SENTENZA N. 428
ANNO 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Giovanni Maria FLICK Presidente
- Francesco AMIRANTE Giudice
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, 8 e 11 della legge della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 13 novembre 2007, n. 29, recante «Modificazioni alla legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 58 e della legge regionale 16 dicembre 1992, n. 74)», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 14 gennaio 2008, depositato in cancelleria il 16 gennaio 2008 ed iscritto al n. 4 del registro ricorsi 2008.
Visto l’atto di costituzione della Regione Valle d’Aosta;
udito nell’udienza pubblica del 18 novembre 2008 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;
uditi l’avvocato dello Stato Anna Cenerini per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Francesco Saverio Marini per la Regione Valle d’Aosta.
Ritenuto in fatto
1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 14 gennaio 2008, depositato il successivo 16 gennaio, ha proposto, in riferimento agli artt. 4, 41 e 120 della Costituzione, nonché all’art. 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), ed agli artt. 49, 50 ed 81 del Trattato CE ed alla «direttiva 2005/123/CE» (recte: direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE, recante Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno) – parametri questi ultimi indicati soltanto nella motivazione – questione di legittimità costituzionale, in via principale, degli artt. 7, 8 ed 11 della legge della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 13 novembre 2007, n. 29, recante «Modificazioni alla legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 58 e della legge regionale 16 dicembre 1992, n. 74)», nonché dell’art. 25, comma 1, lettera d), della legge della stessa Regione 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 58 e della legge regionale 16 dicembre 1992, n. 74).
2. – Il ricorrente premette che la legge della Regione Valle d’Aosta n. 29 del 2007 ha modificato la legge regionale n. 44 del 1999, avente ad oggetto la disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci.
In particolare, il citato art. 7 ha sostituito l’art. 16 della legge regionale n. 44 del 1999 che, al comma 2, ora dispone: «Ai maestri di sci iscritti nella sezione ordinaria dell’albo professionale regionale è consentito l’esercizio della libera professione al di fuori delle scuole di sci, a condizione che le prestazioni professionali non siano offerte nel quadro di un’attività, anche occasionale, organizzata con altri maestri di sci».
L’art. 8 della legge regionale n. 29 del 2007 ha sostituito la lettera a) del comma 2 dell’art. 19 della legge regionale n. 44 del 1999, il quale ora stabilisce che l’autorizzazione all’apertura di una scuola di sci nella Regione può essere concessa, tra l’altro, se «la scuola abbia un organico di maestri effettivi, con ciò intendendosi quelli che assumono l’impegno ad esercitare con continuità e in forma esclusiva la professione nell’ambito della scuola medesima, in regola con l’iscrizione all’albo, il cui numero minimo, fra maestri di discipline alpine, di discipline nordiche e di snowboard, è stabilito sulla base dei parametri indicati nell’allegato A».
Infine, l’impugnato art. 11 ha modificato le lettere a) ed e) del comma 1 dell’art. 25 della legge regionale n. 44 del 1999, le quali stabiliscono ora, rispettivamente, che è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria «chiunque eserciti stabilmente l’attività di maestro di sci senza essere iscritto alla sezione ordinaria dell’albo» e che «l’esercizio di una scuola di sci in difetto della condizione di cui all’articolo 19, comma 2, lettera a), comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 3.000».
2.1. – Secondo la difesa erariale, l’art. 16, comma 2, della legge regionale n. 44 del 1999, nel testo sostituito dal citato art. 7, nella parte in cui vieta ai maestri di sci iscritti nella sezione ordinaria dell’albo professionale regionale di esercitare la professione nel quadro di un’attività, anche occasionale, organizzata con altri maestri di sci, ostacolerebbe lo svolgimento dell’attività lavorativa, condizionandone le scelte professionali ed imprenditoriali, in violazione dell’art. 4 Cost., il quale permetterebbe di stabilire limiti all’espletamento della medesima soltanto se siano ragionevoli e giustificati da esigenze di tutela di interessi generali o di utilità sociale.
Siffatta norma si porrebbe in contrasto anche con l’art. 41 Cost., il quale, analogamente, legittima la fissazione di limiti alla libertà d’iniziativa economica soltanto se siano giustificati da ragioni di utilità sociale, non siano frutto di scelte arbitrarie e, comunque, non siano incongrui. In ogni caso, detti limiti non potrebbero condizionare le scelte imprenditoriali e professionali sino al punto da sacrificare «le opzioni di fondo o restringendone in rigidi confini lo spazio e l’oggetto delle stesse scelte organizzative».
