Ordinanza n. 19 del 2004

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ORDINANZA N.19

 

ANNO 2004

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

- Riccardo                                             CHIEPPA                         Presidente

 

- Gustavo                                              ZAGREBELSKY               Giudice

 

- Valerio                                                ONIDA                                     "

 

- Carlo                                                   MEZZANOTTE                        "

 

- Fernanda                                            CONTRI                                   "

 

- Guido                                                 NEPPI MODONA                    "

 

- Piero Alberto                                      CAPOTOSTI                            "

 

- Annibale                                             MARINI                                   "

 

- Franco                                                BILE                                         "

 

- Giovanni Maria                                  FLICK                                       "

 

- Francesco                                           AMIRANTE                             "

 

- Ugo                                                    DE SIERVO                             "

 

- Romano                                              VACCARELLA                       "

 

- Paolo                                                  MADDALENA                        "

 

- Alfio                                                   FINOCCHIARO                      "

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza del 21 ottobre 2002 dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, sul ricorso proposto da Giorgio Natali contro il Prefetto di Bergamo, iscritta al n. 547 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, edizione straordinaria, prima serie speciale, del 27 dicembre 2002.

 

            Udito nella camera di consiglio del 24 settembre 2003 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

 

Ritenuto che con ordinanza del 21 ottobre 2002 il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha sollevato, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, questione di costituzionalità dell’art. 120, comma 1 (recte: comma 2), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede la revoca della patente alle persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni, quando l’utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura;

 

che il giudizio principale ha per oggetto l’impugnazione di un decreto prefettizio di revoca della patente di guida emesso – in applicazione della citata disposizione – perché il relativo titolare, successivamente al rilascio della patente, era stato condannato a pena detentiva superiore a tre anni di reclusione, risultando, inoltre, persona socialmente pericolosa;

 

che il TAR rimettente osserva che il dubbio di costituzionalità investe la norma del codice della strada nella versione legislativa, anteriore alla sua sostituzione con altra norma, di contenuto corrispondente ma di natura regolamentare, ad opera del d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli), dovendosi ritenere – anche alla luce di una serie di pronunce rese dalla Corte nella materia – gli articoli 120 (comma 2) e 130 (comma 1, lettera b) del codice della strada tuttora vigenti nella loro veste originaria;

 

che, sotto questo profilo, il giudice a quo rileva che l’autorizzazione all’intervento di «delegificazione», conferita con l’art. 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), concerneva esclusivamente la materia dei «procedimenti» amministrativi indicati in apposito elenco allegato, tra i quali appunto il procedimento per il rilascio e la duplicazione della patente di guida, e che pertanto, stante tale delimitazione alla sola materia dei procedimenti, il regolamento del 1994, in quanto ha disposto in una materia sostanziale come quella dei requisiti per il rilascio e per la revoca della patente, è per questa parte inidoneo a sostituire, «delegificandole», le norme primarie, risultando inoperante la clausola di abrogazione delle norme di legge anteriori prevista (quale effetto della delegificazione) dall’art. 2, comma 8, della legge n. 537 del 1993: potendosi in conclusione affermare – prosegue il TAR – che «la disposizione in questione continua a mantenere il rango di legge, al di là della vista formale sostituzione»;

 

che, nel merito, il TAR prospetta l’incostituzionalità della disposizione censurata in riferimento all’art. 76 della Costituzione, richiamandosi alla giurisprudenza costituzionale che ha più volte rilevato come la legge delega (legge 13 giugno 1991, n. 190), abilitando il Governo a emanare disposizioni aventi valore di legge destinate a «rivedere e riordinare» la legislazione vigente in materia di circolazione stradale (art. 1, comma 1), e identificando in tal modo il codice della strada previgente quale base di partenza dell’attività delegata da svolgere nell’ambito degli specifici principi e criteri direttivi, si sia però limitata, con specifico riferimento alla revoca della patente di guida, ad autorizzare il mero «riesame» della disciplina anteriore (art. 2, comma 1, lettera t), precludendo in tal modo al legislatore delegato interventi innovativi quale quello oggetto della questione in esame;

 

che, non trovando la previsione della revoca della patente di guida quale effetto di una condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni alcun riscontro nella disciplina anteriore, ne consegue, ad avviso del TAR, la violazione del parametro costituzionale invocato, secondo la medesima argomentazione che ha condotto alla dichiarazione di incostituzionalità in altrettanti casi di innovazione della stessa disciplina da parte del legislatore delegato, in assenza di uno specifico sostegno nella legge di delegazione (quali la revoca della patente per precedente sottoposizione a misura di sicurezza: sentenza n. 354 del 1998, o per precedente sottoposizione a misura di prevenzione: sentenza n. 251 del 2001).

 

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha sollevato, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, questione di costituzionalità dell’art. 120, comma 1 (recte: comma 2), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella sua versione legislativa anteriore all’intervento di «delegificazione» effettuato con il d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, nella parte in cui – in combinato disposto con l’art. 130, comma 1, lettera b), dello stesso codice – prevede la revoca della patente alle persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni, quando l’utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura;

 

che, successivamente all’ordinanza di rimessione, questa Corte – chiamata a pronunciarsi su questione identica, sollevata dallo stesso TAR sulla base del medesimo presupposto, plausibilmente motivato dal giudice a quo, della persistente vigenza della disposizione nella versione legislativa, nonostante la prevista «delegificazione» (v., al riguardo, sentenza n. 251 del 2001 e ordinanze n. 440 del 2001 e n. 230 del 1999) – ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale, per eccesso di delega, della norma ora censurata, nella parte in cui, in combinato disposto con l’art. 130, comma 1, lettera b), dello stesso decreto legislativo n. 285 del 1992, prevedeva la revoca della patente nei confronti delle persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni, quando l’utilizzazione del documento di guida potesse agevolare la commissione di reati della stessa natura (sentenza n. 239 del 2003);

 

che, pertanto, essendo la disciplina impugnata già stata dichiarata integralmente incostituzionale – onde non residuano valutazioni da svolgere da parte del giudice rimettente, ai fini di una nuova prospettazione della questione di legittimità costituzionale –, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

 

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 120, comma 1 (recte: comma 2), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, con l’ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2004.

 

Riccardo CHIEPPA, Presidente

 

Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore

 

Depositata in Cancelleria il 16 gennaio 2004.