Ordinanza n. 120 del 2009

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ORDINANZA N. 120

ANNO 2009

 

Commento alla decisione di

Massimiliano Mezzanotte

 

Partiti politici e Legittimazione al conflitto: una chiusura ancora giustificata?

 

(per gentile concessione del Forum dei Quaderni costituzionali)

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco             AMIRANTE                    Presidente

- Ugo                      DE SIERVO                      Giudice

- Paolo                    MADDALENA                       “

- Alfio                     FINOCCHIARO                     “

- Alfonso                 QUARANTA                          “

- Franco                  GALLO                                 “

- Gaetano                SILVESTRI                            “

- Sabino                         CASSESE                                       “

- Maria Rita             SAULLE                                “

- Giuseppe               TESAURO                             “

- Paolo Maria          NAPOLITANO                      “

- Giuseppe               FRIGO                                  “

- Alessandro            CRISCUOLO                         “

- Paolo                    GROSSI                                “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della approvazione da parte del Senato della Repubblica, nella seduta del 3 febbraio 2009, del testo unificato delle proposte di legge (A.C. 22 e abbinate-A) recante modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, promosso dal Partito Politico “Lista Consumatori C.O.D.A.CONS.” con ricorso depositato in cancelleria il 4 febbraio 2009 ed iscritto al n. 2 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2009, fase di ammissibilità.

Udito nella camera di consiglio del 1° aprile 2009 il Giudice relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto che con ricorso depositato il 4 febbraio 2009, il partito politico «Lista Consumatori C.O.D.A.CONS.», candidato alle elezioni del Parlamento europeo del 6 e 7 giugno 2009, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, in relazione alla proposta di legge A.C. 22 presentata alla Camera dei Deputati il 29 aprile 2008 dagli onorevoli Zeller, Brugger e Nicco, approvata (nella versione risultante dall’abbinamento con altre proposte di legge) dalla stessa Camera nella seduta n. 125 del 3 febbraio 2009, recante «Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia»;

che il ricorrente riferisce di aver da tempo iniziato la raccolta delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione della suddetta «Lista», in vista delle prossime elezioni europee;

che l’approvazione definitiva del testo unificato delle proposte di legge in oggetto, introducendo la soglia di sbarramento del quattro per cento nel minimo per l’acquisizione di seggi spettanti all’Italia nel Parlamento Europeo, ai sensi della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia), comporterebbe una rilevante e discriminatoria innovazione rispetto alla previgente disciplina, tale da determinare un «cambiamento in corsa ad adempimenti elettorali già intrapresi della legge elettorale con violazione sotto diversi profili della Costituzione»;

che tutti i movimenti politici, seppur di consistenza inferiore rispetto agli schieramenti ormai radicati in Parlamento, hanno il diritto di partecipare alla competizione elettorale così come disciplinata dalla legge vigente nei sei mesi dalla data fissata per le votazioni, come si evince dall’art. 14, n. 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale);

che, per quanto concerne il requisito soggettivo di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, il ricorrente, contrariamente a quanto statuito nell’ordinanza n. 79 del 2006 di questa Corte, sostiene che i partiti politici siano «espressione organizzata del corpo elettorale e, pertanto, titolari di attribuzioni costituzionali anche nei procedimenti per l’elezione delle assemblee, con conseguente qualificazione di veri e propri poteri dello Stato allorquando vi siano lesioni di determinate attribuzioni, normativamente previste»;

che, nel merito, il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 1, 3, 48 e 49 della Costituzione, dal momento che le istituzioni parlamentari avrebbero modificato in peius la disciplina applicabile alla presente competizione elettorale, quando ormai tutti gli adempimenti a tal fine previsti erano stati posti in essere;

che il ricorrente ha presentato, altresì, istanza di sospensione del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), e dell’art. 26 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, paventando che, nelle more del giudizio, la votazione abbia luogo in forza dell’impugnato provvedimento cagionando così un irreparabile danno;

che, con atto depositato il 20 febbraio 2009, il ricorrente ha presentato istanza di anticipazione della trattazione del presente ricorso, fissata per la camera di consiglio del 6 maggio 2009, allegando, a tal fine, l’avvenuta approvazione definitiva, da parte del Senato della Repubblica nella seduta del 18 febbraio 2009, del disegno di legge A.S. 1360;

che, con provvedimento del 23 febbraio 2009, il Presidente di questa Corte, sentito il Giudice relatore, ha anticipato la discussione del giudizio alla camera di consiglio del 1° aprile 2009;

che, con istanza depositata l’11 marzo 2009, il ricorrente ha chiesto che il giudizio di ammissibilità si svolgesse in pubblica udienza;

che, con provvedimento del 12 marzo 2009, il Presidente di questa Corte ha rigettato l’istanza, dal momento che l’art. 37, terzo comma, della legge n. 87 del 1953, prevede che «la Corte decide con ordinanza in camera di consiglio sulla ammissibilità del ricorso»;

che il ricorrente in data 26 marzo 2009, con «istanza di opposizione al collegio del provvedimento presidenziale», ha impugnato il provvedimento del Presidente di questa Corte in data 12 marzo 2009, sollevando anche questione di legittimità costituzionale dell’art. 37, terzo comma, della legge n. 87 del 1953;

che il Presidente di questa Corte, in data 31 marzo 2009, ha dichiarato irricevibile la suddetta istanza.

Considerato che, in questa fase, la Corte è chiamata, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ad accertare se il sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se ne sussistano i requisiti soggettivo ed oggettivo, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione anche in punto di ammissibilità;

che, sotto il profilo soggettivo, il conflitto è inammissibile;

che, invero, come statuito da questa Corte, «i partiti politici vanno considerati come organizzazioni proprie della società civile, alle quali sono attribuite dalle leggi ordinarie talune funzioni pubbliche, e non come poteri dello Stato ai fini dell’art. 134 Cost. (…). Pertanto, ai partiti politici non è possibile riconoscere la natura di organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà di un potere dello Stato per la delimitazione di una sfera di attribuzioni determinata da norme costituzionali» (ordinanza n. 79 del 2006);

che anche il requisito oggettivo non sussiste, giacché gli atti impugnati, essendo preordinati esclusivamente ad avviare il procedimento legislativo, sono palesemente inidonei a produrre l’effetto lesivo lamentato dal ricorrente (cfr. ordinanze n. 172 del 1997, n. 45 e n. 44 del 1983).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal partito politico «Lista Consumatori C.O.D.A.CONS.» nei confronti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica con l’atto indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2009.