ORDINANZA N. 45
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Comitato promotore del referendum abrogativo degli artt. 1 e 1 bis del d.l. 1 febbraio 1977, n. 12 (Norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza) convertito in legge 31 marzo 1977, n. 91, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e del Parlamento in relazione al disegno di legge A.S. 1830 (Disciplina del trattamento di fine rapporto), giudizio iscritto al n. 26 registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 21 dicembre 1982 il Giudice relatore Antonio La Pergola.
Ritenuto che il Comitato promotore del referendum abrogativo degli artt. 1 e 1 bis del d.l. 1 febbraio 1977, n. 12 ("Norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza"), convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 1977, n. 91, ha, con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 27 maggio 1982, sollevato conflitto di attribuzione, nei confronti del Presidente del Consiglio e del Parlamento, in relazione al disegno di legge (A.S. 1830), recante la disciplina del trattamento di fine rapporto, introdotto dal Governo nel Senato, approvato da questo e, successivamente, con modificazioni, dall'altro ramo del Parlamento, quindi nuovamente trasmesso al Senato, dove il calendario, fissato al momento della proposizione del ricorso, ne prevedeva la definitiva approvazione nella seduta del 29 maggio 1982: disegno, il quale contempla l'abrogazione delle citate norme di legge, oggetto del referendum promosso dai ricorrenti;
che si assume la sussistenza dei requisiti occorrenti per la rituale instaurazione della prospettata controversia: infatti, sotto il profilo soggettivo, si deduce la legittimazione dei ricorrenti a promuovere conflitto e la legittimazione passiva degli organi - e dei relativi poteri dello Stato - nei confronti dei quali é prodotto il ricorso; sotto il profilo oggettivo si asserisce, poi, che l'emanazione di una legge abrogativa, o anche la semplice presentazione di un disegno di legge, in pendenza o in prossimità di una consultazione referendaria, nella specie peraltro già indetta, costituisce un concreto e consistente pericolo di menomazione della sfera garantita ai promotori dell'abrogazione popolare;
che l'ammissibilità del conflitto é così ulteriormente dedotta: secondo Costituzione - ammettono i ricorrenti - le Camere mantengono la propria permanente potestà normativa durante tutto il corso della procedura referendaria; la giurisprudenza di questa Corte consente d'altra parte che il quesito relativo all'abrogazione popolare sia - in seguito all'apposito accertamento rimesso, ex art. 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352, all'Ufficio Centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione - trasferito dagli atti o dalle disposizioni, su cui verteva inizialmente, alla normativa sopravvenuta nelle more del procedimento referendario, la quale non abbia sostanzialmente modificato tali atti o disposizioni: ciò nonostante, la legge n. 352 del 1970 mancherebbe pur sempre di tutelare l'interesse dei promotori al regolare e tempestivo svolgimento della consultazione referendaria;
che si chiede di conseguenza alla Corte di dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 39 della legge n. 352 del 1970, nella parte in cui detta disposizione non prevede i termini in cui l'Ufficio Centrale - in pendenza di consultazione referendaria già indetta, ed in relazione alla data all'uopo fissata - debba dichiarare la cessazione della procedura in corso, per effetto di una legge sopravvenuta, abrogativa dei precetti investiti dalla richiesta di referendum: deducendosi al riguardo la violazione degli artt. 1, 24, 49, 97 e 104 Cost.; che si chiede in via subordinata la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 34 della citata legge n. 352 del 1970, limitatamente alla parte in cui esso non consente l'indicazione di un nuovo termine - oltre quello finale, ivi fissato, del 15 giugno - entro il quale possa essere indetta la nuova consultazione popolare, ove l'Ufficio Centrale abbia, ex art. 39 della stessa legge, disposto che il quesito da sottoporre al voto popolare venga trasferito alla normativa sopravvenuta nelle more della procedura referendaria: e ciò, per pretesa violazione degli artt. 1, 24, 49, 97 e 104 Cost.; che nel ricorso si prospetta altresì l'illegittimità costituzionale del disegno di legge sopra richiamato, in cui é prevista l'abrogazione della normativa investita dalla richiesta di referendum, per avere il Governo posto al riguardo la questione di fiducia alla Camera, nonché per presunti vizi del procedimento adottato in sede di commissione referente;
considerato che la Corte é chiamata in questa fase a deliberare senza contraddittorio se il ricorso sia ammissibile, nel senso che sussistano i requisiti di ordine soggettivo ed oggettivo prescritti, ad aversi conflitto di attribuzione, dall'art. 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953;
considerato che alla Corte vien soltanto richiesto di definire questioni di legittimità costituzionale, le quali, del resto, potrebbero venire all'attenzione di questo Collegio, solo se e in quanto si fosse instaurato il proposto conflitto;
che tuttavia il ricorso in esame sarebbe inammissibile, anche quando il conflitto fosse stato promosso in ordine ad una legge perfetta, ed anzi già entrata in vigore, diretta ad abrogare le disposizioni investite dalla richiesta di referendum: questo perché le attribuzioni dei ricorrenti risultano, in tutta la loro possibile estensione, tutelate dall'apposito rimedio, offerto, come la Corte ha in più pronunzie affermato (sentenze nn. 68 e 69/1978; 30 e 31/1980; ord. n. 42/1983), dall'accertamento compiuto dall'Ufficio Centrale presso la Corte di Cassazione, al quale spetta infatti di stabilire se il quesito referendario vada trasferito alla normativa sopravvenuta nel corso della procedura per abrogazione popolare;
che identica conclusione si impone, a maggior ragione, per il conflitto prospettato nel caso di specie, in cui la lesione della sfera dei promotori è dedotta soltanto in relazione al disegno di legge, recante le disposizioni abrogatrici di quelle, già destinate al vaglio del corpo elettorale.
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissihile il ricorso per conflitto di attribuzione indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere