ORDINANZA N. 17
ANNO 2009 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALEcomposta dai signori:
- Giovanni Maria FLICK Presidente
- Francesco AMIRANTE Giudice
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), e dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall’art. 9 della legge 30 luglio 2002, n. 189, in relazione all’art. 1 legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), promosso dal Tribunale di Voghera nel procedimento civile vertente tra M. F. nella qualità di madre esercente la potestà genitoriale del figlio minore M. C. e il Ministero delle finanze ed altri, con ordinanza dell’11 luglio 2007 iscritta al n. 235 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell’anno 2008.
Visto l’atto di costituzione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
udito nella camera di consiglio del 3 dicembre 2008 il Giudice relatore Francesco Amirante.
Ritenuto che, nel corso di una controversia in materia di assistenza obbligatoria promossa da una cittadina albanese, il Tribunale di Voghera, con ordinanza dell’11 luglio 2007 pervenuta a questa Corte il 20 giugno 2008, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 10, primo e secondo comma, 38, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), e dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall’art. 9 della legge 30 luglio 2002, n. 189, in relazione all’art. 1 legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), nella parte in cui subordina al possesso della carta di soggiorno e della relativa condizione reddituale il diritto del cittadino extracomunitario, legalmente soggiornante in Italia, di fruire dell’indennità di accompagnamento;
che la ricorrente – riferisce il remittente – residente in Italia dal 1999 e munita del permesso di soggiorno dal 15 gennaio 2003 (nel quale risulta iscritto anche il figlio minorenne), il 15 marzo 2003 ha presentato domanda amministrativa per la concessione dell’indennità di accompagnamento in favore del figlio minorenne suddetto;
che, nella seduta del 1° luglio 2003, la competente Commissione medica ha riconosciuto la totale e permanente inabilità di quest’ultimo con necessità di assistenza continua, ma successivamente, con comunicazione del 3 ottobre 2003, la ASL della Provincia di Pavia ha richiesto all’istante la presentazione della carta di soggiorno, quale documento necessario per la concessione della suddetta provvidenza;
che, conseguentemente, l’interessata, nella qualità di tutore dell’invalido, ha presentato ricorso al Tribunale di Voghera, nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e della suddetta ASL, per ottenerne la condanna alla corresponsione del beneficio, previo accoglimento dell’eccezione di illegittimità costituzionale della suddetta normativa;
che il remittente sottolinea, quanto alla rilevanza della questione, come l’accoglimento della domanda sia precluso soltanto dal mancato possesso della carta di soggiorno da parte della ricorrente, essendo sussistenti tutti gli altri requisiti stabiliti dalla legge, ivi compresa la titolarità, in capo alla stessa nella sua qualità di madre esercente la potestà sul figlio minorenne, di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. n. 286 del 1998;
che, quanto al merito della questione, il giudice a quo ritiene la normativa impugnata contrastante, in primo luogo, con l’art. 2 Cost., perché, in violazione del principio di solidarietà sociale, comporta la subordinazione del riconoscimento di un diritto fondamentale della persona di carattere universale (come quello all’accesso alle prestazioni di assistenza sociale) alla titolarità di un determinato reddito;
che, in secondo luogo, sarebbe violato l’art. 3, primo comma, Cost., in quanto la disparità di trattamento tra cittadini extracomunitari, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, fondata sulla sola base del titolo legittimante il soggiorno risulterebbe in contrasto con il principio di uguaglianza, almeno per la parte in cui fa riferimento al possesso di una certa capacità reddituale, trattandosi di un elemento non pertinente, ed, anzi, contrario alla ratio di sostentamento sottesa al beneficio in argomento;
che, inoltre, si prospetta il contrasto con l’art. 38, primo comma, Cost., per l’assoluta incongruità, rispetto alla finalità perseguita da tale disposizione, della scelta di limitare l’accesso alle provvidenze assistenziali a favore dei soli cittadini extracomunitari che siano in possesso di un certo reddito;
che, infine, vi sarebbe anche la violazione del’art. 10, primo e secondo comma, e dell’art. 117, primo comma, Cost., in quanto la suddetta normativa si pone in contrasto con l’art. 14 della CEDU e con l’art. 1 del relativo Protocollo addizionale, come interpretati dalla Corte europea per la tutela dei diritti dell’uomo;
che – precisa da ultimo il remittente – la modifica dell’art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998 ad opera del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo), non ha alcuna incidenza sulla sollevata questione in quanto, da un lato, nella fattispecie, almeno per il periodo anteriore all’entrata in vigore del citato decreto legislativo, opera il richiamo alla suddetta norma nella precedente formulazione e, d’altra parte, i requisiti reddituali per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo sono sostanzialmente coincidenti con quelli già previsti per il rilascio della carta di soggiorno;
che si è costituito in giudizio l’INPS, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità della questione, in quanto, con la sopravvenuta sentenza n. 306 del 2008, questa Corte ha accolto analoga questione.
Considerato che il Tribunale di Voghera, con ordinanza dell’11 luglio 2007 pervenuta a questa Corte il 20 giugno 2008, dubita, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 10, primo e secondo comma, 38, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), e dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall’art. 9 della legge 30 luglio 2002, n. 189, in relazione all’art. 1 legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), nella parte in cui subordina al possesso della carta di soggiorno e della relativa condizione reddituale il diritto del cittadino extracomunitario, legalmente soggiornante in Italia, di fruire dell’indennità di accompagnamento;
che questa Corte, con la sentenza n. 306 del 2008, successiva alla pronuncia dell’attuale ordinanza di rimessione, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei suddetti art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000 e art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998 – come modificato dall’art. 9, comma 1, della legge n. 189 del 2002 e poi sostituito dall’art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 3 del 2007 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) – nella parte in cui escludono che l’indennità di accompagnamento, di cui all’art. l della legge n. 18 del 1980, possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del d.lgs. n. 3 del 2007, per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
che per effetto di tale pronuncia la questione sollevata dal remittente Tribunale di Voghera è divenuta priva di oggetto e deve, quindi, essere dichiarata manifestamente inammissibile (ordinanze n. 19 del 2004 e n. 269 del 2008).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), e dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall’art. 9 della legge 30 luglio 2002, n. 189, in relazione all’art. 1 legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 10, primo e secondo comma, 38, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Voghera con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2009.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2009.