Sentenza n. 69 del 2009

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SENTENZA N. 69

ANNO 2009

 

Commenti alla decisione di

 

I. Renzo Dickmann e Gabriele Malinconico, La posizione costituzionale della Commissione di vigilanza RAI nel quadro delle competenze normative in materia di servizio pubblico radiotelevisivo, per gentile concessione della Rivista telematica Federalismi.it

 

II. Corrado Caruso, Il caso Petroni davanti alla Corte, ovvero della metamorfosi dell’atto politico, per gentile concessione del Forum dei Quaderni costituzionali

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco           AMIRANTE                                                    Presidente

- Ugo                    DE SIERVO                                                      Giudice

- Paolo                  MADDALENA                                                     

- Alfio                    FINOCCHIARO                                                   

- Alfonso               QUARANTA                                                        

- Franco                GALLO                                                                 

- Luigi                    MAZZELLA                                                          

- Gaetano              SILVESTRI                                                           

- Sabino                CASSESE                                                             

- Maria Rita           SAULLE                                                               

- Giuseppe             TESAURO                                                            

- Paolo Maria        NAPOLITANO                                                    

- Giuseppe             FRIGO                                                                  

- Alessandro          CRISCUOLO                                                       

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della proposta di revoca del Consigliere di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., Prof. Angelo Maria Petroni, presentata dal Ministro dell’economia e delle finanze, anche d’intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, in data 11 maggio 2007, e di tutti gli atti ad essa connessi e conseguenti, promosso dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, con ricorso notificato il 18 marzo 2008, depositato in cancelleria il 25 marzo 2008 ed iscritto al n. 16 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2007, fase di merito.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 24 febbraio 2009 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;

uditi l’avvocato Beniamino Caravita di Toritto per la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l’avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso depositato l’8 novembre 2007 la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in persona del suo Presidente pro-tempore, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato contro il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Presidente del Consiglio dei ministri, affinché la Corte costituzionale dichiari che non spettava al Ministro dell’economia e delle finanze, anche d’intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, richiedere e votare, nell’Assemblea degli azionisti della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., la revoca di un consigliere di amministrazione in assenza di conforme deliberazione adottata dalla stessa Commissione parlamentare, e, per l’effetto, annulli la proposta di revoca presentata dal Ministro dell’economia e delle finanze in data 11 maggio 2007 e tutti gli atti ad essa connessi e conseguenti.

1.1. – La ricorrente evidenzia come il presente conflitto tragga origine dalla violazione delle attribuzioni ad essa costituzionalmente garantite, «dal momento che l’attività radiotelevisiva pubblica non può essere considerata appannaggio esclusivo delle scelte della maggioranza politica, ma deve essere svolta in modo conforme all’indirizzo politico costituzionale, che fa della libera circolazione delle idee e del pluralismo culturale uno degli assi portanti dell’ordinamento».

La difesa della Commissione segnala, in proposito, come le funzioni di indirizzo e vigilanza siano state attribuite all’organo parlamentare «in considerazione dei caratteri di imparzialità, democraticità e pluralismo che devono informare lo svolgimento dell’attività del servizio pubblico radiotelevisivo» ed al precipuo scopo di evitare nella gestione del servizio «un’ingerenza diretta ed esclusiva dell’Esecutivo».

Nel caso di specie, le attribuzioni della Commissione sarebbero state lese in occasione della revoca di un componente del Consiglio di amministrazione della RAI, il Prof. Angelo Maria Petroni, da parte della relativa Assemblea degli azionisti, revoca sollecitata dal Ministro dell’economia e delle finanze, nella sua qualità di azionista di maggioranza, «in mancanza della previa necessaria deliberazione della Commissione parlamentare di vigilanza». In particolare, a parere della ricorrente, il Ministro dell’economia avrebbe disatteso quanto previsto dall’art. 49, comma 8, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione), secondo cui «Il rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, nelle assemblee della società concessionaria convocate per l’assunzione di deliberazioni di revoca o che comportino la revoca o la promozione di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, esprime il voto in conformità alla deliberazione della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi comunicata al Ministero medesimo».

1.2. – La difesa della ricorrente ripercorre i «principali momenti di emersione del conflitto», ricordando che, con più missive, a partire dal 18 gennaio 2007, il Presidente della Commissione parlamentare di vigilanza ha richiamato l’attenzione del Ministro dell’economia e delle finanze «sull’esigenza istituzionale di porre in essere ogni iniziativa utile al più corretto esercizio del ruolo attribuito alla Commissione», con particolare riguardo all’ipotesi di revoca di un componente del consiglio di amministrazione.

Il Ministro dell’economia ha replicato alle osservazioni del Presidente della Commissione con una lettera del 6 febbraio 2007, nella quale si rileva come la stessa Commissione sia chiamata a partecipare al solo procedimento di nomina dei membri del consiglio di amministrazione e non anche a quello di revoca o a quello relativo alla promozione di azione di responsabilità. In proposito, il Ministro ha precisato che il comma 8 dell’art. 49 del d.lgs. n. 177 del 2005, in virtù di quanto previsto dal comma 10 del medesimo articolo, non può trovare applicazione fino al novantesimo giorno successivo alla data di chiusura della prima offerta pubblica di vendita della RAI. Pertanto, non essendosi ancora verificata questa condizione, il comma 8 di cui sopra – non richiamato nel secondo periodo del comma 10 del citato art. 49 – non si applicherebbe al caso di specie.

La difesa della Commissione ritiene che la tesi sostenuta dal Ministro sia il frutto di una interpretazione formalistica delle disposizioni di cui all’art. 49 del d.lgs. n. 177 del 2005, in contrasto con la ratio della intera disciplina recata dallo stesso decreto legislativo. Siffatta interpretazione, a detta della ricorrente, potrebbe condurre a ritenere «inapplicabili anche altre significative norme indispensabili per l’attività della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo» (è indicata, in particolare, quella del comma 1 dell’art. 49).

La ricorrente rammenta inoltre che in data 11 maggio 2007 il Presidente del Consiglio dei ministri, sollecitato da una missiva, di pari data, del Ministro dell’economia e delle finanze, ha comunicato al Presidente della Commissione parlamentare di vigilanza la necessità di sostituire il consigliere di amministrazione RAI di nomina ministeriale, Prof. Angelo Maria Petroni, essendo ormai venuto meno il rapporto fiduciario alla base della sua designazione.

A seguito della richiesta formulata dal Ministro dell’economia, in data 16 maggio 2007 il Consiglio di amministrazione della RAI ha convocato l’Assemblea degli azionisti per deliberare in merito alla revoca del consigliere indicato e provvedere alla sua sostituzione. A questo punto, il Presidente della Commissione parlamentare di vigilanza ha comunicato, in data 29 maggio 2007, al Ministro dell’economia la propria intenzione di convocare nel più breve tempo possibile la medesima Commissione, al fine di assumere la necessaria deliberazione per la revoca del consigliere Petroni, a norma del comma 8 dell’art. 49 del d.lgs. n. 177 del 2005. Ciò nonostante, l’iter della proposta di revoca è proseguito con la convocazione dell’Assemblea degli azionisti della RAI, senza che alla Commissione sia stata data, al proposito, alcuna comunicazione formale.

Il 7 giugno 2007, su ricorso del Prof. Petroni, il TAR Lazio ha sospeso in via provvisoria e cautelare la convocazione dell’Assemblea degli azionisti, ma tale provvedimento è stato poi annullato, in data 31 luglio 2007, dal Consiglio di Stato.

Riferisce ancora la difesa della ricorrente che, in data 1° agosto 2007, il Presidente della Commissione parlamentare ha interpellato per iscritto il Ministro dell’economia «per verificare la sua intenzione di tener ferma la proposta di revoca», chiedendo a tal fine una nuova audizione dello stesso Ministro e del Presidente della RAI e comunicando piena disponibilità ad una convocazione della Commissione anche durante il periodo di sospensione estiva.

I successivi tentativi di convocare l’Assemblea degli azionisti per la revoca del consigliere Petroni, sollecitati dalla richiesta del Ministro dell’economia del 2 agosto 2007, si sono rivelati infruttuosi, sicché il collegio sindacale, agendo ai sensi dell’art. 2367 del codice civile, ha convocato la stessa Assemblea per il 10 settembre. Nella relativa seduta si è proceduto, in effetti, alla revoca del citato Prof. Petroni ed alla sua sostituzione con il Dott. Fabiano Fabiani.

Dalla successione degli eventi descritti ed in particolare dal «complessivo comportamento» tenuto dal Ministro dell’economia, la ricorrente deduce una grave lesione delle competenze costituzionalmente garantite della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

1.3. – La ricorrente individua il parametro costituzionale del conflitto nel principio del pluralismo informativo deducibile dall’art. 21 della Costituzione.

Secondo la difesa della Commissione parlamentare, siffatto principio, «tradotto nell’ambito dell’attività radiotelevisiva pubblica, comporta che essa non può essere considerata appannaggio esclusivo delle scelte di maggioranza (sia pure sotto il controllo parlamentare) ma richiede un adeguato contemperamento di tutti gli interessi in gioco alla luce dell’indirizzo politico costituzionale».

In proposito, la ricorrente evidenzia come «l’affermazione della centralità del Parlamento nel governo del sistema radiotelevisivo pubblico» sia presente nella legislazione a partire dalla legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), oltre che nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in particolare nella sentenza n. 225 del 1974, che «ha definitivamente aperto la strada verso la "parlamentarizzazione” del sistema radiotelevisivo pubblico, spostando il centro di determinazione delle scelte generali in tale settore a favore dell’organo rappresentativo della collettività nazionale».

La ricorrente sottolinea, inoltre, come la "parlamentarizzazione” abbia comportato il riconoscimento in capo alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi «di significativi poteri di influenza (come quelli di indirizzo generale, di determinazione del tetto pubblicitario, etc.) sull’unico polo radiotelevisivo allora riconosciuto dall’ordinamento».

Dall’esame di alcune pronunzie della Corte costituzionale, ed in particolare della sentenza n. 194 del 1987, la ricorrente trae la conclusione che il Parlamento, «e per esso la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi», costituisce «la sede istituzionale naturale nella quale il principio pluralista, che deve informare l’intero settore radiotelevisivo pubblico, trova la più efficace garanzia, sia con riguardo all’accesso delle formazioni sociali all’uso dei mezzi radiotelevisivi, sia con riguardo a meccanismi che garantiscano la presenza di una pluralità di fonti di informazione».

Per queste ragioni, aggiunge la difesa della Commissione, «la "parlamentarizzazione” del servizio radiotelevisivo […] implica la doverosa vigilanza da parte dell’organo parlamentare su tutte le vicende relative alla RAI da cui potrebbero derivare conseguenze negative per la libera manifestazione del pensiero e per la libera informazione».

1.4. – In merito alla propria legittimazione al conflitto, la ricorrente sottolinea come le commissioni parlamentari, titolari di specifiche attribuzioni autonomamente esercitate, siano organi legittimati a proporre il conflitto medesimo, «in quanto organi-potere che, pur facendo parte del più vasto complesso organizzatorio del Parlamento, occupano tuttavia una posizione peculiare e distinta nel sistema costituzionale e sono in grado di dichiarare la volontà dell’organo di cui sono promanazione».

Sono richiamate, in proposito, la sentenza n. 49 del 1998 e le ordinanze n. 137 del 2000 e n. 171 del 1997 della Corte costituzionale, con le quali è stata riconosciuta la competenza della Commissione parlamentare di vigilanza a dichiarare definitivamente la volontà della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nella materia attinente direttamente all’informazione.

