ORDINANZA N. 278
ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALEcomposta dai signori:
- Gustavo ZAGREBELSKY Presidente
- Valerio ONIDA Giudice
- Carlo MEZZANOTTE “
- Guido NEPPI MODONA “
- Piero Alberto CAPOTOSTI “
- Annibale MARINI “
- Franco BILE “
- Giovanni Maria FLICK “
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
- Alfonso QUARANTA “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 18 giugno 1998 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Gherardo Colombo e della dott.ssa Ilda Boccassini, promosso con ricorso della Corte di appello di Brescia, notificato il 29 gennaio 2003, depositato in cancelleria il 3 marzo 2003 ed iscritto al n. 5 del registro conflitti 2003.
Visto l’atto di costituzione della Camera dei deputati;
udito nell’udienza pubblica del 25 maggio 2004 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti;
udito l’avvocato Massimo Luciani per la Camera dei deputati.
Ritenuto che la Corte d’appello di Brescia, nel corso di un procedimento penale a carico del deputato Vittorio Sgarbi per diffamazione aggravata in danno di Gherardo Colombo e Ilda Boccassini, magistrati in servizio presso la Procura della Repubblica di Milano con funzioni di sostituto procuratore, ha sollevato, con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 15 marzo 2002, conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in relazione alla delibera adottata dalla Camera dei deputati in data 18 giugno 1998, con la quale è stato dichiarato che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale concernono opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari a norma dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;
che, secondo la predetta Corte, tali dichiarazioni non sarebbero «ricollegabili all'esercizio delle funzioni proprie dell’espletamento del mandato parlamentare, in quanto pronunciate, al di fuori di un dibattito o di un comizio politico, nel corso di una trasmissione televisiva gestita in forza di contratto privatistico» e senza che sia riscontrabile una connessione «con atti tipici delle funzioni parlamentari (proposte di legge, interrogazioni, interpellanze, ecc.) precedentemente o contestualmente provenienti dallo stesso o da altri membri del Parlamento o di sedi istituzionali» concernenti la vicenda oggetto delle medesime;
che pertanto la Corte d’appello di Brescia ha sollevato il conflitto «in ordine al corretto uso del potere di decidere sulla sussistenza dei presupposti di applicabilità dell’art. 68, primo comma, Cost.» da parte della Camera dei deputati;
che il conflitto è stato dichiarato ammissibile da questa Corte, in sede di prima delibazione, con ordinanza n. 5 del 15 gennaio 2003;
che l’ordinanza, ed il ricorso, a cura della ricorrente, sono stati notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, in data 29 gennaio 2003, e che il ricorso è stato poi depositato nella cancelleria della Corte in data 3 marzo 2003;
che nella relativa nota di trasmissione, del 28 febbraio 2003, la Corte d’appello di Brescia ha fatto presente che solo il giorno precedente era pervenuta a quell’ufficio da parte degli ufficiali giudiziari di Roma la relata di notifica alla Camera dei deputati del ricorso e della ordinanza della Corte;
che nel giudizio si è costituita la Camera dei deputati, chiedendo che il conflitto sia dichiarato inammissibile o, in linea gradata, irricevibile, ovvero, in via ancora più subordinata, infondato;
che, in linea preliminare, la resistente deduce che, nel caso in esame, l’atto con il quale è stato sollevato il conflitto, al di là della sua autoqualificazione come ricorso, non possiederebbe il contenuto minimo di tale atto, non comprendendo uno specifico petitum, e non richiedendo l’annullamento della deliberazione della Camera; e che inoltre esso non conterrebbe la menzione dei parametri costituzionali in cui si radicherebbero le attribuzioni della ricorrente in materia;
che, nel merito, viene dedotta la infondatezza del ricorso, rilevandosi che le dichiarazioni per cui si procede costituirebbero mero svolgimento e divulgazione delle ripetute iniziative dell’imputato, che, attraverso interrogazioni ed interventi, aveva sollevato il problema dell’abuso della custodia cautelare, come, insieme ad altri colleghi, quello della natura politica dell’attività svolta dai magistrati offesi. In definitiva, conclude la Camera dei deputati, le dichiarazioni contestate all’imputato hanno solo divulgato all’esterno il contenuto di atti parlamentari;
che nell’imminenza della data fissata per l’udienza pubblica, la Camera dei deputati ha depositato una memoria nella quale insiste nelle conclusioni rassegnate, aggiungendo un preliminare profilo di improcedibilità del ricorso, dovuta al deposito dello stesso oltre il termine di cui all’art. 26, terzo comma, delle norme integrative, termine da ritenersi, secondo la difesa della Camera, perentorio, alla luce della stessa giurisprudenza costituzionale;
che, nell’udienza pubblica, la difesa della Camera dei deputati ha ribadito le medesime conclusioni.
Considerato che l’eccezione di inammissibilità del ricorso per la carenza dei requisiti formali deve essere respinta, giacché, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, è sufficiente che l’atto di promovimento del conflitto abbia i requisiti minimi di cui all’art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (v. sentenze n. 10 e n. 11 del 2000 e ordinanza n. 23 del 2003) e che deduca almeno la violazione dell’art. 68 della Costituzione, “norma destinata a definire e limitare le rispettive sfere della prerogativa parlamentare e della giurisdizione” (sentenza n. 509 del 2002);
che, quanto all’eccezione di improcedibilità, va rilevato che il ricorso, notificato alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, in data 29 gennaio 2003, è pervenuto a mezzo posta nella cancelleria della Corte in data 3 marzo 2003, vale a dire successivamente alla scadenza del termine di venti giorni dalla notifica, stabilito dall’art. 26, terzo comma, delle norme integrative;
che questa Corte ha ripetutamente affermato la natura perentoria di detto termine (v., ex plurimis, sentenze n. 449 del 1997, n. 203 del 1999, n. 111 del 2003, n. 247 del 2004);
che nella specie nessun rilievo può avere la circostanza che il ricorso sia stato restituito alla Corte d’appello richiedente la notifica in un momento in cui il termine per il deposito era già decorso;
che infatti, mentre l’ufficiale giudiziario incaricato della notifica è tenuto ad eseguirla senza indugio e comunque entro il termine fissato dall’autorità per gli atti da essa richiesti (art. 108, secondo e terzo comma, del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229), nessuna norma invece impone all’ufficiale giudiziario l’obbligo di restituire gli atti al richiedente nel domicilio o nella sede di questo, essendo onere del notificante attivarsi perché il procedimento di notificazione si concluda con il ritorno degli atti nella sua disponibilità nel tempo utile per il rituale proseguimento del processo (cfr. sentenza n. 247 del 2004);
che nemmeno ha influenza, ai fini della tempestività del deposito, che il conflitto sia promosso dall’autorità giudiziaria, in quanto le difficoltà che questa può incontrare nel seguire il processo con la propria organizzazione “non possono indurre a dare alle norme sul deposito, in sede di conflitto di attribuzione, un contenuto diverso a seconda che a proporre il conflitto sia il potere giudiziario o un altro potere dello Stato” (sentenza n. 247 del 2004);
che pertanto il giudizio deve essere dichiarato improcedibile.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALEdichiara improcedibile il giudizio sul conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d’appello di Brescia nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 13 luglio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2004.