlio naturale è oramai da considerarsi parificato, salve alcune marginali differenziazioni di trattamento, a quello di figlio legittimo; b) l’art. 270 cod. civ. dispone che l’azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o maternità naturale è imprescrittibile riguardo al figlio e dunque è apportato un gravissimo vulnus al principio di imprescrittibilità dell’azione nel momento in cui si ritiene l’azione improponibile per mancanza del presunto genitore o degli eredi di lui; c) il disposto dell’art. 276 cod. civ. pone una limitazione alla legittimazione passiva che non trova riscontro in nessuna delle altre norme che disciplinano la legittimazione passiva nei giudizi di filiazione (artt. 247, 248, 263 cod. civ.);

che, pertanto, l’improponibilità della domanda per mancanza di legittimati passivi, secondo l’attuale formulazione dell’art. 276 cod. civ., viene a privare il figlio naturale di fondamentali diritti allo stesso riconosciuti dall’ordinamento, quale il diritto all’accertamento del proprio status familiare, il diritto ad essere mantenuto, istruito ed educato, nonché i diritti successori;

che appare, di conseguenza, evidente la irragionevolezza di una disposizione, come quella di cui all’art. 276, primo comma, cod. civ., che fa dipendere la possibilità di ottenere l’accertamento dello status di figlio naturale e il conseguente godimento dei predetti diritti dalla circostanza che siano o meno in vita, al momento della proposizione della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, esclusivamente il presunto genitore ed i suoi eredi;

che si è costituito in giudizio G. D., chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o comunque infondata.

Considerato che il Tribunale di Bolzano dubita della legittimità costituzionale dell’art. 276, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede, nel caso di morte sia del genitore sia degli eredi di questo, la possibilità, per colui che voglia far accertare la propria paternità o maternità naturale, di agire comunque nei confronti di un curatore speciale nominato dal giudice oppure nei confronti degli eredi degli eredi del presunto genitore, per violazione dell’art. 3 della Costituzione, per la sua irragionevolezza; dell’art. 24 della Costituzione, in quanto determinerebbe una incomprensibile e ingiustificata privazione del diritto di azione per la tutela dei propri diritti; dell’art. 30 della Costituzione, in quanto impedirebbe ai figli naturali la tutela giuridica assicurata da tale norma;

che, contrariamente all’assunto del giudice a quo, la richiesta di pronuncia additiva non è costituzionalmente obbligata, ma rientra nella discrezionalità del legislatore ordinario, dal momento che lo stesso, allo scopo di realizzare la pretesa del ricorrente, potrebbe indicare quale legittimato passivo della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, in caso di premorienza del genitore e dei suoi eredi, un curatore speciale, ovvero individuare i legittimati negli eredi degli eredi del preteso genitore (ordinanza n. 379 del 2008);

che la questione così come proposta deve, quindi, essere dichiarata manifestamente inammissibile, sia perché la pronuncia richiesta non è costituzionalmente obbligata, sia perché la stessa è formulata in forma ancipite.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 276, primo comma, del codice civile, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 30 della Costituzione, dal Tribunale di Bolzano con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2009.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 marzo 2009.