In definitiva, la ricorrente ritiene che «proprio i poteri di indirizzo, di controllo, di vigilanza e altre competenze direttamente connesse al valore costituzionale del pluralismo» giustifichino «il compiuto riconoscimento delle attribuzioni di rilevanza costituzionale» della Commissione parlamentare di vigilanza.

1.5. – Quanto alla legittimazione passiva del Ministro dell’economia e delle finanze e del Presidente del Consiglio dei ministri, la ricorrente evidenzia come la Corte costituzionale abbia interpretato l’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 «in modo rigoroso ma non tassativo», ritenendo, per un verso, che quello esecutivo non costituisca un "potere diffuso”, e, per altro verso, che siano possibili alcune deroghe nel senso del riconoscimento della legittimazione passiva al singolo ministro. In particolare, secondo la difesa della Commissione, «il requisito indispensabile per la legittimazione sembra […] essere quello dell’esercizio indipendente di attribuzioni di natura costituzionale».

Dalle indicazioni richiamate la ricorrente deduce l’esistenza di «valide argomentazioni» a sostegno della legittimazione ad essere parte di un conflitto tra poteri dello Stato anche del Ministro dell’economia e delle finanze, sul rilievo che questi, «quale azionista di maggioranza della RAI S.p.a., ricopre una funzione rappresentativa del Governo ma comunque autonoma rispetto allo stesso organo inteso nella sua interezza».

Per l’ipotesi in cui non fosse accolta la tesi estensiva, la ricorrente ritiene sussistente la legittimazione passiva del Presidente del Consiglio dei ministri, «in proprio e quale organo legittimato ad esprimere la volontà dell’intero organo Governo», in virtù dell’art. 95, primo comma, Cost., sottolineando, al riguardo, come il Presidente del Consiglio, in data 11 maggio 2007, abbia informato il Consiglio dei ministri della lettera di pari data, pervenutagli dal Ministro dell’economia, con la quale si proponeva la revoca del consigliere Petroni, ed abbia dichiarato, in una ulteriore missiva dello stesso 11 maggio 2007 indirizzata al Presidente della Commissione di vigilanza, di convenire «pienamente con la valutazione del Ministro dell’economia e delle finanze».

Da quanto sopra riportato, secondo la ricorrente dovrebbe desumersi che «il Presidente del Consiglio dei ministri ha pienamente condiviso l’operato del Ministro e ha così dato pieno avallo governativo all’illegittimo comportamento qui contestato».

1.6. – La difesa della Commissione parlamentare si sofferma, infine, sull’oggetto del conflitto tra poteri, ricordando come esso possa consistere non solo «nella rivendicazione, da parte di un organo, di un potere da altro usurpato», ma anche «nella contestazione, non della titolarità di un potere altrui, quanto della concreta modalità di esercizio dello stesso quando siffatta modalità impedisce, di fatto, all’altro organo il pieno svolgimento di competenze costituzionalmente assegnate».

Sarebbe evidente, nel caso di specie, che il Ministro dell’economia ha agito «come se fosse l’unico soggetto titolare di poteri nella determinazione della revoca di un consigliere di amministrazione della RAI S.p.a., ignorando le attribuzioni di natura costituzionale spettanti alla ricorrente Commissione di vigilanza», con la conseguenza di aver «illegittimamente ricollocato la stessa RAI sotto il controllo esclusivo dell’Esecutivo».

Il comportamento del Ministro sarebbe «ancor più grave, e quindi lesivo delle attribuzioni della Commissione di vigilanza, in quanto ha eluso in maniera evidente il rispetto di quel principio di "leale collaborazione”» che la Corte costituzionale ha espressamente prescritto anche nei rapporti tra organi dello Stato, quando le reciproche competenze vengono ad intrecciarsi.

Al riguardo, la difesa della Commissione richiama quanto affermato nella sentenza n. 379 del 1992 della Corte, sottolineando come da questa pronunzia si possano trarre «due rilevanti indicazioni: in primo luogo, l’indefettibile necessità che rispetto a situazioni di interesse pubblico e che rispondono ad esigenze costituzionali, gli eventuali organi chiamati a regolarle, anche quando appartenenti a poteri dello Stato diversi, esercitino le proprie competenze in conformità al principio di leale collaborazione; in secondo luogo, che la verifica della rispondenza a tale principio può essere svolta dalla Corte costituzionale in modo diretto sui singoli e specifici comportamenti degli organi stessi».

La ricorrente osserva che «nel complesso dei comportamenti tenuti dal Ministro dell’economia, non solo è impossibile rintracciare la benché minima apertura verso una "leale collaborazione”, ma vi è addirittura un totale disconoscimento del ruolo e delle competenze della Commissione di vigilanza».

Pertanto, l’operato del Ministro dell’economia rispecchierebbe «la nitida volontà di riassegnare il ruolo centrale nella gestione della Concessionaria del servizio pubblico all’organo esecutivo, e cioè ad un organo che per sua natura non può che essere di parte», con conseguente violazione delle competenze costituzionalmente riconosciute alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. La difesa della Commissione conclude rilevando come tutto ciò «significhi esautorare il Parlamento rispetto ad una funzione che il sistema costituzionale gli ha limpidamente riconosciuto».

2. – In data 21 febbraio 2008 la Commissione ricorrente ha depositato una memoria integrativa, con la quale insiste per l’ammissibilità del conflitto di attribuzione e richiama alcuni nuovi eventi intervenuti dopo la proposizione del presente ricorso.

2.1. – In particolare, la difesa della Commissione richiama la sentenza del TAR Lazio, sez. III ter, 16 novembre 2007, n. 11271, con la quale è stata ritenuta illegittima, e quindi annullata, la «sequenza di atti» culminata con la revoca del consigliere Petroni, e l’ordinanza del Consiglio di Stato, sez. IV, 4 dicembre 2007, n. 6284, che ha respinto l’istanza cautelare di sospensione degli effetti della richiamata sentenza del TAR Lazio e fissato l’udienza per la discussione del merito all’11 marzo 2008.

La ricorrente sottolinea come, a seguito delle citate pronunzie, non sia venuto meno l’interesse della Commissione ad agire per conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale; né siffatto interesse verrebbe meno nel caso in cui il giudice di appello dovesse confermare l’illegittimità degli atti impugnati. Al riguardo, la difesa della Commissione precisa che nel giudizio per conflitto di attribuzione viene in rilievo «non tanto e non solo l’illegittimità degli atti posti in essere dal Ministro dell’economia e delle finanze (con l’avallo del Governo nella persona del Presidente del Consiglio dei ministri) finalizzati alla revoca di un membro del Consiglio di amministrazione della RAI, quanto l’usurpazione delle competenze proprie della Commissione parlamentare di vigilanza che il comportamento posto in essere dal Ministro dell’economia e delle finanze ha determinato».

Pertanto – osserva la difesa della Commissione, richiamando le sentenze n. 49 del 1998 e n. 150 del 1981 della Corte costituzionale – quale che sia l’esito del giudizio amministrativo sugli atti impugnati, residuerebbe l’interesse della ricorrente ad ottenere quella decisione sulla spettanza delle attribuzioni in contestazione che rappresenta l’oggetto principale del giudizio per conflitto tra poteri dello Stato.

2.2. – La difesa della Commissione evidenzia come, allo stesso modo, risulti privo di influenza lo scioglimento anticipato delle Camere, disposto con il d.P.R. 6 febbraio 2008, n. 19, poiché lo stesso non determina alcuna interruzione nello svolgimento delle funzioni della Commissione parlamentare di vigilanza, da intendersi comunque prorogata nell’attuale composizione fino alla prima riunione delle nuove Camere, ed anzi alcune delle attribuzioni della Commissione (e precisamente, quelle concernenti la disciplina delle campagne elettorali) «trovano il loro presupposto logico-giuridico proprio nell’avvenuto scioglimento delle Assemblee legislative».

2.3. – Sarebbe irrilevante – si osserva ancora nella memoria in questione – la scadenza nel maggio 2008 del termine di durata del mandato del Consiglio di amministrazione della RAI, posto che lo scioglimento anticipato delle Camere e la conseguente fissazione della prima riunione di queste ultime per la data del 29 aprile 2008 rendono verosimile una proroga oltre la scadenza del mandato del Consiglio in carica.

Per queste ragioni, il termine del mandato triennale – come pure la fine anticipata della legislatura – non potrebbe determinare, a detta della difesa della Commissione, «alcuna cessazione della materia oggetto del presente conflitto».

3. – In data 25 febbraio 2008, la difesa della ricorrente ha depositato copia della delibera con la quale la Commissione parlamentare di vigilanza ha deciso la proposizione del presente conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

4. – La Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 61 del 2008, depositata in data 13 marzo 2008, ha dichiarato ammissibile il conflitto.

La predetta ordinanza ed il ricorso sono stati, a cura della ricorrente, notificati al Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, in data 18 marzo 2008 e depositati, con la prova dell’avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte costituzionale il 25 marzo 2008.

5. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in giudizio, con atto depositato il 7 aprile 2008, chiedendo che il ricorso sia rigettato.

La difesa erariale sottolinea come il provvedimento di revoca del consigliere Petroni sia stato adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze sulla base della normativa vigente, ed in particolare di quanto previsto all’art. 49 del d.lgs. n. 177 del 2005. Al contrario, la tesi sostenuta dalla Commissione parlamentare porterebbe «ad una sostanziale disapplicazione» del comma 10 del citato art. 49, che subordina ad un evento futuro, non ancora realizzatosi, l’entrata in vigore dei precedenti commi, con la sola eccezione dei commi 7 e 9.

L’Avvocatura generale ricorda, a tal proposito, che la sussistenza del potere di revoca al Ministro dell’economia e delle finanze è stata espressamente riconosciuta dal TAR Lazio, sez. III ter, con la sentenza 16 novembre 2007, n. 11271, decisione che, «se da un lato ha ritenuto il provvedimento viziato da eccesso di potere […], dall’altro lato ha rigettato il sesto motivo del ricorso con il quale si sosteneva che la decisione del Ministro dell’economia sarebbe stata illegittima in quanto avvenuta senza che fosse stato previamente acquisito il parere favorevole della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».

Pertanto, il resistente ritiene che la posizione del Ministro sia «coerente con il meccanismo di nomina dei componenti il CDA previsto dai commi 7 e 9» dell’art. 49 del d.lgs. n. 177 del 2005.

In ogni caso, a parere della difesa erariale, l’attribuzione al Ministro del potere di nominare un solo componente del Consiglio di amministrazione su nove non può in alcun modo configurare una violazione del principio, espresso dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 225 del 1974, secondo cui il potere esecutivo non deve essere rappresentato negli organi direttivi della RAI in modo esclusivo o preponderante.

6. – In data 24 giugno 2008, la difesa della ricorrente ha depositato una memoria nella quale, dopo aver ricordato i termini del conflitto di attribuzioni, evidenzia «la non sovrapponibilità dell’oggetto del giudizio amministrativo rispetto all’oggetto del presente conflitto», il quale, del resto, «riguarda un profilo, quello del necessario coinvolgimento della Commissione parlamentare di vigilanza nella procedura di revoca», che non è stato oggetto di valutazione nella sentenza n. 11271 del 2007 del TAR Lazio, citata dal resistente.

Pertanto, la difesa della Commissione parlamentare insiste nelle conclusioni già formulate nel ricorso.

7. – In data 26 giugno 2008, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato un’istanza di rinvio dell’udienza pubblica fissata per il successivo 8 luglio, con adesione dell’altra parte, in quanto «la Commissione ricorrente, a seguito delle recenti elezioni politiche, risulta attualmente in corso di ricostituzione».

8. – A seguito della fissazione della nuova udienza, in data 11 febbraio 2009 la difesa della ricorrente ha depositato una memoria nella quale ribadisce e conferma le argomentazioni e le conclusioni già rassegnate nel ricorso e nelle memorie.

Considerato in diritto

1. – Con ricorso depositato l’8 novembre 2007 la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in persona del suo Presidente pro-tempore, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato contro il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Presidente del Consiglio dei ministri, affinché la Corte costituzionale dichiari che non spettava al Ministro dell’economia e delle finanze, anche d’intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, richiedere e votare, nell’Assemblea degli azionisti della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., la revoca di un consigliere di amministrazione in assenza di conforme deliberazione adottata dalla stessa Commissione parlamentare, e, per l’effetto, annulli la proposta di revoca presentata dal Ministro dell’economia e delle finanze in data 11 maggio 2007 e tutti gli atti ad essa connessi e conseguenti.

2. – Preliminarmente, deve essere confermata l’ammissibilità del conflitto di attribuzione, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953 n. 87, già ritenuta, in via delibativa, nella ordinanza n. 61 del 2008.

Per quanto riguarda i requisiti soggettivi, deve riconoscersi alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi la qualifica di organo competente a dichiarare in via definitiva la volontà della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (sentenze n. 502 del 2000 e n. 49 del 1998 ed ordinanze n. 195 del 2003, n. 137 del 2000 e n. 171 del 1997).

Anche il Presidente del Consiglio dei ministri è organo competente a dichiarare la volontà del Governo, a differenza del Ministro dell’economia e delle finanze. Difatti il potere esecutivo «non è un "potere diffuso”, ma si risolve […] nell’intero Governo, in nome dell’unità di indirizzo politico e amministrativo proclamata dall’art. 95, primo comma, Cost.» (ordinanza n. 123 del 1979), con la conseguenza che «i singoli ministri non sono legittimati ad essere parte di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, mentre tale legittimazione è stata riconosciuta nelle ipotesi […] delle competenze direttamente ed esclusivamente conferite al Ministro della giustizia dagli artt. 107, secondo comma, e 110 della Costituzione […] e del voto di sfiducia individuale espresso dal Parlamento nei confronti di un ministro» e che, pertanto, «al di fuori di queste fattispecie, è il Governo a prendere parte – in funzione dell’unità di indirizzo politico ed amministrativo, proclamata dal primo comma dell’art. 95 Cost. – ai conflitti tra poteri dello Stato» (ordinanza n. 221 del 2004).

Quanto al requisito oggettivo del conflitto, la Commissione ricorrente è investita di attribuzioni che discendono dall’esigenza di garantire il pluralismo dell’informazione, fondato sull’art. 21 Cost., in base al quale la presenza di un organo parlamentare di indirizzo e vigilanza serve ad evitare che il servizio pubblico radiotelevisivo venga gestito dal Governo in modo «esclusivo e preponderante» (sentenza n. 225 del 1974). Le asserite lesioni, prodotte da atti governativi, inciderebbero, secondo la prospettazione della ricorrente, sulla funzione di garanzia della stessa, costituzionalmente fondata e riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte. L’oggetto del conflitto è quindi la delimitazione degli ambiti di attribuzione dei poteri confliggenti, derivante da norme e principi costituzionali, che risponde a finalità ed esigenze diverse dalla valutazione dell’esistenza o non di vizi di legittimità del medesimo atto impugnato, effettuata dal giudice amministrativo adito dal Prof. Petroni a tutela delle proprie situazioni giuridiche soggettive.

3. – Il ricorso è fondato.

3.1. – Innanzitutto, occorre precisare il quadro normativo entro cui vengono esercitate le funzioni di nomina e di revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a., concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo.

L’art. 49, comma 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione), stabilisce che, «fino alla completa alienazione della partecipazione dello Stato», il rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze presenta nell’assemblea della RAI, riunita per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione, una lista di candidati formulata sulla base delle delibere della Commissione parlamentare di vigilanza e delle indicazioni del Ministero medesimo.

Il comma 9 dello stesso articolo dispone che sino a quando il numero delle azioni alienato – in attuazione del processo di privatizzazione della società concessionaria – non superi la quota del 10 per cento del capitale, «in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio pubblico generale radiotelevisivo […] ai fini della formulazione dell’unica lista di cui al comma 7, la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi indica sette membri eleggendoli con il voto limitato a uno; i restanti due membri, tra cui il presidente, sono invece indicati dal socio di maggioranza. La nomina del presidente diviene efficace dopo l’acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In caso di dimissioni o impedimento permanente del presidente o di uno o più membri, i nuovi componenti sono nominati con le medesime procedure del presente comma entro i trenta giorni successivi alla data di comunicazione formale delle dimissioni presso la medesima Commissione».

Il comma 8 del citato art. 49 stabilisce inoltre: «Il rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, nelle assemblee della società concessionaria convocate per l’assunzione di deliberazioni di revoca o che comportino la revoca o la promozione di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, esprime il voto in conformità alla deliberazione della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi comunicata al Ministero medesimo».

Infine, il comma 10 prescrive: «Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di chiusura della prima offerta pubblica di vendita […]. Ove, anteriormente alla predetta data, sia necessario procedere alla nomina del consiglio di amministrazione, per scadenza naturale del mandato o per altra causa, a ciò si provvede secondo le procedure di cui ai commi 7 e 9».

3.2. – La suesposta normativa è oggetto, da parte della ricorrente e del resistente, di due opposte interpretazioni, che portano ciascuna delle parti ad una diversa soluzione del presente conflitto.

