ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria
Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo
GROSSI "
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1,
comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006),
promosso dal Tribunale ordinario di Lecce, sezione distaccata di Nardò, nel
procedimento penale a carico di G. L. ed altro, con ordinanza
del 26 maggio 2008, iscritta al n. 364 del registro ordinanze 2008 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie
speciale, dell'anno 2008.
Udito nella camera di consiglio del
22 aprile 2009 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.
Ritenuto che, con ordinanza del 26 maggio 2008, il Tribunale ordinario di Lecce,
sezione distaccata di Nardò, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
– legge finanziaria 2006), nella parte in cui consente, per le violazioni di
cui all'art. 110, comma 9, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e
successive modificazioni, commesse in data antecedente alla data di entrata in vigore della medesima legge, l'applicazione
delle disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse, in riferimento
agli artt. 3, 10, primo comma, 25, secondo comma, e 117,
primo comma, della Costituzione;
che
il rimettente premette di aver già sollevato, nel corso di un procedimento nel
quale più persone sono imputate del reato di cui all'art. 110, comma 7, lett. a)
e 9 del TULPS, come richiamato dall'art. 1, comma 547, della legge n. 266 del
2005, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 547, della
legge n. 266 del 2005, per violazione degli artt. 3, 10 e 25 della
Costituzione;
che
tale questione – ricorda ancora il giudice a quo – è stata decisa con
ordinanza di manifesta inammissibilità n. 55 del 2008
per il fatto che non si era tenuto conto della sostituzione del predetto art.
110, comma 9, del TULPS, ad opera dell'art. 1, comma 86, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007);
che,
ad avviso del Tribunale, anche alla luce delle richiamate modifiche normative,
sarebbe ancora rilevante la questione di legittimità costituzionale come
originariamente sollevata;
che,
pertanto, il Tribunale di Lecce ripropone la questione di legittimità
costituzionale negli stessi termini prospettati con la precedente ordinanza,
sostenendo che la norma censurata, nel porre una deroga al principio della
irretroattività della legge penale meno favorevole, non appare ragionevole e
neppure rispettosa di quei principi del diritto internazionale e comunitario
«nell'ambito dei quali quello della lex mitior è da inserirsi a pieno titolo», onde il
contrasto con gli artt. 3, 10, primo comma, 25, secondo
comma, e 117, primo comma, della Costituzione.
Considerato che il rimettente dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
– legge finanziaria 2006), nella parte in cui stabiliva che, per le violazioni
di cui all'art. 110, comma 9, del testo unico del regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e
successive modificazioni, commesse in data antecedente all'entrata in vigore
della citata legge, si applicassero le sanzioni penali previste al tempo delle
violazioni stesse, in riferimento agli artt. 3, 10, primo comma, 25, secondo comma, e 117, primo comma, della
Costituzione;
che
questa Corte, con la sentenza n. 215 del
2008, successiva alla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale della predetta norma;
che,
per effetto di tale pronuncia, la questione di legittimità costituzionale
relativa alla citata norma è divenuta priva di oggetto e deve, quindi, essere
dichiarata manifestamente inammissibile (ordinanze n. 65 del 2009
e n. 415 del
2008).
Visti gli artt. 26, secondo comma,
della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre
2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato – legge finanziaria 2006), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10, primo comma, 25, secondo comma, e 117, primo comma,
della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lecce, sezione distaccata di
Nardò, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere