ORDINANZA N. 65
ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006) e dell’art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), promosso con ordinanza del 1° aprile 2008 dal Tribunale di Lucera, sezione distaccata di Apricena, nel procedimento penale a carico di D. L T. ed altro, iscritta al n. 249 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell’anno 2008.
Udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 2009 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.
Ritenuto che il Tribunale di Lucera, sezione distaccata di Apricena, con ordinanza del 1° aprile 2008, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, nonché questione di legittimità costituzionale dell’art. 110, comma 9, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), in riferimento all’art. 117 della Costituzione (recte: art. 117, primo comma, della Costituzione);
che il rimettente, nel corso di un giudizio penale concernente il reato previsto dall’art. 110, comma 9, del r.d. n. 773 del 1931, censura innanzitutto l’art. 1, comma 547, della legge n. 266 del 2005, il quale stabilisce che per le violazioni di cui al citato art. 110, comma 9, commesse in data antecedente alla sua entrata in vigore, si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse, deducendo che le violazioni poste in essere anteriormente al 1° gennaio 2006 continuano ad avere rilevanza penale, nonostante le fattispecie già configurate quale reato contravvenzionale dall’art. 110, comma 9, del r.d. n. 773 del 1931 siano state trasformate in illecito amministrativo;
che, a suo avviso, la norma violerebbe in tal modo gli artt. 3 e 25 Cost., in quanto, introducendo una deroga al principio di retroattività della lex mitior stabilito dall’art. 2 del codice penale, realizzerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra coloro i quali, in momenti diversi, commettono violazioni identiche, ponendo «quale unico discrimen tra trattamenti sanzionatori completamente differenti la sola entrata in vigore della legge finanziaria 2006»;
che, secondo il rimettente, il principio di retroattività della legge penale favorevole avrebbe rilevanza costituzionale in virtù dell’art. 3 Cost. e sarebbe suscettibile di limitazioni soltanto in presenza di una sufficiente ragione giustificativa, nella specie insussistente, poiché emergerebbe «dall’intero quadro normativo delineato dalla legge n. 266 del 2005 una generalizzata tendenza dello Stato a regimentare le occasioni di gioco, ampliandone il monopolio»;
che, a suo avviso, la questione sarebbe rilevante, in quanto, se ritenuta fondata, l’imputato si gioverebbe dell’assoluzione con la formula «perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato», «non apparendo il quadro normativo mutato alla luce» del sopravvenuto art. 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007);
che il giudice a quo censura, altresì, l’art. 110 del r.d. n. 773 del 1931, lamentando la violazione della direttiva 22 giugno 1998, n. 98/34/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione), quindi dell’art. 117, primo comma, Cost.;
che, secondo il rimettente, la disciplina recata dalla norma censurata mira ad ampliare il monopolio statale nelle attività di gioco, in contrasto con le prescrizioni della direttiva comunitaria, immediatamente applicabili, le quali esprimerebbero la tendenza a «vietare restrizioni alla libera circolazione dei servizi, agevolare le occasioni di gioco», in armonia con l’art. 49 del Trattato che istituisce la Comunità europea del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203 (come modificato dal Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997, reso esecutivo con legge 16 giugno 1998, n. 209);
che la questione sarebbe rilevante, poiché, «se così fosse, l’art. 110 T.U.L.P.S. andrebbe disapplicato, o meglio non applicato in quanto incompatibile con la normativa comunitaria di cui alla direttiva n. 98/34/CE».
Considerato che il rimettente solleva due questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto esclusivamente l’art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –legge finanziaria 2006), nonché l’art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), essendo queste le sole norme in relazione alle quali sono svolte censure, come già ritenuto da questa Corte con l’ordinanza 17 dicembre 2008, n. 415, la quale ha deciso identiche questioni, sollevate dallo stesso Tribunale, con un provvedimento di rimessione adottato nella stessa data di quello qui in esame e con esso del tutto coincidente;
che la questione concernente l’art. 1, comma 547, della legge n. 266 del 2005, nella parte in cui stabiliva che, per le violazioni di cui all’art. 110, comma 9, del r.d. n. 773 del 1931, e successive modificazioni, commesse in data antecedente all’entrata in vigore della citata legge, si applicassero le sanzioni penali previste al tempo delle violazioni stesse, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., è stata dichiarata manifestamente inammissibile, in quanto questa Corte, con la sentenza n. 215 del 2008, successiva alla pubblicazione dell’ordinanza di rimessione, ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale di detta norma;
che la questione avente ad oggetto l’art. 110 del r.d. n. 773 del 1931, sollevata in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, n. 98/34/CE, la quale prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, è stata dichiarata manifestamente inammissibile, poiché il sindacato dell’antinomia prospettata dal giudice a quo non compete a questa Corte;
che l’ordinanza di rimessione, avendo contenuto identico a quella che ha già sollevato le stesse questioni decise dall’ordinanza n. 415 del 2008, non deduce profili o argomenti differenti rispetto a quelli valutati in quest’ultima, con la conseguenza che entrambe le questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dal Tribunale di Lucera, sezione distaccata di Apricena, con l’ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), sollevata, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, dallo stesso Tribunale di Lucera, sezione distaccata di Apricena, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 marzo 2009.