La difesa della Commissione parlamentare di vigilanza sostiene che alle disposizioni prima riportate si debba dare un significato coerente con il quadro costituzionale e legislativo complessivo, qual è possibile ricostruire dalle norme costituzionali, dalla giurisprudenza di questa Corte e dall’evoluzione legislativa degli ultimi decenni. Ammettere che un membro del consiglio di amministrazione della RAI possa essere revocato con determinazione unilaterale e discrezionale del Ministro dell’economia e delle finanze sarebbe in contrasto con l’esigenza, fondata sull’art. 21 Cost., di garantire il pluralismo, la democraticità e l’imparzialità dell’informazione, ritenuti dalla giurisprudenza di questa Corte caratteri essenziali del servizio pubblico radiotelevisivo, da affidare al controllo ed alla vigilanza del Parlamento, in quanto espressione dell’intera collettività nazionale.

Si deve ritenere pertanto, ad avviso della ricorrente, che sia necessario andare oltre la lettera del comma 10 dell’art. 49 del t.u. della radiotelevisione e pervenire ad una interpretazione che mantenga in capo all’organo parlamentare il potere di controllo su tutte le vicende che, in un modo o nell’altro, possano incidere sul pluralismo e sull’imparzialità del servizio pubblico radiotelevisivo. Del resto, se la suddetta interpretazione fosse intesa in senso strettamente letterale, non si potrebbero applicare, secondo la ricorrente, né il comma 1, che stabilisce l’affidamento della concessione del servizio, né il comma 3, che stabilisce il numero dei consiglieri di amministrazione, né il comma 4, che fissa in tre anni la durata del mandato degli stessi. La difesa della Commissione ha prodotto in giudizio documentazione da cui risulta che il consiglio di amministrazione nominato nel 2005, dopo l’entrata in vigore delle disposizioni succitate, è durato in carica tre anni, come prescrive il suddetto comma 4, e non due, come stabiliva invece la normativa precedente.

La difesa erariale contrappone all’interpretazione della ricorrente una lettura del testo legislativo (art. 49 t.u. della radiotelevisione) in chiave strettamente letterale e trae dal mancato richiamo del comma 8, da parte del comma 10 – il quale, come detto, limita il riferimento ai soli commi 7 e 9 – la conseguenza che il legislatore abbia voluto anticipare la vigenza – in data anteriore alla chiusura della prima offerta pubblica di vendita – delle sole procedure di nomina e non anche di quelle di revoca. L’effetto di tale lettura della normativa vigente sarebbe la non applicabilità della procedura prevista dal suddetto comma 8 alla eventuale revoca del consigliere di amministrazione nominato dal Ministro dell’economia e delle finanze nel periodo intermedio tra l’entrata in vigore della legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione), il cui art. 20 è stato integralmente riprodotto dall’art. 49 del t.u. della radiotelevisione, e l’evento futuro cui è condizionata l’entrata in vigore dei commi da 1 a 9.

L’incidenza delle due diverse interpretazioni sostenute dalle parti sulla soluzione del conflitto è chiara.

Se si accogliesse la prima, occorrerebbe valutare se l’atto impugnato, oltre a non essere conforme alla legge, sia anche lesivo della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite al Parlamento e, per esso, alla Commissione di vigilanza sulla RAI.

Se invece si accogliesse la seconda interpretazione, lo stesso atto si presenterebbe come la mera applicazione della normativa vigente e tutte le considerazioni su una eventuale menomazione delle attribuzioni della Commissione parlamentare di vigilanza dovrebbero riferirsi alle disposizioni legislative cui l’atto impugnato si sarebbe conformato.

In sintesi, dalla prima interpretazione discende che la Corte dovrebbe entrare nel merito del conflitto, allo scopo di esaminare la natura lesiva o non della revoca effettuata senza la conforme deliberazione della Commissione parlamentare. Dalla seconda scaturirebbe la conclusione che ogni considerazione sulla lamentata lesione della sfera di attribuzioni del Parlamento si sposterebbe sulla legge (comma 10 dell’art. 49 t.u. della radiotelevisione), comportando una dichiarazione di inammissibilità del ricorso oppure, qualora emergesse un dubbio di costituzionalità sulla norma in esame, una decisione di autorimessione alla stessa Corte della relativa questione.

3.3. – Innanzitutto, è necessario precisare che l’interpretazione delle disposizioni rilevanti nel presente conflitto spetta a questa Corte, in quanto giudice direttamente adito in sede di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato con ricorso della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Dallo scioglimento del dubbio interpretativo esposto nel paragrafo precedente discende, infatti, come già si è chiarito, la decisione del conflitto stesso.

Questa Corte ritiene che della normativa sopra citata si possa e si debba dare una interpretazione conforme a Costituzione, nel senso che, nel richiamare «le procedure di cui ai commi 7 e 9», il comma 10 dell’art. 49 del d.lgs. n. 177 del 2005 abbia voluto richiamare implicitamente il correlato potere di revoca previsto dallo stesso atto legislativo.

Militano in favore della suddetta interpretazione plurime considerazioni basate sulla sistematica costituzionale e legislativa.

La sentenza n. 225 del 1974 di questa Corte ha posto in rilievo che la prima esigenza che il servizio pubblico radiotelevisivo deve soddisfare è quella di «offrire al pubblico una gamma di servizi caratterizzata da obbiettività e completezza di informazione, da ampia apertura a tutte le correnti culturali, da imparziale rappresentazione delle idee che si esprimono nella società». Rispetto a questi fini fondamentali, è indispensabile che gli organi direttivi da una parte non debbano «rappresentare direttamente o indirettamente espressione, esclusiva o preponderante, del potere esecutivo» e dall’altra debbano avere una struttura «tale da garantirne l’obbiettività». Questa doppia condizione, negativa e positiva, può essere realizzata solo se «siano riconosciuti adeguati poteri al Parlamento, che istituzionalmente rappresenta l’intera collettività nazionale». Questa Corte ha ribadito tale orientamento, affermando che il servizio pubblico radiotelevisivo, inteso come «servizio sociale», deve possedere un «elevato tasso di democraticità rappresentativa», che lo stesso «ripete dalla sua strutturazione nell’orbita del Parlamento ("parlamentarizzazione”)» (sentenza n. 194 del 1987).

