SENTENZA N. 152
ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738 (Utilizzazione del personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio), promosso dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione di Lecce, nel procedimento vertente tra C. C. e il Ministero della Difesa, con ordinanza del 18 settembre 2008, iscritta al n. 426 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54, prima serie speciale, dell’anno 2008.
Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 2009 il Giudice relatore Sabino Cassese.
Ritenuto in fatto
1. – Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione di Lecce, ha sollevato, con riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738 (Utilizzazione del personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio) nella parte in cui non prevede la corresponsione agli appartenenti alle forze armate dell’indennità speciale una tantum contemplata dalla disposizione medesima in favore del personale di polizia invalido per causa di servizio.
Il Tribunale amministrativo rimettente riferisce che dinanzi a esso pende il ricorso proposto da un ufficiale dell’Esercito italiano, al quale sono state diagnosticate alcune infermità giudicate dipendenti da causa di servizio, per l’annullamento del provvedimento con il quale il Ministero della difesa, pur concedendo l’equo indennizzo, ha rigettato la domanda di corresponsione dell’indennità speciale prevista dalla disposizione impugnata. La disposizione in questione riconosce agli appartenenti alle forze di polizia, che abbiano ottenuto il riconoscimento dell’invalidità, una speciale indennità una tantum, proporzionata al grado di invalidità accertato, di importo pari all’equo indennizzo maggiorato del venti per cento. L’unico motivo di ricorso, prosegue il Tribunale amministrativo, è l’asserito contrasto tra la disposizione e l’art. 3 Cost.
2. – In ordine alla rilevanza della questione di legittimità costituzionale, il Collegio rimettente osserva che la pretesa del ricorrente, relativa alla spettanza della differenza tra l’ammontare dell’equo indennizzo e il maggior importo dell’indennità prevista dalla disposizione impugnata, è preclusa dalla disposizione stessa e che, dunque, la verifica della legittimità costituzionale di essa è decisiva ai fini della definizione della controversia.
3. – In ordine alla non manifesta infondatezza, il rimettente è consapevole dell’orientamento della giurisprudenza costituzionale, secondo il quale tra il personale delle forze di polizia e quello delle forze armate esistono regimi retributivi e normativi differenziati, che impediscono di operare una comparazione alla stregua del principio di eguaglianza (sentenza n. 191 del 1990; ordinanze n. 91 del 1993 e n. 582 del 1988). Il Collegio ritiene tuttavia che questo orientamento non si attagli al caso in esame in quanto l’istituto dell’equo indennizzo ha natura indennitaria e non retributiva, e in quanto esso ha identica natura per il personale militare e per quello della Polizia di Stato.
Secondo il Tribunale amministrativo, la difformità tra la disciplina relativa alle forze di polizia e quella relativa alle forze armate determina una discriminazione ingiustificata e irrazionale, che non può essere giustificata in base alla diversità delle rispettive funzioni, con conseguente violazione dell’art. 3 Cost.
Considerato in diritto
1. – Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione di Lecce, ha sollevato, con riferimento all’articolo 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738 (Utilizzazione del personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio), che contempla la corresponsione di un’indennità al personale di polizia invalido per causa di servizio, nella parte in cui non prevede la corresponsione della stessa indennità anche al personale delle forze armate. Secondo il Tribunale rimettente, la difformità tra la disciplina dettata per le forze di polizia e quella relativa alle forze armate determina una discriminazione ingiustificata e irrazionale e, quindi, la violazione del principio di eguaglianza.
2. – La questione non è fondata.
Il d.P.R. n. 738 del 1981, nel quale è contenuta la disposizione impugnata, disciplina l’utilizzazione del personale delle forze di polizia divenuto invalido in conseguenza di eventi connessi all’espletamento dei compiti di istituto: esso stabilisce che il personale in questione è utilizzato, d’ufficio o a domanda, in servizi compatibili con la ridotta capacità lavorativa e disciplina l’accertamento dell’invalidità e le misure che vengono conseguentemente adottate. Tra queste misure rientra la corresponsione di un’indennità speciale una tantum, proporzionata al grado di invalidità accertato. L’indennità sostituisce l’equo indennizzo previsto dalle leggi vigenti per l’invalidità per causa di servizio dei dipendenti pubblici. Il suo importo è pari a quello dell’equo indennizzo, maggiorato del venti per cento. Si tratta di una disciplina derogatoria rispetto a quella dell’invalidità per causa di servizio dettata per la generalità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché di ambito limitato, in quanto circoscritta al caso in cui l’invalidità derivi da specifici eventi connessi all’espletamento dei compiti d’istituto. E’ un’ipotesi peculiare, la cui specialità è giustificabile in virtù delle particolari funzioni delle forze di polizia e dei rischi a esse connessi. Per questa ipotesi, sono previste l’utilizzazione del dipendente invalido in servizi d’istituto compatibili con l’invalidità, senza trasferimento ad altra amministrazione, e la maggiorazione dell’indennizzo, nella misura del venti per cento.
Si aggiunga che il rinvio all’art. 1 del d.P.R. n. 738 del 1981, operato dall’art. 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), comporta l’applicazione al personale militare della norma relativa all’utilizzazione del dipendente invalido, ma non di quella relativa all’indennità.
La disposizione determina indubbiamente una diversità tra il trattamento del personale di polizia e quello del personale militare. Ma questa diversità non produce una violazione del principio di eguaglianza. A questa conclusione si giunge considerando, da un lato, la giurisprudenza costituzionale relativa al trattamento normativo e retributivo del personale delle forze di polizia e di quello delle forze armate, dall’altro, le peculiarità dell’ipotesi regolata dalla disposizione impugnata.
In ordine al primo aspetto, questa Corte ha affermato l’autonomia dell’ordinamento delle forze di polizia e di quello delle forze armate, ha escluso che la Costituzione richieda un’identità di trattamento (sentenze n. 442 del 2005 e n. 451 del 2000) e ha stabilito che la diversità dei rispettivi regimi retributivi e normativi impedisce una comparazione alla stregua del principio di eguaglianza (sentenze n. 91 del 1993 e n. 583 del 1988).
In ordine al secondo aspetto, la disposizione impugnata detta una disciplina speciale, che si differenzia da quella relativa alla generalità dei dipendenti pubblici, compresi i militari, per diversi aspetti (in particolare, per il collegamento tra l’invalidità e uno specifico evento e per la destinazione del dipendente invalido). Essa, quindi, in quanto volta a regolare una particolare ipotesi, propria del personale di polizia, non può essere paragonata con il trattamento che la legge riserva al personale militare.
Quanto precede induce a escludere la violazione del principio di eguaglianza e, quindi, la fondatezza della questione di legittimità costituzionale.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738 (Utilizzazione del personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio) sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione di Lecce, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 maggio 2009.