Secondo il ricorrente, la disposizione in esame violerebbe anche l’art. 120, primo comma, Cost., nonchè gli artt. 49, 50 ed 81 del Trattato CE, i quali stabiliscono i principi della libera prestazione dei servizi all’interno della Comunità e di libera concorrenza, ponendosi in contrasto con la direttiva n. 2006/123/CE, che ha liberalizzato la circolazione dei servizi nel mercato interno e, al considerando numero 33 della premessa, comprende tra detti servizi anche «i centri sportivi», quali sono appunto le scuole di sci.
2.2. – Il ricorrente sostiene che «gli stessi motivi di illegittimità costituzionale [sopra] esposti» vizierebbero l’art. 19, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 44 del 1999, nel testo modificato dal citato art. 8, il quale disporrebbe, non ragionevolmente, che l’autorizzazione all’apertura di una scuola di sci è concessa, tra l’altro, quando la scuola abbia un numero minimo di maestri, stabilito in applicazione dei parametri contenuti nell’allegato A) alla legge n. 44 del 1999. A suo avviso, siffatto limite non sarebbe giustificato da ragioni di interesse generale e da esigenze di utilità sociale e si porrebbe «in contrasto con i principi di libera concorrenza e di libera prestazione dei servizi», con «i principi costituzionali» e con le « norme della Comunità europea».
Infine, «l’art. 11, comma 2, che sostituisce la lettera e) del comma 1 dell’art. 25» della legge regionale n. 44 del 1999, «nonché la lettera d) di tale ultimo articolo», sarebbero inscindibilmente connessi ai citati artt. 7 ed 8 e, conseguentemente, sarebbero costituzionalmente illegittimi.
3. – Si è costituita nel giudizio la Regione Valle d’Aosta, che ha eccepito l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, svolgendo in una successiva memoria le argomentazioni a conforto di dette conclusioni
3.1. – Secondo la resistente, la censura proposta in riferimento all’art. 120 Cost. sarebbe inammissibile, in quanto carente di motivazione in ordine alle ragioni che dovrebbero confortarla; comunque, sarebbe infondata, poiché le disposizioni in esame non ostacolano la libera circolazione delle persone, né limitano l’esercizio del diritto al lavoro in una parte del territorio nazionale.
Le censure concernenti l’art. 7 della legge regionale n. 29 del 2007 non sarebbero confortate da argomenti in grado di dimostrare l’arbitrarietà della scelta realizzata dalla norma e la sua idoneità a condizionare in modo penetrante lo svolgimento dell’attività di maestro di sci. In ogni caso, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’art. 4 Cost. consentirebbe al legislatore ordinario di disciplinare l’esercizio dell’attività lavorativa nell’interesse generale. La norma impugnata mira appunto a tutelare l’interesse generale alla incolumità ed alla sicurezza nel settore dello sci ed a salvaguardare la promozione del turismo nella Regione, senza restringere irragionevolmente l’ambito delle scelte dei maestri di sci. D’altronde, questa Corte, nella sentenza n. 360 del 1991, ha sottolineato la rilevanza dell’attività dei maestri e delle scuole di sci nello sviluppo dell’economia turistica della Regione e la strumentalità della relativa disciplina rispetto al fine di garantire comportamenti responsabili sulle piste da sci, quindi la tutela della sicurezza pubblica.
Il legislatore regionale ha ritenuto che l’attività di maestro di sci debba essere svolta all’interno di una scuola o in forma individuale, allo scopo di evitare la proliferazione di forme organizzative, anche occasionali, tra i maestri di sci, così da garantire la razionalizzazione nell’offerta dell’insegnamento di tale sport ed il mantenimento di condizioni di sicurezza sulle piste ed il miglioramento dell’offerta turistica.
Siffatta disciplina garantisce che l’offerta didattica ed organizzativa corrisponda agli standard di qualità ed ai requisiti che tradizionalmente caratterizzano le scuole di sci della Regione. Inoltre, essa è coerente con la regolamentazione stabilita dalla legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina), il cui art. 20 individua le scuole di sci quale unica modalità di esercizio della professione alternativa allo svolgimento in forma autonoma, disponendo che, «in linea di principio, ogni scuola di sci raccoglie tutti i maestri operanti in una stazione invernale».
Peraltro, una disciplina analoga sarebbe stabilita anche da altre leggi regionali.