L’imparzialità e l’obbiettività dell’informazione possono essere garantite solo dal pluralismo delle fonti e degli orientamenti ideali, culturali e politici, nella difficoltà che le notizie e i contenuti dei programmi siano, in sé e per sé, sempre e comunque obbiettivi. La rappresentanza parlamentare, in cui tendenzialmente si rispecchia il pluralismo esistente nella società, si pone pertanto, permanendo l’attuale regime, come il più idoneo custode delle condizioni indispensabili per mantenere gli amministratori della società concessionaria, nei limiti del possibile, al riparo da pressioni e condizionamenti, che inevitabilmente inciderebbero sulla loro obbiettività e imparzialità.

3.4. – Il legislatore ha previsto, negli ultimi trent’anni, forme e proporzioni diverse per la nomina e la composizione del consiglio di amministrazione della RAI, ma ha sempre rispettato due principi fondamentali: il primo consiste nella prevalenza numerica dei componenti designati dalla Commissione parlamentare; il secondo, nel ruolo necessario di quest’ultima nelle procedure di rimozione dei membri del consiglio medesimo.

La legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva) prevedeva (art. 8) che il consiglio fosse composto di sedici membri, di cui dieci eletti dalla Commissione a maggioranza qualificata e sei dall’assemblea dei soci. Tuttavia l’art. 12 della stessa legge stabiliva che, in caso di deficit di esercizio superiore al dieci per cento, si verificasse la decadenza del consiglio, previa comunicazione dell’esistenza dello squilibrio finanziario da parte del collegio sindacale alla Commissione parlamentare, il cui accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge condizionava la prevista decadenza. Il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807 (Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive), convertito nella legge 4 febbraio 1985, n. 10, prevedeva che il consiglio di amministrazione fosse composto di sedici membri, tutti nominati dalla Commissione parlamentare (art. 6). Uguale previsione era contenuta (art. 25) nella legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del servizio radiotelevisivo pubblico e privato). La legge 25 giugno 1993, n. 206 (Disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo) attribuiva ai Presidenti delle due Camere del Parlamento il potere di nominare, d’intesa, i cinque membri del consiglio di amministrazione della RAI, prescrivendo però che la revoca degli stessi potesse avvenire solo su proposta della Commissione parlamentare, adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti.

3.5. – L’evoluzione normativa appena esaminata dimostra come il legislatore si sia conformato ai principi affermati da questa Corte in tema di prevalenza dell’indirizzo e della vigilanza parlamentare sulla gestione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. A tale proposito si devono porre in rilievo due costanti, particolarmente significative ai fini che qui interessano: a) appartiene alla scelte politiche del Parlamento disporre che l’intero consiglio sia nominato o designato dall’organo parlamentare di indirizzo e vigilanza o che quest’ultimo abbia il potere di determinare la nomina limitatamente alla maggioranza dei membri; b) la rimozione dei componenti è in ogni caso assoggettata alla valutazione della Commissione.

Il secondo dei principi di cui sopra trae origine dalla necessaria salvaguardia dell’indipendenza dei componenti dell’organo di amministrazione della società concessionaria. Se la nomina spetta ad un soggetto diverso dal Parlamento, la scelta delle persone da nominare obbedisce a criteri discrezionali, da attuare nel rispetto dei requisiti di qualità fissati dalla legge. Anche quando la nomina spettava ai massimi esponenti delle Assemblee parlamentari, non era previsto alcun parere preventivo della Commissione di vigilanza sui nominativi dei componenti che i Presidenti intendevano nominare. Era prevista invece una deliberazione della Commissione nell’ipotesi di revoca dei componenti stessi.

La garanzia di indipendenza dei titolari di una carica, richiesta, a vario titolo, dalla Costituzione o dalla legge, esclude che possa esservi una perfetta simmetria tra potere di nomina e potere di revoca. Il primo obbedisce alla logica della scelta discrezionale delle persone ritenute più capaci e meglio in sintonia con il soggetto che nomina; il secondo implica un giudizio sull’operato del componente dell’organo, che non può essere lasciato – pena la perdita del minimo di tutela della sua indipendenza – alla libera e incontrollata decisione di chi lo ha nominato.

Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, il filtro della deliberazione della Commissione parlamentare di vigilanza serve a contemperare il potere di revocare il soggetto nominato, che si giustifica per evitare che lo stesso divenga esente da responsabilità, con il necessario controllo da parte del Parlamento, che svolge il ruolo di massimo garante dell’adempimento, da parte dei membri del consiglio di amministrazione, dei doveri di obbiettività ed imparzialità imposti dall’art. 21 Cost.

4. – La normativa vigente si è posta nel solco dell’evoluzione legislativa prima tratteggiata e dei principi stabiliti dalla giurisprudenza di questa Corte. È previsto infatti che due componenti su nove siano nominati dal socio di maggioranza (attualmente il Ministro dell’economia e delle finanze). Mentre per il membro designato a ricoprire la carica di presidente è richiesto, come condizione di efficacia della nomina, il parere favorevole della Commissione parlamentare, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti, per la nomina del secondo dei consiglieri in oggetto non è richiesto alcun parere della Commissione, con la conseguenza che la scelta è discrezionale, nel rispetto dei requisiti fissati dal comma 4 dell’art. 49 t.u. della radiotelevisione. Quanto invece alla revoca, il comma 8 dello stesso articolo – ponendosi nel solco tracciato dalla legislazione precedente – prescrive, con riferimento a tutti gli amministratori, che la stessa sia preceduta da una conforme deliberazione della Commissione parlamentare di vigilanza.

