ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a séguito della deliberazione della Camera dei deputati del 12 settembre 2007, relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall'onorevole Vittorio Sgarbi nei confronti dei magistrati Elvira Castelluzzo e Angelica Di Giovanni, promosso dal Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, con ricorso notificato il 17 novembre 2008, depositato in cancelleria con plico spedito il 18 dicembre 2008 ed iscritto al n. 11 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2008, fase di merito.
Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;
udito nella camera di consiglio del 20 maggio 2009 il Giudice relatore Franco Gallo.
Ritenuto che, con ricorso del 25 febbraio 2008, la sezione distaccata di Desio del Tribunale di Monza, in composizione monocratica, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in riferimento alla deliberazione dell'Assemblea del 12 settembre 2007 (doc. IV-ter, n. 5-A), secondo la quale talune affermazioni rese dal deputato Vittorio Sgarbi nei confronti dei magistrati Elvira Castelluzzo e Angelica Di Giovanni concernono opinioni espresse dal medesimo deputato nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare e sono, pertanto, insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione;
che il giudice ricorrente premette, in punto di fatto, che il deputato Sgarbi era stato tratto a giudizio davanti al Tribunale, per rispondere del delitto di diffamazione continuata ed aggravata (art. 595 del codice penale), per aver offeso, in alcuni articoli di stampa pubblicati il 26 novembre ed il 4 dicembre 2002 e contenenti le suddette affermazioni, l'onore e la reputazione dei sopra indicati magistrati, quali componenti del Collegio che aveva disposto l'arresto del senatore Lino Jannuzzi;
che per il medesimo ricorrente, in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale sui limiti della garanzia prevista per i membri del Parlamento dall'art. 68 Cost., le espressioni utilizzate dal deputato Sgarbi «non attengono alla sua funzione di membro della Camera e, soprattutto, non sussiste alcun nesso funzionale tra l'attività parlamentare esercitata in concreto […] e tale manifestazione del pensiero extra moenia»;
che il ricorrente, ritenendo insussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 68 Cost., chiede l'annullamento della citata delibera di insindacabilità;
che il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 360 del 2008, con la quale è stata disposta la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso introduttivo del giudizio, unitamente alla medesima ordinanza, alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, con ulteriore termine di venti giorni dalla data dell'ultima notificazione per il deposito del ricorso e dell'ordinanza che ha ammesso il conflitto, con la prova dell'avvenuta notificazione;
che, ricevuta in data 4 novembre 2008 la comunicazione dell'ordinanza di ammissibilità del conflitto, il Tribunale di Monza ha notificato copia di tale provvedimento, unitamente al ricorso introduttivo del giudizio, alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, a mani proprie, in data 17 novembre 2008;
che l'Ufficio Notifiche Esecuzioni e Protesti (UNEP) della Corte di appello di Roma ha restituito al suddetto Tribunale la relata di notificazione mediante atto spedito l'11 dicembre 2008 e pervenuto − come da timbro apposto su di esso − alla cancelleria del Tribunale il 17 dicembre successivo;
che il ricorrente ha depositato il ricorso e l'ordinanza, con la prova dell'avvenuta notificazione, mediante plico postale spedito il 18 dicembre 2008 alla cancelleria della Corte costituzionale, ove è pervenuto in data 22 dicembre 2008;
che si è costituita in giudizio la Camera dei deputati, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del conflitto, stante la mancata specificazione, nel ricorso, del provvedimento giudiziario cui si riferiscono le dichiarazioni ritenute lesive, vale a dire del provvedimento concernente l'arresto del senatore Jannuzzi, cosí da rendere impossibile l'esatta identificazione dell'oggetto delle dichiarazioni medesime;
che, nel merito, la Camera chiede che il ricorso sia dichiarato infondato, perché: 1) le opinioni in contestazione, riconducibili ad una forma di critica all'operato della magistratura nei rapporti con i titolari di cariche rappresentative e nell'uso dei poteri coercitivi, hanno «a fondamento una valutazione eminentemente politica»; 2) tale «fondamento politico, sebbene non possa bastare, di per sé, ad imporre l'applicazione dell'art. 68 Cost.», rende «probabile […] la sussistenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia e gli atti tipici di funzione»; 3) sussiste una connessione specifica tra le dichiarazioni incriminate e l'attività parlamentare del deputato, consistente in una serie di atti parlamentari, precedenti alla vicenda giudiziaria e relativi, per un verso, alle «ritenute inefficienze, inadeguatezze e carenze di una parte della magistratura» e, per altro verso, «all'uso, ritenuto errato e pregiudizievole, dei poteri coercitivi ad essa riconosciuti»; 4) dunque, le opinioni manifestate dal deputato Sgarbi hanno palesato «all'esterno i contenuti di opinioni già manifestate nel recinto parlamentare, in pieno collegamento con [la] sfera della politica parlamentare»;
che, con successiva memoria depositata in prossimità della camera di consiglio, la Camera dei deputati ha altresí eccepito l'improcedibilità del conflitto per inosservanza del termine per il deposito del ricorso, insistendo, comunque, nelle conclusioni già rassegnate.