3.2. – Secondo la Regione, le censure aventi ad oggetto l’art. 8 della legge n. 29 del 2007 – impugnato limitatamente al comma 2 – riguarderebbero esclusivamente la fissazione di un numero minimo di maestri di sci in relazione alla portata oraria degli impianti e sarebbero infondate, poiché siffatta previsione sarebbe in armonia con il principio di «concentrazione delle scuole di sci esistenti, al fine di razionalizzarne l’attività», stabilito dall’art. 20, comma 1, lettera b), della legge n. 81 del 1991.
Analoga disciplina è stata stabilita da altre leggi regionali, richiamate dalla resistente; la norma in esame si sarebbe limitata ad elevare il requisito minimo di maestri di sci necessari per ottenere l’autorizzazione all’apertura della scuola, allo scopo di garantire congrui standard di qualità e di sicurezza, assicurando in tal modo la tutela dell’incolumità pubblica e la promozione del turismo regionale.
Infine, la norma impugnata fissa il numero minimo dei maestri di sci mediante un rapporto variabile, che tiene conto delle caratteristiche delle differenti località e di parametri oggettivi, permettendo una flessibilità coerente con lo scopo perseguito.
3.3. – La questione proposta in riferimento alle norme comunitarie sarebbe inammissibile, sotto molteplici profili: la violazione di dette disposizioni non è stata denunciata nell’epigrafe e nella parte conclusiva del ricorso; non sarebbe stato indicato il parametro costituzionale vulnerato; sarebbe stata erroneamente indicata la direttiva comunitaria asseritamente lesa; non sarebbero state svolte argomentazioni a conforto delle censure.
Nel merito, la questione sarebbe comunque infondata, poiché l’art. 7 della legge in esame si limita a stabilire la modalità di svolgimento dell’attività di maestro di sci, quindi non vulnera i principi di libera prestazione dei servizi e di concorrenza. Analogamente, l’art. 8 della legge regionale n. 29 del 2007 mira a razionalizzare l’offerta di insegnamento delle scuole di sci, favorendone la concentrazione e neppure viola detti principi. Infine, quanto alla denunciata violazione della direttiva n. 2006/123/CE, quest’ultima neppure è stata attuata e, in virtù dell’art. 44 della medesima, ancora non è scaduto il relativo termine, quindi non produce effetti nell’ordinamento interno; comunque, l’art. 7-bis, comma 1, della legge regionale n. 44 del 1999 – introdotto dalla legge regionale 17 marzo 2005, n. 6 – reca una disciplina dell’attività di maestro di sci che sarebbe conforme ai principi stabiliti dalle norme comunitarie.
4. – All’udienza pubblica le parti hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni formulate nelle difese scritte.
Considerato in diritto
1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto, in riferimento agli artt. 4, 41 e 120 della Costituzione, nonché all’art. 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), ed agli artt. 49, 50 ed 81 del Trattato CE ed alla «direttiva 2005/123/CE» (recte: direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE, recante Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno) – parametri questi ultimi indicati soltanto nella motivazione – questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, 8 ed 11 della legge della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 13 novembre 2007, n. 29, recante «Modificazioni alla legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 58 e della legge regionale 16 dicembre 1992, n. 74)», nonché dell’art. 25, comma 1, lettera d), della legge della stessa Regione 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 58 e della legge regionale 16 dicembre 1992, n. 74).
2. – Il citato art. 7 ha sostituito l’art. 16 della legge regionale n. 44 del 1999, che, al comma 2, ora dispone: «Ai maestri di sci iscritti nella sezione ordinaria dell’albo professionale regionale è consentito l’esercizio della libera professione al di fuori delle scuole di sci, a condizione che le prestazioni professionali non siano offerte nel quadro di un'attività, anche occasionale, organizzata con altri maestri di sci».
Secondo la difesa erariale, detta norma, vietando ai maestri di sci iscritti nella sezione ordinaria dell’albo professionale regionale l’esercizio della professione nel quadro di un’attività, anche occasionale, organizzata con altri maestri di sci, violerebbe gli artt. 4 e 41 Cost, poiché ostacolerebbe lo svolgimento dell’attività lavorativa, condizionando le scelte professionali ed imprenditoriali e le «opzioni di fondo» dei predetti. Entrambi i parametri costituzionali non permetterebbero di stabilire limiti all’espletamento di un’attività lavorativa ed alla libertà di iniziativa economica che non siano ragionevoli e non siano giustificati da esigenze di tutela di interessi generali o di utilità sociale, ovvero che siano frutto di scelte arbitrarie e, comunque, incongrue.
