Ordinanza n. 440/2001

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ORDINANZA N.440

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza emessa il 27 settembre 2000 dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – sezione staccata di Lecce sul ricorso proposto da Giuseppe Marangi contro il Ministero dell’Interno e altra, iscritta al n. 116 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell’anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 7 novembre 2001 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che con ordinanza del 27 settembre 2000 il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – sezione staccata di Lecce ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in riferimento agli artt. 3, 4 e 76 della Costituzione;

che nel giudizio principale é stato chiesto l’annullamento di un provvedimento con il quale é stata rigettata l’istanza dell’interessato rivolta a ottenere un nulla osta per il (nuovo) conseguimento della patente di guida, precedentemente revocata con decreto del 4 marzo 1994, per essere stata applicata al titolare, ancor prima, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, a norma della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza [e per la pubblica moralità]);

che, ciò premesso in fatto, il TAR rimettente osserva che il dubbio di costituzionalità investe le norme del codice della strada sopra indicate, nella loro versione legislativa anteriore all’intervento di "delegificazione" effettuato con il d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli), dovendosi ritenere gli impugnati artt. 120 e 130 del codice della strada tuttora vigenti nella loro veste originaria, giacchè l’autorizzazione all’intervento di delegificazione, conferita con l’art. 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), concerneva esclusivamente la materia dei "procedimenti" amministrativi indicati in apposito elenco allegato, tra i quali appunto il procedimento per il rilascio e la duplicazione della patente di guida;

che, stante tale delimitazione alla sola materia dei procedimenti, il regolamento del 1994, in quanto ha disposto in una materia sostanziale, come quella dei requisiti per il rilascio e per la revoca della patente, é da ritenere – prosegue il TAR - illegittimo in parte qua, e l’effetto abrogativo delle norme "anche di legge" preesistenti, stabilito dalla legge n. 537 del 1993 quale effetto dell’emanazione del regolamento di delegificazione, deve ritenersi inoperante;

che, tutto ciò osservato quanto alla natura legislativa delle disposizioni oggetto di censura, il giudice a quo sottolinea la rilevanza della questione ai fini della risoluzione del giudizio pendente innanzi a esso, stante il carattere vincolato e non discrezionale del diniego del titolo di guida in presenza della sottoposizione a una misura preventiva e in assenza – come nella specie – di un provvedimento riabilitativo;

che, nel merito della questione, il TAR richiama la sentenza n. 354 del 1998 di questa Corte, che ha dichiarato l’incostituzionalità del combinato disposto delle due norme sopra dette, nella parte in cui prevedeva la revoca della patente per coloro che "fossero stati" sottoposti a una misura di sicurezza, per violazione della legge di delegazione e dunque dell’art. 76 della Costituzione: la Corte, nella decisione citata, ha rilevato che il legislatore delegato non era abilitato a porre una simile previsione, innovativa e restrittiva rispetto alla disciplina preesistente (contenuta negli artt. 82 e 91 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393), alla stregua della portata della legge di delega 13 giugno 1991, n. 190, che autorizzava – secondo il criterio specificamente posto dall’art. 2, lettera t) – il Governo solo a "rivedere e riordinare" la normativa vigente, non anche a effettuare una sostanziale riforma della materia;

che, alla stregua del medesimo criterio, anche le previsioni del diniego (art. 120) e della revoca (art. 130) della patente, in conseguenza della pregressa sottoposizione a una misura di prevenzione, appaiono al TAR viziate dallo stesso contrasto tra norme delegate e criteri di delega, posto che neanche di questa innovazione, restrittiva rispetto all’assetto preesistente, é possibile rintracciare una idonea base giustificativa nella legge di delegazione, e ciò determinerebbe il lamentato contrasto con l’art. 76 della Costituzione;

che oltre all’anzidetto, "dirimente", rilievo, il TAR individua ulteriori profili di censura a) in relazione all’art. 3 della Costituzione, per l’irragionevolezza dell’equiparazione tra chi sia stato, in passato, sottoposto a una misura preventiva e dunque non sia più socialmente pericoloso e chi invece sia in atto sottoposto alla medesima misura, e b) in relazione all’art. 4 della Costituzione, per la compressione delle possibilità lavorative dell’individuo che deriva dalla limitazione della libertà di movimento, non giustificata da effettive esigenze di sicurezza pubblica e anzi controproducente rispetto al reinserimento sociale della persona.

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – sezione staccata di Lecce ha sollevato questione di costituzionalità degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del nuovo codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992), nella loro originaria versione legislativa – e non come sostituiti dal d.P.R. n. 575 del 1994 – sul presupposto che essi siano tuttora vigenti nonostante la "delegificazione" cui sono stati sottoposti, nella parte in cui prevedono, rispettivamente, la preclusione al rilascio (art. 120) e la revoca (art. 130) della patente di guida nei confronti di coloro che sono stati sottoposti a una misura di prevenzione, a norma della legge n. 1423 del 1956, ritenendo che dette previsioni violino: a) l’art. 76 della Costituzione, per eccesso di delega, perchè l’estensione alle suddette ipotesi del diniego o della revoca della patente, costituente una innovazione di maggior rigore, non sarebbe stata consentita – anche alla luce degli enunciati svolti nella sentenza n. 354 del 1998 relativamente alla contigua ipotesi della pregressa sottoposizione a una misura di sicurezza – dalla legge di delega, che conferiva al Governo solo la potestà di effettuare un "riesame" della materia, assumendo dunque come base della nuova disciplina quella preesistente, che riguardava solo le misure di prevenzione in corso e non anche quelle la cui applicazione fosse cessata; b) l’art. 3 della Costituzione, per irragionevolezza dell’equiparazione così stabilita tra il caso della misura preventiva in atto e quello della misura la cui esecuzione sia oramai conclusa e c) l’art. 4 della Costituzione, per l’incidenza della restrizione alla guida di veicoli sulle possibilità di lavoro, con effetti pregiudizievoli rispetto alla stessa prospettiva di reinserimento del soggetto sottoposto alla misura;

che con la sentenza n. 251 del 2001, successiva all’ordinanza di rimessione, questa Corte, pronunciandosi su una questione analoga e rimessa in base al medesimo presupposto della persistente vigenza degli impugnati artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del codice della strada nella loro versione legislativa, nonostante la loro prevista "delegificazione", ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 76 della Costituzione, delle anzidette disposizioni legislative, nella parte in cui prevedevano come elemento ostativo al rilascio o al mantenimento della patente di guida l’essere stati precedentemente sottoposti a una delle misure di prevenzione previste dalla legge n. 1423 del 1956, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, nonchè dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificata e integrata [v. la sentenza n. 251 del 2001 citata, punto 4 del diritto e capo 1) del dispositivo];

che pertanto, essendo state le norme denunciate già dichiarate incostituzionali nei termini prospettati dal TAR rimettente, la questione ora in esame deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 76 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – sezione staccata di Lecce, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 2001.

Cesare RUPERTO, Presidente

Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore

Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2001.