Non si rinviene alcun ragionevole motivo per cui la revoca dei componenti del consiglio di amministrazione della RAI, nel periodo, di durata indefinita, che precede la chiusura della prima offerta pubblica di vendita, sia assoggettata ad un regime eterogeneo rispetto a quello voluto dal legislatore negli ultimi decenni e ribadito anche per il futuro dalla stessa legge in vigore. Si verrebbe peraltro a determinare una ingiustificata e inedita disparità di status tra i diversi membri del consiglio, uno dei quali godrebbe di una minore garanzia di indipendenza in confronto agli altri.

Inoltre, se ci si fermasse all’interpretazione letterale del comma 10 dell’art. 49 t.u. prima citato, non solo non si spiegherebbe – come rilevato dalla ricorrente – perché pacificamente si sia ritenuto che il consiglio, nominato nel 2005, sia scaduto nel 2008, al termine del triennio previsto dal comma 4 dello stesso articolo (mentre la normativa precedente prevedeva una durata non superiore a due esercizi sociali), ma bisognerebbe ipotizzare che la mancata entrata in vigore dei commi da 1 a 9 implichi pure che si applichino o i requisiti soggettivi previsti dalla legge previgente (che dovrebbe ritenersi, su questo specifico punto, non ancora abrogata) o puramente e semplicemente quelli previsti dalla normativa codicistica per gli amministratori delle società per azioni. Entrambe le eventualità comporterebbero delle forzature irragionevoli, giacché non si rinviene alcuna giustificazione della commistione tra le procedure di nomina previste dalla legge vigente ed i requisiti previsti dalla legge abrogata (che sopravviverebbe solo allo scopo di consentire la nomina di soggetti con diverse qualifiche rispetto a quelle volute dalla legge vigente). Nemmeno sarebbe ragionevole la conclusione che gli speciali requisiti di capacità richiesti dalla normativa degli ultimi decenni siano azzerati, in favore dell’applicazione dei requisiti generali degli amministratori delle società commerciali, senza alcun riferimento alla particolare natura del servizio pubblico radiotelevisivo.

Per le ragioni sopra esposte, si deve escludere che del comma 10 dell’art. 49 del t.u. della radiotelevisione possa essere data una interpretazione letterale, che genera una serie di incongruenze e contraddizioni. Deve essere, invece, preferita una lettura sistematica e costituzionalmente orientata, che elimina tali problemi ed aderisce maggiormente alla ratio della stessa legge nella quale si trova inserita. Tale interpretazione porta a ritenere – come già si è detto – che il richiamo alle procedure di nomina implichi necessariamente l’applicazione di quelle parti dello stesso articolo che sono strettamente collegate alla nomina stessa (durata in carica, requisiti dei nominandi, revoca degli stessi), allo scopo di evitare un mosaico formato da frammenti normativi provenienti da una pluralità di fonti non ben coordinate tra di loro.

5. – La proposta di revoca del consigliere nominato dal Ministro, non preceduta da conforme deliberazione della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, non è, per i motivi prima illustrati, una mera applicazione della legge vigente, ma si pone, al contrario, come una violazione della stessa, se interpretata secondo un criterio sistematico costituzionalmente orientato. Essa, di conseguenza, determina una illegittima menomazione delle attribuzioni, che discendono dall’art. 21 Cost., del Parlamento, il quale agisce, nella materia del servizio pubblico radiotelevisivo, per il tramite della Commissione di vigilanza.

6. – In conseguenza della non spettanza al Ministro dell’economia del potere di richiedere e votare nell’Assemblea degli azionisti della RAI, per il tramite del suo rappresentante, la revoca di un consigliere di amministrazione, in assenza di previa deliberazione adottata dalla Commissione parlamentare di vigilanza, deve essere annullata la nota del Ministro dell’economia, indirizzata al Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 maggio 2007, con la quale il Ministro stesso ha informato quest’ultimo della decisione di revocare il predetto consigliere.

Deve, inoltre, essere accolta la richiesta della Commissione ricorrente di annullare tutti gli atti «connessi e conseguenti» alla suddetta nota del Ministro. In particolare, questa Corte, sulla base di quanto detto sopra, individua come lesivi e quindi annulla i seguenti atti: la nota, in data 11 maggio 2007, con la quale il Presidente del Consiglio dei ministri ha comunicato al Presidente della Commissione di vigilanza la decisione del Ministro dell’economia di revocare il consigliere Petroni; la nota, in pari data, con la quale il Ministro dell’economia ha invitato il Direttore generale del Dipartimento del Tesoro «a porre in essere le conseguenti iniziative per attivare il percorso di revoca del Prof. Petroni e di nomina di un nuovo Consigliere di Amministrazione»; la nota, in pari data, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha chiesto al Presidente del Consiglio di amministrazione ed al Presidente del Collegio sindacale della RAI S.p.A. di convocare senza ritardi l’Assemblea ordinaria dei soci ai sensi dell’art. 2367 cod. civ., con il seguente ordine del giorno: «1. Revoca di un amministratore e nomina di un nuovo amministratore della Società».

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spettava al Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, richiedere e votare nell’Assemblea degli azionisti della RAI – Radio Televisione Italiana S.p.a., la revoca di un consigliere di amministrazione in assenza di previa deliberazione adottata dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

annulla, per l’effetto:

a) la nota del Ministro dell’economia e delle finanze, indirizzata al Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 maggio 2007;

b) la nota, in pari data, del Presidente del Consiglio dei ministri, indirizzata al Presidente della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

c) la nota, in pari data, del Ministro dell’economia e delle finanze, indirizzata al Direttore generale del Dipartimento del Tesoro;

d) la nota, in pari data, del Direttore generale del Dipartimento del Tesoro, indirizzata al Presidente del Consiglio di amministrazione ed al Presidente del Collegio sindacale della RAI S.p.A.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 marzo 2009.