La disposizione in esame violerebbe, infine, anche l’art. 120, primo comma, Cost., nonché l’art. 2 dello statuto regionale speciale e gli artt. 49, 50 ed 81 del Trattato CE, i quali stabiliscono i principi della libera prestazione dei servizi all’interno della Comunità e di libera concorrenza, ponendosi in contrasto con la direttiva n. 2006/123/CE, che ha liberalizzato la circolazione dei servizi nel mercato interno e che, al considerando numero 33 della premessa, comprende tra essi anche «i centri sportivi», quali sono appunto le scuole di sci.
Secondo il ricorrente, «gli stessi motivi di illegittimità costituzionale [sopra] esposti» vizierebbero il citato art. 8 (recte: art. 8 comma 2), che ha sostituito l’art. 19, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 44 del 1999, il quale dispone che l’autorizzazione all’apertura di una scuola di sci è concessa, tra l’altro, se questa abbia un numero minimo di maestri, stabilito in applicazione dei parametri contenuti nell’allegato A) alla legge n. 44 del 1999. A suo avviso, siffatto limite non sarebbe giustificato da ragioni di interesse generale e da esigenze di utilità sociale e violerebbe le norme comunitarie sopra indicate.
Infine, «l’art. 11, comma 2, che sostituisce la lettera e) del comma 1 dell’art. 25 della l.r. n. 44/1999, nonché la lettera d) di tale ultimo articolo», sarebbero costituzionalmente illegittimi, in quanto inscindibilmente connessi ai citati artt. 7 ed 8.
3. – In linea preliminare, va osservato che il ricorrente ha impugnato «l’art. 11, comma 2, che sostituisce la lettera e) del comma 1 dell’art. 25 della l.r. n. 44/1999, nonché la lettera d) di tale ultimo articolo». La formulazione letterale del ricorso, in difetto di ulteriori esplicitazioni, rende chiaro che la questione avente ad oggetto il citato art. 11 della legge regionale in esame concerne soltanto il comma 2 di detta norma – il quale ha appunto sostituito l’art. 25, comma 1, lettera e), della legge Regione Valle d’Aosta n. 44 del 1999 – e che, inoltre, il ricorrente ha impugnato anche l’art. 25, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 44 del 1999. Tuttavia, poichè quest’ultima norma non è stata modificata dall’art. 11 della legge regionale n. 29 del 2007, l’impugnazione della medesima è inammissibile, in quanto proposta oltre il termine di cui all’art. 127, primo comma, Cost.
3.1. – Del pari inammissibili sono le questioni di legittimità costituzionale promosse in riferimento agli artt. 2 dello statuto regionale speciale, 120 Cost. ed alle norme comunitarie sopra indicate, benché, contrariamente alla deduzione della resistente, debba ritenersi sufficiente il loro richiamo nella parte motiva del ricorso (sentenza n. 137 del 2007). Nondimeno, va ribadito che nel giudizio di legittimità costituzionale l’esigenza di una adeguata motivazione dell’impugnazione si pone in termini anche più pregnanti che in quello in via incidentale (ex plurimis: sentenze n. 120 e n. 2 del 2008; n. 430 del 2007). Il ricorrente non ha, invece, dedotto alcun argomento a conforto della censura riferita all’art. 120 Cost., limitandosi al riguardo a trascrivere il testo della norma costituzionale, deducendo a sostegno della denunciata violazione degli altri parametri una motivazione meramente assertiva, con conseguente inammissibilità delle questioni proposte in riferimento agli stessi.
4. – Le questioni aventi ad oggetto i citati artt. 7, 8, comma 2, ed 11, comma 2, promosse in riferimento agli artt. 4 e 41 Cost., non sono fondate.
4.1. – Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’art. 4, primo comma, Cost., nell’ambito della rilevanza costituzionale del lavoro, non esclude che il legislatore ordinario possa prevedere condizioni e limiti per l’esercizio del relativo diritto, in considerazione dei caratteri che connotano determinate attività, purché siano preordinati alla tutela di altri interessi e di altre esigenze sociali parimenti oggetto di protezione costituzionale (per tutte, sentenze n. 147 del 2005, n. 307 del 2002, n. 441 del 2000), finalità, questa, che permette altresì la fissazione di limiti, non incongrui e non irragionevoli, alla libertà di iniziativa economica privata (art. 41, primo e secondo comma, Cost.).
