ORDINANZA N. 44
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Comitato promotore del referendum abrogativo degli artt. 1 e 1 bis del d.l. 1 febbraio 1977, n. 12 (Norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza), convertito in legge 31 marzo 1977, n. 91, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione all'atto con cui il Governo della Repubblica ha posto la questione di fiducia nell'approvazione del disegno di legge A.S. 1830 (Disciplina del trattamento di fine rapporto), giudizio iscritto al n. 27 r.a.c..
Udito nella camera di consiglio del 21 dicembre 1982 il Giudice relatore Antonio La Pergola.
Ritenuto che il Comitato promotore del referendum abrogativo degli artt. 1 e 1 bis del d.l. 1 febbraio 1977, n. 12 ("Norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza"), convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 1977, n. 91, ha, con ricorso depositato presso la Cancelleria della Corte il 31 maggio 1982, sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Governo, in relazione all'atto con cui quest'organo ha posto la questione di fiducia sul mantenimento dell'intero articolato del disegno di legge (A.S. 1830) recante "la disciplina del trattamento di fine rapporto", prima della relativa votazione nella Camera dei Deputati;
che i ricorrenti assumono la loro legittimazione a promuovere il conflitto di attribuzione e la legittimazione passiva dell'organo, nei confronti del quale é prodotto il ricorso;
che, quanto al profilo oggettivo della prospettata controversia, si deduce che l'anzidetto disegno di legge prevede l'abrogazione della normativa oggetto del referendum promosso dai ricorrenti e già indetto, al termine dei prescritti adempimenti procedurali, dal Presidente della Repubblica; il disegno in questione, si soggiunge, era stato approvato dal Senato della Repubblica il 24 aprile 1982: trasmesso alla Camera, esso veniva modificato con l'accorpare la materia in soli cinque articoli, votato nella nuova stesura dall'assemblea il 25 maggio, previa la lamentata posizione della questione di fiducia su tutti gli articoli del testo e nuovamente trasmesso al Senato, che lo ha definitivamente approvato, il 25 maggio 1982; e si conclude che l'avere il Governo, nelle circostanze testé richiamate, posto la questione di fiducia, implichi una grave e concreta turbativa della procedura referendaria in corso, con il risultato di ledere le attribuzioni costituzionalmente garantite ai ricorrenti: ciò sull'assunto che la facoltà di porre la questione di fiducia ai sensi dell'art. 116. 2 del regolamento della Camera dei deputati fosse, nel caso in esame, preclusa al Governo, trattandosi di materia sottratta all'indirizzo politico, del quale detto organo risponde al Parlamento, appunto in quanto riservato, mediante la richiesta e la conseguente indizione del referendum abrogativo, al diretto intervento del corpo elettorale;
ritenuto che pertanto si chiede alla Corte di annullare l'atto con il quale il Governo ha posto, nella situazione della specie, la questione di fiducia, ed il successivo voto della Carnera dei deputati;
considerato che la Corte é chiamata in questa fase a delibare senza contraddittorio se il ricorso sia ammissibile, in quanto esista la materia di un conflitto, la cui risoluzione spetti alla sua competenza, rimanendo inpregiudicata, ove la pronuncia sia di ammissibilità, la facoltà delle parti di proporre, anche su questo punto, istanze ed eccezioni; che secondo la giurisprudenza di questa Corte occorre al riguardo verificare se concorrano i requisiti di ordine soggettivo e oggettivo prescritti dal comma primo dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953: e cioè, se il conflitto sorga fra gli organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono, e per la delimitazione della sfera di attribuzioni, determinata, per i vari poteri, da norme costituzionali;
considerato che difetta la materia della controversia che si vorrebbe instaurare in questa sede, data - a prescindere da ogni altro rilievo - la palese inidoneità dell'atto impugnato a ledere sotto qualsivoglia riguardo la sfera dei ricorrenti.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.
Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALUGINI - Livio PALADIN – Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 28 febbraio 1983.