Considerato che il Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in riferimento alla deliberazione dell'Assemblea del 12 settembre 2007, secondo la quale le affermazioni rese dal deputato Vittorio Sgarbi nei confronti dei magistrati Elvira Castelluzzo e Angelica Di Giovanni, e contenute in alcuni articoli di stampa pubblicati il 26 novembre ed il 4 dicembre 2002, concernono opinioni espresse dal medesimo deputato nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare;
che la Camera dei deputati ha eccepito l'improcedibilità del conflitto per l'inosservanza, da parte del giudice ricorrente, del termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione fissato, dall'ordinanza n. 360 del 2008 che ha ammesso il conflitto, per il deposito – presso la cancelleria della Corte costituzionale – del ricorso e dell'ordinanza, con la prova della loro notificazione;
che l'eccezione è fondata;
che – al pari del termine per la notificazione del ricorso e della relativa ordinanza di ammissibilità – il termine di venti giorni dall'ultima notificazione stabilito dall'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (nel testo di cui alla deliberazione 16 marzo 1956) per il deposito presso la cancelleria della Corte degli atti notificati ha carattere perentorio e deve essere osservato a pena di decadenza, perché da esso decorre l'intera catena degli ulteriori termini stabiliti per la prosecuzione del giudizio, con la fase procedurale destinata a concludersi con la decisione definitiva sul merito (ex plurimis, sentenze n. 88 del 2005 e n. 172 del 2002 ed ordinanze n. 430 del 2008, n. 253 del 2007 e n. 304 del 2006);
che, poiché tale deposito degli atti deve avvenire – ai sensi dello stesso art. 26, terzo comma, delle norme integrative – «con la prova delle notificazioni», il dies a quo della decorrenza del termine va ragionevolmente individuato nel momento in cui il ricorrente, se diligentemente attivatosi, ha avuto la disponibilità della prova delle notificazioni;
che, nella specie, il Tribunale ricorrente ha ricevuto in data 4 novembre 2008 la comunicazione dell'ordinanza di ammissibilità del conflitto e, unitamente al ricorso introduttivo del giudizio, ne ha tempestivamente notificato copia alla Camera dei deputati in data 17 novembre 2008 (cioè entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, fissato nell'ordinanza stessa), ricevendo in restituzione la relata di notificazione, con atto spedito dall'Ufficio Notifiche Esecuzioni e Protesti (UNEP) della Corte di appello di Roma in data 11 dicembre 2008 e pervenuto il 17 dicembre successivo − come da timbro apposto su di esso − alla cancelleria del suddetto Tribunale;
che il Tribunale di Monza, con plico postale spedito il 18 dicembre 2008 e pervenuto alla cancelleria della Corte costituzionale il 22 dicembre successivo, ha depositato gli atti notificati, con la prova della loro notificazione;
che pertanto, mentre il ricorso e l'ordinanza risultano tempestivamente notificati il 17 novembre 2008, il loro deposito presso la cancelleria della Corte costituzionale, con la prova della notificazione, è stato effettuato il 18 dicembre 2008, oltre la scadenza del termine di venti giorni dalla data della loro notificazione;
che, in proposito, non esclude la tardività del deposito la circostanza che la relata della notificazione alla Camera dei deputati sia stata restituita al giudice ricorrente solo il 17 dicembre 2008, quando il citato termine per il deposito degli atti notificati era già decorso;
che infatti, nel caso di specie, la notificazione è stata effettuata dall'ufficiale giudiziario non già a mezzo posta, ma a mani proprie;
che, mentre nella notificazione a mezzo posta il notificante, dopo aver consegnato all'ufficiale giudiziario l'atto da notificare, non ha particolari oneri di diligenza, dovendo solo attendere la restituzione dell'avviso postale di ricevimento - avviso che costituisce prova certa della data sia dell'avvenuta consegna del plico al destinatario sia della comunicazione di tale consegna al notificante -, nella notificazione a mani proprie, invece, sussiste uno specifico onere di diligenza a carico del notificante;
che infatti, con riguardo a tale ultima modalità di notificazione, questa Corte ha già affermato che l'ufficiale giudiziario – pur se tenuto ad eseguire la notificazione senza indugio e comunque entro il termine prefissato dall'autorità per gli atti da essa richiesti (art. 108, secondo comma, del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229) − non ha «l'obbligo di restituire gli atti al richiedente nel domicilio o nella sede di questo» (sentenza n. 247 del 2004) e che «il notificante […] deve diligentemente attivarsi, facendo in modo − per quanto egli può controllare − che il procedimento di notificazione si concluda, con il ritorno degli atti nella sua disponibilità, nel tempo utile per il rituale proseguimento del processo» (sentenza n. 247 del 2004, già citata; ordinanza n. 278 del 2004);
che dunque, con riferimento al ricorso proposto dal Tribunale di Monza, non può procedersi allo svolgimento della fase di merito del giudizio sul conflitto di attribuzione, non risultando rispettato il termine perentorio per il deposito degli atti notificati presso la cancelleria di questa Corte.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, nei confronti della Camera dei deputati ed indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2009.