Nella specie, occorre considerare che l’attività svolta dai maestri di sci, la cui disciplina è attribuita alla competenza legislativa esclusiva della Regione Valle d’Aosta (sentenza n. 13 del 1961), sebbene implichi rischi minori rispetto a quelli inerenti ad altre pratiche ed altri sport alpini (sentenza n. 360 del 1991), è comunque caratterizzata da profili di pericolosità, che ne impongono una regolamentazione in grado di garantire la tutela della incolumità degli allievi e di quanti frequentano le piste da sci (sentenza n. 13 del 1961).
Siffatta esigenza è stata adeguatamente apprezzata anche dallo Stato, che ha condizionato lo svolgimento di tale attività al conseguimento di una apposita abilitazione, in esito alla frequenza di corsi che prevedono l’insegnamento di materie aventi ad oggetto, tra l’altro, «i pericoli della montagna» e «nozioni di medicina e pronto soccorso» ed all’iscrizione in un apposito albo, limitata nel tempo e soggetta a controllo periodico in ordine all’idoneità psico-fisica del maestro di sci; ha disposto altresì che, «in linea di principio, ogni scuola di sci raccoglie tutti i maestri operanti in una stazione invernale» (artt. 2, 3, 4, 6, 7, 11, 20 della legge 8 marzo 1991, n. 81).
La peculiarità dell’attività in esame e le sue caratteristiche giustificano, dunque, la fissazione di un numero minimo di maestri per ciascuna scuola, non incongruamente stabilito dalla norma in esame con riferimento alla portata oraria degli impianti della località sciistica nella quale essa opera. Si tratta di una modalità di esercizio dell’attività delle scuole di sci condivisa anche da altre Regioni (art. 7, comma 2, della legge della Regione Emilia-Romagna 9 dicembre 1993, n. 42; art. 14, comma 1, della legge della Regione Piemonte 23 novembre 1992, n. 50; art. 14, comma 2, della legge della Regione Veneto 3 gennaio 2005, n. 2; art. 15, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 febbraio 2001, n. 5), chiaramente preordinata a garantire un rapporto numerico maestri-allievi, non irragionevolmente ritenuto necessario al fine di garantire che i secondi siano adeguatamente seguiti, per ridurre i pericoli inerenti allo svolgimento di tale pratica.
L’art. 16, comma 2, della legge regionale n. 44 del 1999, nel testo modificato dall’impugnato art. 7, reca, a sua volta, una prescrizione preordinata al conseguimento di detto scopo. Esso non vieta affatto lo svolgimento dell’attività dei maestri di sci al di fuori delle scuole autorizzate, ma si limita a stabilire, non irragionevolmente, le modalità con le quali essa può essere espletata, per evitare che – attraverso l’esercizio di attività occasionalmente organizzate – possa essere eluso l’obiettivo di garantire il citato rapporto numerico maestri-allievi, necessario per limitare i rischi connessi a questo sport, soprattutto quando sia svolto da principianti.
La strumentalità della disciplina in esame al soddisfacimento di siffatte esigenze – quindi allo scopo di garantire la tutela dell’incolumità degli allievi e dei terzi, perseguito mediante l’introduzione di un ragionevole limite alle modalità di svolgimento dell’attività delle scuole e dei maestri di sci – conduce ad escludere che i citati art. 7 ed 8, comma 2, nonché l’art. 11, comma 2, il quale stabilisce la sanzione applicabile nel caso di violazione dell’art. 19, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 44 del 1999, si pongano in contrasto con gli artt. 4 e 41 Cost.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 1, lettera d), della legge della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 58 e della legge regionale 16 dicembre 1992, n. 74), promossa, in riferimento agli artt. 4, 41 e 120 della Costituzione, nonché all’art. 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), ed agli artt. 49, 50 ed 81 del Trattato CE ed alla direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, 8, comma 2, ed 11, comma 2, della legge della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 13 novembre 2007, n. 29, «Modificazioni alla legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 58 e della legge regionale 16 dicembre 1992, n. 74)», promosse, in riferimento all’art. 120 Cost., all’art. 2 dello statuto speciale della Regione Valle d’Aosta ed agli artt. 49, 50 ed 81 del Trattato CE ed alla direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, 8, comma 2, ed 11, comma 2, della legge della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 13 novembre 2007, n. 29, promosse, in riferimento agli artt. 4 e 41 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2008.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2008.